
di MARIA CLAUDIA CONIDI RIDOLA*
C'è una condanna che può continuare anche quando il processo è finito: quella inflitta dalla memoria digitale. Basta digitare un nome e cognome su un motore di ricerca per ritrovare articoli, fotografie e notizie giudiziarie che continuano ad accompagnare una persona anche a distanza di molti anni, spesso senza che venga dato adeguato spazio all'esito conclusivo della vicenda processuale.
Il diritto all'oblio non è una concessione, ma un diritto riconosciuto dal nostro ordinamento attraverso l'articolo 17 del Regolamento europeo 2016/679 (GDPR), che disciplina il diritto alla cancellazione dei dati personali, nel necessario bilanciamento con la libertà di informazione. A ciò si aggiunge l'articolo 64-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, introdotto dalla riforma Cartabia, che consente a chi abbia ottenuto un provvedimento di archiviazione, una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere di chiedere specifiche misure contro l'indicizzazione dei dati relativi alla vicenda giudiziaria. Ma la questione merita una riflessione più ampia, perché non riguarda soltanto chi sia stato assolto o prosciolto. Riguarda anche chi abbia attraversato un processo interminabile, durato dieci o quindici anni, sostenendo spese legali, trasferte, viaggi fuori sede, sottraendo risorse al lavoro e alla famiglia, fino a vedere il procedimento concludersi con una dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
La prescrizione non equivale a un'assoluzione e non certifica l'innocenza dell'imputato. Tuttavia, segna la conclusione del procedimento per una causa prevista dalla legge e non può essere ignorata quando si valuta la permanenza online di notizie che continuano a rappresentare quella persona esclusivamente attraverso l'accusa iniziale. Dopo tanti anni di processo, non è ragionevole che la sua identità pubblica rimanga indefinitamente ancorata al momento dell'indagine o dell'eventuale arresto.
Ci sono persone che hanno pagato un prezzo altissimo, non soltanto sul piano economico, ma anche su quello familiare, professionale e umano. Persone che, talvolta, non hanno neppure avuto la possibilità di presenziare a tutte le udienze, perché impossibilitate a sostenere ulteriori spese di viaggio, oppure che hanno dovuto rinunciare a proseguire determinate iniziative difensive per mancanza di risorse. E quando finalmente il procedimento si conclude, scoprono che la vicenda non è affatto terminata: continua a vivere in rete, riproposta ogni volta che qualcuno cerca il loro nome.
La giurisprudenza ha progressivamente riconosciuto la necessità di bilanciare il diritto di cronaca con quello alla riservatezza e all'identità personale. Anche la Cassazione, con l'ordinanza n. 6433 del 18 marzo 2026, ha affrontato il tema della deindicizzazione di notizie relative a un procedimento conclusosi per prescrizione. È un passaggio significativo, perché dimostra che il problema non può essere circoscritto alle sole ipotesi di assoluzione. Eppure, nella pratica, per recuperare la propria reputazione digitale si finisce spesso per rivolgersi a società private specializzate, che offrono servizi di rimozione, deindicizzazione e gestione dei contenuti online, naturalmente a pagamento. Non si discute dell'utilità delle competenze tecniche necessarie per affrontare determinate situazioni. Si discute, piuttosto, di un sistema nel quale l'effettività di un diritto fondamentale rischia di dipendere dalla disponibilità economica di chi lo invoca.
È questa la contraddizione: chi ha già sostenuto il costo di un lungo procedimento giudiziario, magari conclusosi senza una pronuncia di condanna, deve affrontare un'ulteriore spesa per ottenere che la propria persona non continui a essere identificata con una vicenda ormai conclusa.
Non si tratta di pretendere la cancellazione indiscriminata degli archivi giornalistici, né di negare il valore della libertà di stampa e della memoria storica. Si tratta di distinguere tra il diritto di conservare una notizia e quello di continuare a renderla permanentemente visibile, senza aggiornamenti e senza una valutazione della sua attualità e proporzionalità. Quando ne ricorrono i presupposti, la tutela dovrebbe poter riguardare anche la rimozione dell'articolo dalla rete, non soltanto la sua deindicizzazione dai motori di ricerca.Per questo sarebbe opportuno che lo Stato istituisse un servizio pubblico gratuito di assistenza per il diritto all'oblio, in grado di aiutare i cittadini a individuare i contenuti pregiudizievoli, presentare le richieste ai soggetti responsabili e ottenere una valutazione tempestiva delle istanze. Una tutela accessibile anche a chi non dispone di mezzi economici, con particolare attenzione a chi abbia subito le conseguenze di procedimenti giudiziari particolarmente lunghi e gravosi.Perché non può esistere una giustizia che, dopo aver concluso il proprio percorso, lasci alla rete il compito di continuare a giudicare. E non può essere il portafoglio a stabilire chi abbia diritto di recuperare la propria dignità.Il diritto all'oblio non è il diritto di cancellare la storia. È il diritto di non essere condannati per sempre a riviverla.Soprattutto quando non doveva neanche essere iniziata,perchè infondata.
*Avvocato
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