Conidi Ridola: "La parola dell'indagato non può diventare quella del poliziotto"

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  21 settembre 2026 13:14

di MARIA CLAUDIA CONIDI RIDOLA*

C’è una differenza che nel processo penale non può essere smarrita: quella tra ciò che un indagato ha realmente dichiarato e ciò che un appartenente alla polizia giudiziaria riferisce che egli avrebbe dichiarato. È una differenza che riguarda direttamente il diritto di difesa e la genuinità della prova.

La Cassazione, con la sentenza della Prima Sezione penale del 10 settembre 2026, n. 33273, torna sul tema delle dichiarazioni spontanee rese dall’indagato alla polizia giudiziaria e afferma un principio di particolare rilievo: nel giudizio abbreviato esse possono essere utilizzate quando risultino da un autonomo verbale sottoscritto dal dichiarante, mentre non è sufficiente una semplice annotazione di servizio nella quale l'operante ne abbia riportato o riassunto il contenuto.

Il principio assume un significato che va oltre la singola fattispecie.

L'indagato non è una persona informata sui fatti. Non è un testimone. È il soggetto nei cui confronti si muove l'accertamento penale e che, proprio per questa sua posizione, gode di garanzie diverse e più incisive. Le sue dichiarazioni spontanee non possono essere trasformate, attraverso una annotazione dell'operante, in una sorta di testimonianza indiretta della polizia giudiziaria.

È qui che la pronuncia della Suprema Corte acquista una particolare valenza di garanzia.

Se l'indagato parla, ciò che ha detto deve essere documentato secondo le forme previste dalla legge. Non può essere lasciato alla successiva ricostruzione di chi lo ha ascoltato. Non può essere affidato alla memoria dell'operante. E, soprattutto, non può essere trasformato in una dichiarazione processuale attraverso un'annotazione nella quale sia lo stesso agente a selezionare, sintetizzare o riportare le parole attribuite all'indagato.

La sottoscrizione del dichiarante assume, in questa prospettiva, una funzione essenziale: consente di verificare che quella dichiarazione provenga effettivamente da lui e che il suo contenuto non sia il risultato della rielaborazione di chi l'ha raccolta.

La questione è particolarmente delicata nel giudizio abbreviato, perché proprio la struttura del rito consente al giudice di decidere sulla base degli atti raccolti durante le indagini. E allora il problema diventa quello di stabilire quali atti possano legittimamente entrare nel patrimonio conoscitivo del giudice e con quale affidabilità.

La Cassazione impedisce, in sostanza, che una dichiarazione dell'indagato possa essere recuperata attraverso un documento diverso da quello che ne garantisce la provenienza.

Ed è un passaggio tutt'altro che formale.

Nel processo penale la forma dell'atto è spesso garanzia della sostanza. Una dichiarazione sottoscritta dal suo autore è una cosa; una annotazione nella quale un operante riferisce ciò che, secondo la propria ricostruzione, l'indagato avrebbe detto è un'altra.

Nel primo caso il processo dispone della dichiarazione dell'indagato. Nel secondo rischierebbe di disporre della versione dell'operante sulla dichiarazione dell'indagato.

La distinzione diventa ancora più importante se si considera che l'art. 350, comma 7, c.p.p. stabilisce uno specifico regime di utilizzabilità per le dichiarazioni spontanee rese dall'indagato alla polizia giudiziaria. La giurisprudenza ha da tempo riconosciuto la loro utilizzabilità nella fase delle indagini e nel giudizio abbreviato, mentre ne limita l'utilizzabilità nel dibattimento.

La sentenza n. 33273 si inserisce dunque in questo quadro e ne rafforza il profilo documentale: se la dichiarazione dell'indagato deve entrare nel fascicolo utilizzabile dal giudice, deve essere realmente la sua dichiarazione, non la trasposizione effettuata da altri.

È una differenza che richiama un principio elementare del processo accusatorio: la prova deve essere controllabile.

E il controllo non riguarda soltanto ciò che è stato detto, ma anche chi lo ha detto, in quale forma, in quali condizioni e attraverso quale atto quella dichiarazione è arrivata davanti al giudice.

Per questo la pronuncia merita attenzione. Non perché attribuisca all'indagato un privilegio processuale, ma perché riafferma una regola di civiltà processuale: quando nel fascicolo del giudice compare la parola dell'indagato, quella parola deve essere riconducibile all'indagato e non soltanto alla penna dell'operante che dichiara di averla ascoltata.

È proprio questa la distanza che il processo penale deve mantenere tra una dichiarazione e il suo racconto.

E quando quella distanza viene colmata attraverso una semplice annotazione di servizio, senza la necessaria formalizzazione della dichiarazione, non è più soltanto una questione di forma. È una questione di garanzia della prova e, quindi, di garanzia della difesa.

*Avvocato