
di MARIA CLAUDIA CONIDI RIDOLA
La giustizia non deve soltanto essere imparziale: deve apparire tale. È questo il principio che emerge con forza dalla sentenza n. 132 del 2026 della Corte costituzionale, una decisione destinata a incidere profondamente sul ruolo della persona offesa nel procedimento penale e, più in generale, sul valore della terzietà del giudice.
La pronuncia trae origine da una vicenda processuale nata proprio in Calabria. La Corte d'Appello di Catanzaro aveva dichiarato inammissibile la ricusazione proposta dalla persona offesa nei confronti del giudice chiamato a decidere sull'opposizione alla richiesta di archiviazione, ritenendo che essa non fosse legittimata a proporla. La Corte costituzionale ha invece ribaltato questo assetto, riconoscendo che, quando la persona offesa propone opposizione alla richiesta di archiviazione, ha diritto a chiedere la ricusazione del giudice qualora ricorrano le cause previste dalla legge.
Non si tratta di un semplice intervento tecnico. È il riconoscimento che anche la persona offesa, quando la legge le attribuisce un ruolo processuale effettivo, ha diritto a essere giudicata da un giudice realmente terzo e imparziale.
La decisione della Consulta valorizza un principio fondamentale dello Stato di diritto: il giudice deve essere libero da ogni condizionamento, non solo esterno, ma anche derivante da precedenti valutazioni sulla medesima vicenda. Quando un magistrato si è già espresso sul merito di una questione, il problema non riguarda la sua correttezza personale, che non è in discussione, bensì la necessità che il processo si svolga davanti a un giudice che offra tutte le garanzie di imparzialità richieste dalla Costituzione.
È naturale che ogni essere umano tenda a mantenere una linea di coerenza rispetto alle valutazioni già espresse.
Proprio perché il giudice è un uomo prima ancora che un magistrato, il legislatore e la Costituzione costruiscono un sistema di incompatibilità e di ricusazione volto a prevenire anche solo il rischio che un precedente convincimento possa incidere sulla serenità del nuovo giudizio. Non è una sfiducia nei confronti del magistrato, ma una tutela della credibilità della giurisdizione.
La sentenza della Corte costituzionale segna così un'evoluzione importante. La persona offesa non è più relegata a un ruolo marginale quando esercita il diritto di opporsi all'archiviazione, ma vede riconosciuta una garanzia processuale che finora le era preclusa: quella di chiedere che a decidere sia un giudice realmente terzo.
La terzietà del giudice non può essere un principio a geometria variabile, valido solo in alcune fasi del procedimento. Deve accompagnare il processo dall'inizio alla fine, in ogni momento in cui un magistrato è chiamato ad assumere decisioni che incidono sui diritti delle parti.
La Consulta, con questa pronuncia, ricorda che la fiducia dei cittadini nella giustizia passa anche attraverso queste garanzie. Perché un processo equo non richiede soltanto una decisione giusta, ma pretende che quella decisione sia assunta da un giudice che non abbia già maturato, sulla medesima vicenda, un convincimento tale da mettere in dubbio, anche solo in apparenza, la sua piena imparzialità. È questa la forza dello Stato di diritto: garantire che la giustizia sia sempre amministrata da un giudice terzo, indipendente e imparziale, nell'interesse di tutti.
*Avvocato
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