Conidi Ridola: "Quando il processo telematico si ferma davanti all'uomo"

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  09 luglio 2026 15:38

di M. CLAUDIA CONIDI RIDOLA*

La recente pronuncia della Corte di cassazione, del 22.05.2026 I sez.prn. n.22934 che ha annullato una sentenza pronunciata senza che fosse stata esaminata un'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore tempestivamente trasmessa in via telematica, offre lo spunto per una riflessione che va ben oltre il singolo caso.
Gli Ermellini hanno ribadito un principio tanto semplice quanto fondamentale: il deposito telematico di un'istanza ritualmente effettuato non può restare privo di effetti soltanto perché il documento non è stato portato tempestivamente all'attenzione del giudice. L'omessa valutazione dell'istanza determina una lesione del diritto di difesa e rende nulla la sentenza, indipendentemente dalla fondatezza dell'impedimento, perché spetta al giudice, e soltanto al giudice, valutarne il contenuto.
La Cassazione, in sostanza, afferma un principio di civiltà giuridica: il malfunzionamento dell'organizzazione giudiziaria non può ricadere sui diritti delle parti.
Ma il problema non riguarda soltanto le istanze di rinvio.
Chi opera quotidianamente negli uffici giudiziari conosce bene una realtà ben più estesa. Attraverso il Portale del Processo Penale Telematico e la PEC vengono depositati sentenze passate in giudicato, provvedimenti, certificazioni, documentazione indispensabile negli incidenti di esecuzione, istanze dirette a ottenere la rideterminazione della pena o l'applicazione di benefici previsti dalla legge. Tutti atti che arrivano regolarmente al sistema informatico, ma che troppo spesso rimangono "dietro lo schermo".
Il documento esiste. È stato trasmesso correttamente. È acquisito dal sistema. Tuttavia non sempre entra tempestivamente nel circuito operativo dell'ufficio: deve essere visualizzato, verificato, classificato, abbinato al fascicolo, segnalato al magistrato e reso concretamente disponibile per la decisione. È proprio in questo passaggio che si crea il collo di bottiglia.
Così il giudice, non disponendo materialmente della documentazione necessaria, è costretto a rinviare l'udienza oppure a differire la decisione. Non perché il difensore abbia omesso un adempimento, ma perché il documento, pur presente nel fascicolo telematico, non è ancora entrato nella concreta disponibilità dell'ufficio giudiziario.
Le conseguenze possono essere tutt'altro che marginali.
Negli incidenti di esecuzione, ad esempio, un ritardo nell'esame della documentazione può comportare il differimento di provvedimenti destinati a incidere direttamente sulla libertà personale. Può accadere che la rideterminazione della pena o il riconoscimento di benefici vengano decisi con settimane o mesi di ritardo, costringendo il condannato a espiare un periodo di pena superiore a quello che avrebbe scontato se il procedimento fosse stato definito tempestivamente.
È questo il vero paradosso della digitalizzazione della giustizia.
La tecnologia consente oggi il deposito degli atti in pochi secondi, ventiquattr'ore su ventiquattro. L'infrastruttura informatica è in grado di garantire velocità, tracciabilità e certezza delle comunicazioni. Tuttavia, la macchina amministrativa continua spesso a funzionare con tempi incompatibili con quelli del sistema digitale.
Non si tratta di attribuire responsabilità ai singoli cancellieri o funzionari, che operano frequentemente in condizioni di grave carenza di organico e con carichi di lavoro crescenti. Il problema è organizzativo e strutturale. La digitalizzazione del processo è avanzata molto più rapidamente della riorganizzazione degli uffici chiamati a gestirla.
La sentenza della Cassazione assume allora un significato che va oltre la vicenda processuale. Ricorda che il deposito telematico non è un mero adempimento formale, ma uno strumento destinato a garantire l'effettività del diritto di difesa. Se il documento resta confinato nel sistema informatico senza raggiungere chi deve esaminarlo, la promessa della giustizia digitale rimane incompiuta.
Il processo penale telematico rappresenta una conquista irreversibile. Ma la tecnologia, da sola, non basta. Occorre che l'organizzazione degli uffici giudiziari evolva con la stessa rapidità degli strumenti digitali, investendo in personale, formazione e modelli operativi adeguati.
Altrimenti continueremo ad assistere a una giustizia che viaggia a due velocità: quella fulminea dei sistemi informatici e quella, molto più lenta, delle strutture chiamate a trasformare un documento digitale in una decisione giudiziaria. E quando le due velocità non coincidono, il rischio è che a pagarne il prezzo siano, ancora una volta, i diritti dei cittadini.
Questa versione mantiene un taglio giornalistico, ma incorpora il principio espresso dalla Cassazione e lo utilizza come premessa per denunciare una criticità sistemica del processo penale telematico, senza limitarsi al caso del legittimo impedimento del difensore. 


*Avvocato


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