Conidi Ridola: "Quando l'imputato diventa collaboratore in appello: il difensore e la prova sopravvenuta"

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  30 agosto 2026 09:25

di MARIA CLAUDIA CONIDI RIDOLA

 Può accadere che un imputato, dopo la sentenza di primo grado e quando il giudizio è già pendente in appello, intraprenda il percorso della collaborazione con la giustizia e renda dichiarazioni anche sui fatti oggetto del processo. Si apre allora una questione delicata: come può il difensore introdurre nel giudizio una prova che, al momento della decisione di primo grado, ancora non esisteva? La collaborazione, evidentemente, non è di per sé una prova; ciò che assume rilievo sono le dichiarazioni rese e gli elementi che da esse possono emergere. Ed è proprio qui che il difensore deve muoversi con tempestività, perché normalmente non dispone direttamente dei verbali della collaborazione.

La strada processuale da percorrere  deve essere quella di attivare il corretto circuito istituzionale, investendo innanzitutto la Procura Generale presso la Corte d'appello e, ove competente per il procedimento di collaborazione, la DDA, affinché vengano individuati e acquisiti i verbali pertinenti. Non si tratta di delegare alla Procura l'iniziativa difensiva, ma di utilizzare gli strumenti necessari per far entrare nel processo una documentazione che non è nella disponibilità materiale del difensore. La Procura Generale, a sua volta, può valutare l'acquisizione degli atti e chiedere alla Corte la rinnovazione dell'istruzione. Il difensore, tuttavia, deve mantenere una propria iniziativa processuale, formulando espressamente davanti alla Corte la richiesta di acquisizione della prova sopravvenuta e, ove necessario, di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.

Il riferimento è all'art. 603, comma 2, c.p.p., che disciplina le prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado. La Cassazione, con Sez. V, n. 14851 del 23 aprile 2026, ha ribadito che, in tale ipotesi, non opera il requisito dell'indispensabilità proprio della rinnovazione ordinaria: la nuova prova deve essere assunta salvo che sia vietata dalla legge o manifestamente superflua o irrilevante. E già Cass. pen., Sez. V, n. 41306/2008, aveva affrontato una fattispecie relativa all'esame di un collaboratore di giustizia, riconoscendo la possibilità di chiedere la rinnovazione per una prova sopravvenuta.

Naturalmente non basta affermare che l'imputato è diventato collaboratore. Il difensore deve indicare perché le nuove dichiarazioni sono pertinenti e potenzialmente decisive rispetto al thema decidendum. Il problema assume particolare rilievo quando esse possono incidere sulla ricostruzione del fatto o sulla sua connotazione mafiosa, perché una diversa qualificazione giuridica può produrre conseguenze anche sul trattamento sanzionatorio e sulla prescrizione. In una simile situazione, la richiesta di rinnovazione non può essere trattata come una generica istanza esplorativa: occorre spiegare alla Corte quale punto della decisione può essere investito dalla nuova prova e chiedere, ove necessario, l'esame del collaboratore nel pieno contraddittorio tra le parti.

Se la Corte non ritiene di rinnovare l'istruzione, è altrettanto importante che la richiesta della difesa, l'eventuale adesione della Procura Generale e le ragioni del rigetto risultino puntualmente dagli atti. Perché il problema non riguarda soltanto l'esito immediato del giudizio di appello, ma anche la possibilità di sottoporre successivamente alla Corte di Cassazione la correttezza della decisione assunta sulla prova sopravvenuta.

Il compito del difensore, in definitiva, non è attribuire preventivamente valore alle dichiarazioni del neo-collaboratore. È fare in modo che quella nuova realtà probatoria possa entrare nel processo attraverso il corretto circuito istituzionale — DDA, Procura Generale e Corte d'appello — e possa essere sottoposta alla valutazione del giudice. Perché una prova che nasce mentre il processo è già in appello non può essere ignorata soltanto perché il primo giudice non aveva potuto conoscerla.
E il ruolo del difensore del collaboratore impone che l'Autorità Giudiziaria sia resa edotta attraverso i canali istituzionali dell'intervenienza probatoria di cui però non ha libera gestione, rimettendo la trasmissione dei verbali in questione a chi di dovere.

*Avvocato