Conidi Ridola: "Quando la tutela diventa pressione, il confine tracciato dalla Cassazione"

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on whatsapp
images Conidi Ridola: "Quando la tutela diventa pressione, il confine tracciato dalla Cassazione"


  03 febbraio 2026 10:46

di M. CLAUDIA CONIDI RIDOLA 

Una recente vicenda di cronaca, nota come “caso Corona”, ha riportato al centro del dibattito pubblico una domanda che, in realtà, è da tempo oggetto di attenzione nei tribunali: annunciare una querela o un’azione legale è sempre un legittimo esercizio di un diritto, oppure può trasformarsi in una forma di pressione o intimidazione?

Nel caso in questione, uno dei protagonisti ha più volte dichiarato pubblicamente l’intenzione di promuovere iniziative giudiziarie nei confronti dell’altro, utilizzando canali mediatici ad ampia diffusione. Al di là del merito delle singole posizioni, ciò che rileva dal punto di vista giuridico non è tanto la fondatezza delle azioni prospettate, quanto il modo in cui l’annuncio viene formulato e il contesto in cui viene diffuso.

Nel nostro ordinamento, il diritto di rivolgersi a un giudice o di presentare una querela è un diritto fondamentale, tutelato dalla Costituzione. Nessuno può essere privato della possibilità di difendere la propria reputazione, il proprio patrimonio o le proprie posizioni giuridiche. Proprio per questo, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito che dire “ti querelo” o “farò causa” non è, di per sé, una minaccia. Si tratta, in astratto, dell’esercizio di un diritto previsto dalla legge.

Tuttavia, la stessa Cassazione ha posto un limite importante: non conta solo che cosa si dice, ma a che cosa serve, in concreto, ciò che si dice. Il punto non è la forma giuridica dell’annuncio, ma la sua funzione reale. Se l’azione legale viene prospettata per tutelare un diritto, siamo nel campo fisiologico della difesa. Se, invece, l’annuncio viene usato come leva per mettere pressione, per dissuadere qualcuno dal parlare, dal criticare o dal segnalare fatti a un’autorità, allora il discorso cambia.

È qui che le vicende mediatiche diventano un esempio utile. Quando l’intenzione di querelare viene diffusa pubblicamente, davanti a un vasto pubblico, l’effetto non si limita al rapporto tra due persone. L’annuncio può produrre conseguenze reputazionali, professionali o sociali che vanno ben oltre il piano giuridico, creando un clima in cui chi riceve il messaggio — o chi osserva dall’esterno — può sentirsi indotto a fare un passo indietro, a tacere o a non esporsi.

La Cassazione, su questo punto, invita a guardare alla idoneità concreta dell’annuncio a condizionare la libertà altrui. Non si tratta di stabilire una regola rigida, valida per tutti i casi, ma di valutare una serie di elementi: il tono utilizzato, il contesto, il rapporto tra le parti, la posizione pubblica o professionale dei soggetti coinvolti, la platea a cui il messaggio è rivolto.

La questione diventa ancora più delicata quando l’annuncio di un’azione legale incide su ambiti che non riguardano solo interessi privati, ma anche il funzionamento di meccanismi di controllo e garanzia, come le segnalazioni a organi di vigilanza, le procedure disciplinari o la partecipazione a contesti istituzionali. In questi casi, l’effetto della “pressione” non si esaurisce nella relazione tra due soggetti, ma può riflettersi sull’intero sistema.

In conclusione, non ogni annuncio di querela è una minaccia, così come non ogni dichiarazione forte è giuridicamente rilevante. Se una prospettazione resta priva di reale incidenza, se non viene presa sul serio o non è in grado di produrre alcun effetto concreto, difetta del requisito dell’offensività e non lede la libertà morale di nessuno.

Ma quando, per contesto e modalità, l’annuncio si rivela oggettivamente idoneo a condizionare le scelte, il silenzio o l’esposizione altrui, allora diventa un fatto giuridicamente valutabile. E questa valutazione, come insegna la giurisprudenza, non può che essere caso per caso, tenendo insieme diritto di difesa e tutela delle libertà fondamentali.

*Avvocato


Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy . Chiudendo questo banner, o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie.