
di M.CLAUDIA CONIDI RIDOLA*
La Corte di Cassazione ha recentemente ribadito un principio destinato a far discutere: il furto tra conviventi resta penalmente punibile, mentre l’esimente prevista dall’articolo 649 del codice penale continua ad applicarsi soltanto ai coniugi e alle parti di un’unione civile.
La norma, nata per evitare l’intervento penale nei conflitti patrimoniali interni alla famiglia, esclude la punibilità per alcuni reati contro il patrimonio commessi tra persone legate da determinati vincoli familiari. Tuttavia, secondo la Suprema Corte, questa tutela non può essere estesa alle coppie conviventi non sposate, perché si tratta di una disposizione “eccezionale” e dunque non applicabile per analogia. Il risultato è paradossale: due persone che condividono la stessa casa, la stessa vita quotidiana, spesso figli, conti comuni e progetti patrimoniali, vengono considerate estranee ai fini di questa specifica tutela penale se non hanno formalizzato il rapporto con matrimonio o unione civile.
Eppure l’ordinamento italiano, soprattutto dopo la legge Cirinnà n.76 del 2016, ha progressivamente riconosciuto ai conviventi una serie crescente di diritti tipici della famiglia.
I conviventi di fatto oggi possono subentrare nel contratto di locazione, assistere il partner in ambito sanitario, essere nominati rappresentanti nelle decisioni mediche , ottenere tutela sulla casa familiare,
stipulare contratti di convivenza, vantare diritti risarcitori in caso di morte del partner per incidente o malasanità.
Inoltre, la giurisprudenza e vari interventi normativi hanno progressivamente avvicinato la posizione del convivente a quella del coniuge anche sotto profili patrimoniali e successori indiretti.
Se infatti è vero che il convivente non diventa automaticamente erede legittimo come il coniuge in assenza di testamento, tuttavia, il sistema riconosce ormai forme di protezione successoria sempre più ampie: basti pensare al diritto di abitazione temporaneo sulla casa comune dopo la morte del partner, alla tutela del convivente superstite nelle graduatorie ERP, oppure alla possibilità di essere destinatario di quote ereditarie tramite strumenti testamentari sempre più utilizzati nella prassi. Ed è proprio qui che emerge la contraddizione. Da un lato, il legislatore e la giurisprudenza riconoscono alla convivenza una rilevanza quasi familiare in ambito civile e patrimoniale; dall’altro, nel diritto penale si continua a sostenere che quel legame non sia sufficientemente qualificato da giustificare l’esclusione della punibilità per i reati patrimoniali interni alla coppia,magari per la sottrazione di qualsiasi oggetto anche di modico valore. Con ciò si può dunque essere perseguiti penalmente su querela del partner anche per la "sottrazione" di un qualsivoglia oggetto materiale , magari condiviso da anni e di modico valore,ma che può fungere da"arma"pretestuosa in caso di liti interne alla coppia di fatto. La linea della Cassazione appare formalmente coerente con il dato letterale dell’articolo 649 c.p. che prevede la non punibilità per chi commette reati contro il patrimonio ai danni dei familiari,ma sempre più distante dall’evoluzione sociale e normativa del concetto di famiglia. Il problema, in fondo, non è tecnico ma sistematico: l’ordinamento italiano continua a oscillare tra il riconoscimento sostanziale delle convivenze e il rifiuto di equipararle pienamente alle famiglie fondate sul matrimonio o sull’unione civile.
Una distinzione che oggi produce effetti concreti anche sul piano penale e che rischia di apparire sempre meno giustificabile in una società in cui le convivenze rappresentano una realtà stabile, diffusa e socialmente riconosciuta.
*Avvocato
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