Consiglio regionale. Dopo Comito tocca alla Fedele, Talerico: "Anche lei è ineleggibile"

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on whatsapp
images Consiglio regionale. Dopo Comito tocca alla Fedele, Talerico: "Anche lei è ineleggibile"

  29 novembre 2021 20:31

Prima Michele Comito, dopo Valeria Fedele. Arriva il secondo ricorso in pochi giorni di Antonello Talerico, primo dei non eletti nella lista di Forza Italia (Circoscrizione centro) contro i primi due delle consultazioni dello scorso ottobre. 

La causa di ineleggibilità avanzata dai legali ( Prof. Avv. Luisa Torchia e Avvocati Anselmo Torchia e Jole Le Pera) che hanno firmato il ricorso , risiede nel fatto che Valeria Fedele era (ed è tuttora) direttore generale della Provincia di Catanzaro. La norma da cui deriverebbe l'ineleggibilità è  l'articolo 2 della legge 154/81, comma 1, n. 5, sono ineleggibili alla carica di consigliere regionale: “i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione della regione, della provincia o del comune nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici”. Valeria Fedele non si è dimessa da dg della Provincia, sia durante la campagna elettorale e sia dopo la convalida degli eletti da consigliere regionale.

Banner

Il ricorso si fonda anche sul presupposto che la Provincia, ente intermedio dopo la riforma Delrio, ha mutato profondamente le sue competenze." Per la gestione di tali funzioni regionali la Provincia di Catanzaro percepisce e gestisce risorse economiche ingenti che vengono erogate annualmente dalla Regione Calabria".

Banner

Dopo aver ripercorso i poteri di controllo e gestionali all'interno dalla Provincia, la conclusione del ricorso è che "la consigliera Valeria Fedele, nella sua qualità di  il Direttore della Provincia di Catanzaro, esercitava ed esercita un potere di controllo istituzionale su tutte le funzioni amministrative riconosciute all’Ente Provincia, siano esse funzioni amministrative proprie o funzioni amministrative delegate, la cui titolarità è rimasta in capo all’Ente delegante (Regione), mediante il controllo di gestione,  il controllo strategico ed il controllo degli equilibri finanziari.Pertanto la norma sulla INELEGGIBILITA’ di cui all’art. 2, comma 1, n. 5) della L. n. 154/1981, fa riferimento proprio ai poteri di controllo sulle funzioni amministrative (e non già sull’Ente) della Regione, della Provincia e del Comune"

Banner

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner