Il Tribunale di Catanzaro ha dichiarato 'inammissibile' il ricorso presentato da Pietro Molinaro sulla presunta ineleggibilità di Simona Loizzo nella una sfida in casa Lega (circoscrizione Nord) per un posto in Consiglio regionale. Non c'è stato alcun accertamento di merito perché il collegio composto da Rodolfo Palermo (Presidente), Alessia Pecoraro (Giudice) ed Elais Mellace (Giudice relatore) ha frapposto l'eccezione difensiva della mancanza della "deliberazione di convalida dell'eletto". Secondo i giudici la stessa: "costituisce presupposto processuale della domanda nei suoi confronti, la cui mancanza non solo rende inammissibile l'azione, ma preclude anche la possibilità di una domanda di mero accertamento della ineleggibilità del candidato volta ad ottenere una sentenza dichiarativa, per l'eventualità che gli venga in futuro attribuita la carica". E non è valsa la tesi del ricorrente (Molinaro) di aver agito non solo come primo dei non eletti ma anche come cittadino elettore (attenzione a questo particolare più avanti). Una tale impostazione assunta dal Tribunale rischia di estendersi anche ad altri ricorsi elettorali pendenti, pur precisando che effettivamente la delibera di convalida degli eletti ancora non c'è.
LA CONVALIDA DEGLI ELETTI DA ARTICOLO 18 DELLO STATUTO- Potrebbe però sorgere qualche dubbio interpretativo. Infatti, l'articolo 18 dello Statuto regionale prevede che "I Consiglieri regionali entrano nell’esercizio delle loro funzioni all'atto della proclamazione" e ancora "Fino a quando non siano completate le operazioni di proclamazione degli eletti sono prorogati i poteri del precedente Consiglio". Qual è la rubrica dell'articolo 18? "Convalida degli eletti". In sostanza, la lettura delle norme regionali porterebbe a dedurre che l'atto della proclamazione coinciderebbe con quello della convalida, pur se la delibera arriva in un momento successivo. Peraltro (probabilmente perché non è stato eccepito dai difensori) analogo ostacolo poteva emergere anche nei ricorsi Nastasi-Bruni e Bausone-Afflitto, che invece sono entrati nel merito della presunta ineleggibilità senza essere dichiarati inammissibili. L'interpretazione del caso Molinaro-Loizzo, si diceva, potrebbe quindi essere l'anteprima degli altri ricorsi tuttora pendenti.
IL CASO GALLO-GRAZIANO FINITO IN CASSAZIONE E L'AZIONE POPOLARE- La questione si fa più spigolosa quando il Tribunale di Catanzaro 'fulmina' il ricorso di Molinaro non tanto nelle vesti di primo dei non eletti, bensì di cittadino elettore e quindi non alla luce di un atto impugnatorio ma di un'azione accertativa/dichiarativa. Proprio rispolverando un altro caso famoso, almeno in materia di ricorsi elettorali calabresi, è significativo ricordare il dispositivo della Cassazione nel giudizio fra Gianluca Gallo e Giuseppe Graziano. Nell'ordinanza 18150 del 2018 si legge: "L'azione popolare, come può ben essere proposta anche in assenza di un deliberato consiliare di convalida, così, corrispondentemente, prescinde dalla correlativa impugnazione di un siffatto deliberato, ove adottato". L'azione popolare si intende proprio il ricorso da cittadino elettorale, che, nel caso Gallo-Graziano (in primo grado fu accolto). Per essere più precisi con l'ordinanza Gallo-Graziano del 2018, la Cassazione affermò un principio che nel caso Molinaro-Loizzo sembra essere passato in secondo piano che recita testualmente: "in tema di giudizio elettorale, quello introdotto per mezzo dell'azione popolare, involgendo posizioni di diritto soggettivo perfetto, non è sottoposta al rispetto di termini perentori, in ragione della sua natura non impugnatoria, diversamente dal caso in cui la materia controversa abbia formato oggetto di un tempestivo e specifico esame da parte dell'organo amministrativo competente e che questo vi abbia appositamente provveduto, sicchè, in un tal caso, il ricorso, introdotto ai sensi della L. n. 108 del 1968, art. 19, comma 1 e L. n. 150 del 2011, art. 22, comma 4, deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data finale di pubblicazione della deliberazione di convalida degli eletti, ovvero dalla data della notificazione di essa, quando necessaria. E il detto giudizio per azione popolare, una volta introdotto, attribuisce pieni poteri di cognizione al giudice ordinario, comprensivi anche di quello di correzione del
risultato elettorale, non influenzabili dall'adozione di provvedimenti sopravvenuti da parte dell'organo elettivo, il cui procedimento amministrativo non può incidere sulla proponibilità e sugli esiti dell'azione giudiziaria popolare". (g.r.)
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