Consiglio regionale. Pronti i ricorsi sull'ineleggibilità di Fedele e Comito (FI): le anticipazioni

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on whatsapp
images Consiglio regionale. Pronti i ricorsi sull'ineleggibilità di Fedele e Comito (FI): le anticipazioni

  07 novembre 2021 23:08

La proclamazione dei nuovi Consiglieri regionali si è ultimata poco più di una settimana fa. Da Statuto, entro un paio di settimane dovrà essere convocata la prima seduta che avrà come primo punto all'ordine del giorno la convalida degli eletti. Ma la partita sembra tutt'altro che chiusa. La Nuova Calabria aveva rivelato in anteprima la concreta possibilità che potessero scattare dei ricorsi contro eletti della lista di Forza Italia nella Circoscrizione centro (LEGGI QUI). Ecco, i ricorsi stanno per partire: è questione di giorni. Verrà contestata l'ineleggibilità di Michele Comito e di Valeria Fedele, i due azzurri più votati. Anticipazione: sarà una bella gatta da pelare da un punto di vista giuridico perché le interpretazioni possono essere diverse e discordanti. Dunque ci sarà parecchio lavoro per avvocati. 

INELEGGIBILITA' E INTERPRETAZIONE ESTENSIVA- Attenzione, parliamo di cause di ineleggibilità, dunque che se venissero confermate in giudizio porterebbero al venir meno la possibilità di ricoprire (in questo caso) la carica di consigliere regionale. Non di incompatibilità per cui comunque ci sarebbe in astratto la possibilità di rimuoverle. In sostanza, il ricorso si fonderà sul presupposto che né Comito né Fedele potessero prendere parte alla competizione elettorale. Altra precisazione preliminare, in nessuno dei due casi c'è una tassativa norma che disponga l'ineleggibilità, ma come confermato da alcune sentenze della Corte di Cassazione si può ricorrere all'interpretazione estensiva di fattispecie esplicitamente indicate dal legislatore, a patto che siano "ragionevolmente equiparabili". I ricorsi saranno presentati dagli avvocati Anselmo Torchia e Jole Le Pera.  

Banner

COMITO DIRETTORE DI DIPARTIMENTO ASP E COMPONENTE COLLEGIO DIREZIONE- Comito è il direttore del dipartimento Emergenza Urgenza dell'Asp di Vibo Valentia. Secondo la ricostruzione del ricorso 'rilievo centrale assume la legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale), che disciplina specificamente i casi di ineleggibilità e incompatibilità dei consiglieri regionali. La legge in questione è stata abrogata dall’art. 274 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali – TUEL), il quale ha però espressamente fatto salve le disposizioni previste per i consiglieri regionali, che restano quindi in vigore'. Precisato questo, la legge prevede l'ineleggibilità per chi eserciti "funzioni apicali assimilabili a quelle dei Direttori generale, sanitario ed amministrativo”. Il collegio di direzione rappresenta dunque un “nuovo” organo direzionale e gestionale della ASL, in sostituzione della precedente triade direttoriale costituita da direttore generale, amministrativo e sanitario. In pratica questa è la contestazione a Comito. "Egli è infatti membro di un organo che, di fatto, esercita funzioni direttive, concorrendo al governo delle attività cliniche e allo sviluppo gestionale e operativo della ASP, e partecipando pianificazione delle attività e alla valutazione dei relativi risultati", è quanto si legge nella bozza del ricorso. "Senza contare che, già in qualità di direttore dipartimentale, egli assume su di sé una responsabilità di tipo gestionale in ordine alla razionale e corretta programmazione e gestione delle risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi attribuiti”. Inoltre Comito rischierebbe per l’art. 2, comma 1, n. 11, della legge n. 154/1981, il quale dispone che non sono eleggibili a consigliere regionale “gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dalla regione, provincia o comune”.

IL CASO FEDELE DA DIRETTORE GENERALE DELLA PROVINCIA DI CATANZARO- Mentre Comito era comunque in aspettativa (dal 30 agosto) all'Asp di Vibo, Valeria Fedele non ha fatto altrettanto e né si era dimessa da direttore generale della Provincia di Catanzaro. "Il direttore generale della provincia, infatti, è titolare di rilevanti poteri e funzioni di amministrazione attiva che appaiono ex ante in grado di incidere sulla competizione elettorale, potenzialmente alterandola", si legge nella bozza del ricorso. Il direttore generale riceve direttive e indirizzi direttamente dal presidente della Provincia (a cui risponde) per l’attuazione degli obiettivi e del programma dell’amministrazione. Egli è responsabile dell’andamento complessivo della gestione, dell’efficienza ed efficacia dell’azione di governo dell’ente e, a tal fine, definisce i documenti necessari per il ciclo di programmazione della Provincia. Sovraintende alle funzioni dei dirigenti e ne coordina l’azione. Spetta al direttore generale verificare, nel corso dell’esercizio finanziario, d’intesa con gli organi preposti al controllo di gestione, lo stato di attuazione dei piani e programmi e proporre eventuali modifiche ed integrazioni. Il direttore generale, infine, esercita un potere sostitutivo sui dirigenti in caso di inerzia o per motivi di eccezionale gravità ed urgenza e ha il potere di proporre l’attribuzione e la definizione degli incarichi dirigenziali. Dunque anche nel caso di Fedele, secondo la bozza del ricorso: "La lettera della legge è dunque chiara nel determinare una assoluta incompatibilità tra un incarico dirigenziale in una amministrazione (quale è quella di direttore generale, che rientra nella “Dirigenza apicale” ai sensi dello Statuto provinciale) e il seggio in consiglio regionale. Incompatibilità che appare suscettibile di compromettere il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, ovvero il libero espletamento della carica elettiva".

Banner

 

 




Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner