Coronavirus. Il sindaco di Cropani, Mercurio, dispone ulteriori misure restrittive

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Il sindaco Raffaele Mercurio
  20 marzo 2020 14:59

di FRANCESCA FROIO

Misure restrittive e rigide anche nel comune di Cropani. A definirlo l’ordinanza n° 25 DEL 20/03/2020, contingibile e urgente della limitazione ai fini del contenimento del Covid-19

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Numerosi i punti toccati nel documento, tra questi anche il divieto inerente alla pratica di  qualsiasi attività ludica, sportiva e motoria lungo tutte le strade del Comune e il divieto ai non residenti di trascorrere il periodo di quarantena volontaria o obbligatoria in abitazioni ricadenti nel territorio comunale di Cropani. In particolare presso le case vacanze site nella frazione Marina.

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Riportiamo di seguito copia dell’ordinanza completa firmata dal primo cittadino Raffaele Mercurio.

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Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 3;

Visto il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto : “ Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, ed in particolare l’art. 35, ove si prevede che: “ A seguito dell’adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza predetta in contrasto con le misure statali”;

Visto, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, avente ad oggetto: “ Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 ”;

Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica e l’incremento dei casi sia sul territorio nazionale;

Visti i casi di positività del Covid-19 verificatisi sia sul territorio comunale che nei paesi viciniori; 

Dato atto che nel DPCM 8 marzo 2020, si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere generale: “di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute “;

Considerato che lo stesso DPCM pone come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di assembramenti di persone e più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

Vista l’ordinanza del Presidente della Regione Calabria n.7 del 14 Marzo 2020 con la quale vengono adottate ulteriore misure per la prevenzione e gestione  dell’emergenza epidemiologica da Covid -19;

Considerato che, ai fini dell’adozione delle misure di contenimento del Covid -19 i Sindaci sono nelle condizione di emettere ordinanze restrittive in merito alla circolazione di mezzi e persone sul territorio comunale al fine di evitare problemi ai militari che potrebbero essere ostacolati nelle attività previste dai vari DPCM e facilitando notevolmente il lavoro ad eccezione delle categorie di cui all’art. 21 del Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9

Richiamato il comma 4, dell’art. 50, del D. Lgs, 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

     Per le motivazioni in premessa rappresentate, e che qui si intendono integralmente riportate, quanto segue:

  • È vietato circolare a piedi in due o più persone;
  • È vietato, fino a nuove disposizioni, sostare o frequentare i seguenti luoghi pubblici. CROPANI: Corso Umberto I; Piazza Casolini; Piazza Duomo; Via Padre Giovanni Fiore. CROPANI MARINA: Corso Chiaravalloti; Via Aurelia; Via Tirana; Via Flaminia; Viale Venezia; Viale Gramsci (SS 106); Piazza S. Marco (Compreso parco giochi); Villaggio Carrao, Lungo Mare e piazzali antistanti. CUTURELLA: Via Belgrado; Piazza 25 Aprile; Via Togliatti; Via E. Brandi; Via Bari. 
  • È vietata qualsiasi attività ludica, sportiva e motoria lungo tutte le strade del Comune in particolare sul: Lungo Mare di Cropani e Pineta limitrofe; Campo Sportivo; SP Cropani – Soveria Simeri; SP 180 Cropani Marina - Sersale con esclusione delle singole persone e per motivi strettamente di salute. Nelle giornate di sabato e domenica il divieto di cui sopra è assoluto;
  • Le esigenze degli animali domestici devono essere espletate in prossimità del proprio domicilio per lo stretto tempo necessario delle stesse, avendo cura di lasciare pulito il luogo del bisogno;
  • È vietato per chiunque, non residente, venire nel comune di Cropani se non per lavoro, motivi di salute o assistenza sanitaria ai propri cari. Sempre e comunque per i motivi contemplati nei DPCM sopra richiamati nonché nelle autocertificazione;
  • È vietato ai non residenti di trascorrere il periodo di quarantena volontaria o obbligatoria in abitazioni ricadenti nel territorio comunale di Cropani. In particolare presso le case vacanze site nella frazione Marina.
  • Per i fumatori è consentito l’acquisto dei prodotti presso le tabaccherie solo 2 volte alla settimana;
  • È consentito, una sola persona per ogni nucleo familiare, approvvigionarsi di generi di prima necessità presso le attività commerciali attive sul territorio comunale, per non più di una volta al giorno e comunque non più di una persona a famiglia;
  • L’uso obbligatorio di mascherine quando si accede all’interno degli esercizi commerciali e negli uffici pubblici;
  • Tutte le attività commerciali dovranno rimanere chiuse la domenica escluse farmacie e para farmacie di turno e le edicole per la sola vendita dei giornali;
  • È fatto obbligo a tutte le attività esercenti all’interno del territorio comunale di far rispettare quanto sancito di vari DPCM e dalla presente ordinanza in riferimento alle distanze da mantenere, all’uso delle mascherine, all’uso dei presidi igienizzanti per le mani, all’uso dei guanti mono uso, al controllo degli afflussi per evitare assembramenti pericolosi;
  • È vietato transitare sul territorio comunale sia a piedi che con veicoli ad eccezione dei casi previsti dal DPCM da attestare con apposita autocertificazione.
  • La presente ordinanza non si applica alle categorie di cui all’art. 21 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9;
  • Il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla presente Ordinanza comporta l’applicazione di quanto previsto dall’art.650 del Codice Penale ove il fatto non costituisca più grave reato.

DISPONE

Il contenuto della presente ordinanza sarà reso pubblico mediante affissione all’Albo

Pretorio, notificata all’organizzatore e alle forze dell’ordine presenti sul territorio comunale e trasmessa alla Prefettura di Catanzaro, alla Presidente della Regione Calabria e all’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro.

AVVISA

Chiunque ne abbia interesse che avverso la presente ordinanza è ammesso altresì ricorso al T.A.R. o in alternativa ricorso straordinario al presidente della Repubblica, nel termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare la presente ordinanza.

 

Dalla Residenza Municipale, Cropani 20 Marzo 2020                                                      

Il Sindaco

Geom. Raffaele Mercurio

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