Le soluzioni per giustificare l’assenza dal lavoro, alla luce dei provvedimenti varati nelle ultime settimane dal Governo per fronteggiare l’emergenza Coronavirus, possono essere di vario genere, a seconda delle necessità del lavoratore e del datore di lavoro e di quanto previsto dal CCNL applicato. Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha riepilogato in un documento reperibile sul sito di categoria www.consulentidellavoro.it quando e in che modo è possibile assentarsi in maniera giustificata. Oltre all’assenza per malattia, si va dalle ferie ai permessi retribuiti e non retribuiti, dalla banca ore ai congedi parentali fino al lavoro agile.
Ferie: Compatibilmente con il monte ancora nella disponibilità del singolo e con le esigenze organizzative aziendali (non tutti potranno contemporaneamente assentarsi paralizzando l’attività produttiva).
Permessi retribuiti: Regime simile alle ferie. Nelle ipotesi previste dalla legge, ed integrate dalla contrattazione collettiva, sarà necessario comunque un coordinamento con la parte datoriale per evitare assenze di massa.
Permessi non retribuiti: L’assetto è identico a quello descritto per i permessi non retribuiti, la cui previsione è anch’essa in massima parte demandata alla contrattazione collettiva. A differenza di quanto accade per i permessi retribuiti però, in questa ipotesi però, non sussistendo il presupposto della retribuzione, il lavoratore non godrà neppure della relativa contribuzione previdenziale.
Banca ore: Consente l’accantonamento di ore di straordinario, da utilizzare per assentarsi dal lavoro, secondo le modalità di fruizione anche queste previste dai contratti collettivi.
Congedo parentale: Anche questo strumento è subordinato alla sussistenza dei requisiti di legge che ne consentono l’accesso, con le modalità di fruizione articolate prefisse dalla legge e disciplinate dai contratti collettivi (12 anni di età, 10 mesi massimi in linea generale).
Malattia: Tale assenza risulterà giustificata soltanto previa trasmissione del certificato medico che la attesti. È equiparabile soltanto lo stato di quarantena assistito, in quanto trattamento sanitario, ogni altra ipotesi è esclusa (prudenza, timore ecc.).
Lavoro agile: I recenti decreti ne hanno snellito gli adempimenti formali, ma è pur sempre necessaria una compatibilità materiale della prestazione lavorativa con la modalità a distanza. Tutte le informazioni sono reperibili presso i Consulenti del lavoro.
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