Coronavirus. Torna la zona rossa: Santelli 'chiude' una frazione di Oppido Mamertina

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La presidente della Regione Calabria, Jole Santelli

La decisione dopo la scoperta di un focolaio che per il momento conta 13 contagi. Si tratta della frazione di Messignadi

  29 agosto 2020 21:04

Tornano le zone rosse in Calabria. Erano mesi che erano scomparse, ma l'impennata dei casi nella frazione di Messignadi, del Comune di Oppido Mamertina, porta le lancette indietro nel tempo. Subito dopo la trasmissione dei dati utili per il bollettino giornaliero (29 agosto), l'Asp di Reggio Calabria ha riscontrato 13 casi, alcuni dei quali sintomatici. "Il focolaio rappresenta un potenziale pericolo per l’ulteriore diffusione del virus, atteso che i soggetti positivi avrebbero avuto numerosi contatti stretti con i familiari e la popolazione del luogo, per i quali il Dipartimento di Prevenzione dell’ASP ha in atto ulteriori accertamenti, ma che già fanno registrare una incidenza superiore a 10 casi confermati per mille abitanti e una percentuale di test positivi sul totale dei test effettuati tra i contatti, prossima al 30%". E' la motivazione che ha indotto il presidente Santelli a 'chiudere' la frazione del comune del Reggino. 

Cosa succede ora? "E’ disposto - si legge nell'ordinanza- il divieto di allontanamento da parte di tutti gli individui ivi presenti, riducendo drasticamente ogni possibilità` di vicinanza fisica e limitando al massimo ogni spostamento". Inoltre viene stabilito: "il divieto di accesso, fatta salva la possibilità di transito in ingresso e in uscita dal territorio individuato per gli operatori sanitari e socio-sanitari, per il personale impegnato nei controlli e nell'assistenza e nelle attività` riguardanti l’emergenza, per le forze dell’Ordine, Forze di Polizia, Forze Armate e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco".

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Per tutti gli altri spostamenti dovranno essere seguite le seguenti regole:   

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1.Sono consentiti, esclusivamente, spostamenti individuali temporanei, motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Resta ferma la necessità di adottare, comunque, le obbligatorie misure di distanziamento fisico e di prevenzione.
2. Si ritengono motivi di necessità quelli relativi alle esigenze primarie delle persone, da esplicarsi per il tempo strettamente indispensabile, incluse le esigenze degli animali da affezione;
3. Gli spostamenti con l’animale da affezione, per le sue esigenze fisiologiche, sono consentiti solamente in prossimità` della propria abitazione;
4. Le uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci, vanno limitate ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare;
5. L’eventuale presenza di accompagnatori può` essere consentita esclusivamente per motivi di salute, ove la presenza di un accompagnatore sia indispensabile o necessaria, ovvero per motivi di lavoro, qualora si tratti di spostamenti di persone appartenenti al medesimo nucleo familiare, in relazione al tragitto da/per il luogo di lavoro di uno di essi;
6. E` vietata la pratica di ogni attività` motoria e sportiva all’aperto, anche in forma individuale. Nel caso l’attività` motoria (passeggiata) sia connessa a ragioni di salute, dovrà` essere effettuata in prossimità` della propria abitazione e comunque evitando ogni possibile compresenza di altre persone. E’ consentito ad un solo genitore di passeggiare con i bambini purché in prossimità dell’abitazione ed evitando assembramenti e, in caso di comprovata necessità (quale l’impossibilità di lasciare il minore in casa con un adulto), presso uno degli esercizi la cui attività è consentita. Analogamente le medesime considerazioni sono applicabili ad anziani e disabili.
7. Per quanto riguarda le persone affette da disturbi dello spettro autistico, può essere consentito lo spostamento anche con un accompagnatore (previa autocertificazione circa lo stato di necessità per condizioni di salute) in prossimità delle abitazioni.
9. Nelle rivendite di tabacchi è vietato l’uso di apparecchi da intrattenimento e per il gioco. E’ consentito l’utilizzo dei distributori automatici.
10. Per le attività commerciali ritenute essenziali si deve fare riferimento a quanto a suo tempo riportato nel DPCM 10 aprile 2020.

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