Coronavirus. Zone rosse e recepimento dell'ultimo Dpcm: Spirlì firma le sue prime ordinanze

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Il presidente Nino Spirlì

La Regione ha recepito le principali misure predisposte sul governo su mascherine, i limiti orari sulle attività di ristorazione e il numero massimo per alcune cerimonie

  15 ottobre 2020 21:39

Nel giorno del lutto dell'intera regione per la scomparsa del presidente Jole Santelli l'emergenza Covid-19 non conosce tregua. E così, dopo un bollettino che ha fatto segnare 39 casi in più rispetto a ieri con un lieve incremento dei ricoveri, il vice presidente Nino Spirlì ha firmato le sue prime ordinanze. Scatta (da domani) la zona rossa a Torre di Ruggiero (LEGGI QUI) e a Sant'Eufemia d'Aspromente (LEGGI QUI) e inoltre c'è il tempo di 'recepire' l'ultimo Dpcm del 13 ottobre. L'ordinanza, predisposta dal delegato al Covid Antonio Belcastro, le misure regionali sono allineate a quelle nazionali. Si tratte delle nuove regole sull'utilizzo delle mascherine, i limiti orari per alcune attività di ristorazione, il numero massimo per alcune cerimonie oltre a tutte le altre misure rese note dal premier Conte. 

Nel provvedimento viene precisato come: "L’andamento epidemiologico regionale, pur in presenza di una percentuale di casi confermati sul totale dei test effettuati inferiore alla media nazionale, ha recentemente registrato un trend in crescita in tutti i territori provinciali che, nella settimana 5-11 ottobre 2020 ha raggiunto un valore di 11,71 nuovi casi confermati per 100.000 abitanti. Il report di monitoraggio settimanale del periodo 5-11 ottobre 2020 ha fatto rilevare un numero di focolai attivi in leggero aumento e l’indice medio a 14 giorni di Rt di poco inferiore a 1". "Sebbene - si legge ancora- i dati epidemiologici regionali non forniscano, al momento, particolari segnali di allerta, è necessario rafforzare fortemente le misure di prevenzione alla luce del trend nazionale e internazionale dei contagi osservato".

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Di seguito le principali misure dell'ordinanza che resterà in vigore fino al prossimo 13 novembre.

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1È disposto l’obbligo sull’intero territorio regionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto, a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone
non conviventi e, comunque, con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande. Sono, altresì, esentati dall’obbligo:
-i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
-i bambini di età` inferiore ai sei anni;
-i soggetti con patologie o disabilita` incompatibili con l’uso della mascherina , nonché´ coloro che per - interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità`;
-i clienti degli esercizi pubblici nel momento in cui consumino cibi e bevande;
-gli alunni delle scuole quando sono posizionati al loro banco nel rispetto del distanziamento previsto.
Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.
2. È confermato il divieto assoluto di assembramento, il rispetto delle misure di distanziamento interpersonale e delle misure igieniche di prevenzione ed è raccomandato fortemente l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private, in presenza di persone non conviventi
3. È disposta la ridefinizione dei criteri temporali d’isolamento dei casi confermati e di quarantena dei contatti, in linea con quanto fissato nelle ultime circolari ministeriali, per come riportato in allegato 1 al presente provvedimento, per diventarne parte integrante e sostanziale.
4. Si dà attuazione in tutto il territorio regionale a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020 ribadendo che:a) è consentita la presenza di pubblico per manifestazioni sportive - degli sport individuali e di squadra ? riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paraolimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali - con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori all’aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi, esclusivamente negli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d’aria, a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di
almeno un metro sia frontalmente che lateralmente, con obbligo di misurazione della temperatura all’accesso e l’utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali;
b) sono vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto, aventi carattere amatoriale;
c) restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso, come già previsto dall’Ordinanza n. 61/2020; l'eventuale offerta di attività danzanti da parte di esercenti di altra tipologia (ristoranti, bar, pub e simili) deve ritenersi parimenti interdetta;
d) sono vietate le feste in tutti i luoghi al chiuso e all’aperto e che le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose possano svolgersi con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti. Quanto alle abitazioni private, deve essere comunque fortemente raccomandato, di evitare feste e di ricevere persone non conviventi di numero superiore a sei;
e) si applicano le disposizioni previste nelle Ordinanze n. 63/2020 e 65/2020 nell’ambito dei servizi
educativi e dell'attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado, attuando anche gli indirizzi  operativi riportati in allegato 2 al presente provvedimento, per diventarne parte integrante e sostanziale;
f) sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado,
secondo quanto previsto dall’art. 1 camma 6 lettera s) del DPCM del 13 ottobre 2020;
g) sono aggiornate le linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative,
in allegato A all’Ordinanza n. 55/2020, come integrata dalle Ordinanze n. 58/2020 e n. 59/2020, alla
luce dell’allegato 9 del DPCM, che ha recepito il documento della Conferenza delle Regioni n.
20/178/CR05a/COV19 dell’8 ottobre 2020;
h) si stabilisce che le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite sino alle ore 24.00 con servizio al tavolo e sino alle ore 21.00 in assenza di servizio al tavolo; la ristorazione con asporto è consentita con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21.00 e fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di
sicurezza interpersonale di almeno un metro. Presso le attività commerciali al dettaglio deve essere assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni e siano rispettate le prescrizioni in allegati 10 e 11 del DPCM del 13 ottobre 2020.

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5. Sono confermati: - l’obbligo del censimento delle persone fisiche in entrata nel territorio regionale per come stabilito
nelle Ordinanze n. 49/2020, n. 51/2020, n. 59/2020 e n. 60/2020; - il divieto di ingresso e spostamento nel territorio regionale alle persone sottoposte, alla misura dell’isolamento domiciliare per provvedimento dell’Autorità Sanitaria, o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata, in quanto risultate positive al SARS-CoV-2/COVID-19, fino all’accertamento della guarigione. Il divieto vige anche per i soggetti con infezione respiratoria in atto o con febbre (maggiore di 37,5° C), i quali devono rimanere presso il proprio domicilio, prendendo contatto con il proprio medico curante.
6. Si dispone, la modifica di quanto fissato nell’Ordinanza n. 65/2020, circa i divieti e le limitazioni inerenti gli spostamenti per l’ingresso o rientro nel territorio regionale, secondo quanto previsto nell’Ordinanza del Ministro della Salute del 7 ottobre 2020 in combinato disposto con quanto previsto agli articoli 4,5 e 6 ed allegato 20 del DPCM, prevedendo, pertanto che alle persone fisiche che
intendono fare ingresso nel territorio regionale e che nei quattordici giorni antecedenti abbiano soggiornato o transitato in Belgio, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Repubblica Ceca e Spagna, meglio specificate in elenco C dell’allegato 20 al DPCM 13 ottobre 2020, si applichino le seguenti misure di prevenzione, alternative tra loro: - obbligo di presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell’attestazione, di essersi sottoposte, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio regionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
- obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio regionale, presso l’Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente.
In attesa di sottoporsi al test presso l’Azienda Sanitaria Provinciale di riferimento, le persone fisiche sono sottoposte all’isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora.
7. È consentito, ai sensi della circolare del Ministero della Salute n. 0031400-29/09/2020-DGPREDGPRE-P, l’uso dei test antigenici rapidi su tampone naso-faringeo per intercettare casi d’infezione da SARS-CoV-2, con particolare riguardo al contesto scolastico, allo screening rapido di gruppi numerosi di persone (aeroporti, sbarchi, luoghi di lavoro), allo screening di cui alla lettera D
dell’allegato B all’Ordinanza n. 55/2020 e alle relative procedure in allegato 1 all’Ordinanza n.
59/2020, ferma restando la necessità di confermare i risultati positivi mediante un tampone molecolare.
8. Si dà atto che resta in capo alle Autorità Competenti, attraverso i propri Organi di controllo, anche in coordinamento, la verifica del rispetto delle disposizioni previste nella presente Ordinanza e delle altre misure di prevenzione e contenimento del contagio vigenti, anche applicando le sanzioni da € 400,00 a € 1000,00, in conformità a quanto previsto ai sensi della legge 22 maggio 2020, n. 35 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19

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