La Corte costituzionale ha bocciato, di nuovo, il secondo blocco dei pignoramenti dei fornitori privati nei confronti degli enti del servizio sanitario calabrese. La misura era contenuta in una delle proroghe del Decreto Calabria ed era servita a superare la precedente bocciatura della Consulta. Tuttavia, il blocco - in questo caso - era terminato a dicembre 2023.
La questione è stata sollevata dal Tribunale di Cosenza. Per i giudici costituzionale, la misura 'correttiva': "in effetti ottemperando a quanto richiesto da questa Corte – ha evitato di equiparare, agli effetti dell’improcedibilità, i titoli esecutivi aventi ad oggetto crediti commerciali e quelli aventi ad oggetto crediti risarcitori da fatto illecito e crediti retributivi da lavoro. Inoltre, la durata del blocco delle esecuzioni stabilito dall’art. 2, comma 3-bis, del d.l. n. 169 del 2022, come convertito, si è protratta per poco più di un anno. La misura di improcedibilità delle esecuzioni e di inefficacia dei pignoramenti è stata, quindi, limitata a un ristretto arco temporale e a una determinata platea di creditori, nonché motivata da eccezionali esigenze transitorie, ponendosi come strumentale ad assicurare la continuità della erogazione delle funzioni essenziali connesse al servizio sanitario e l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi della Regione Calabria".
Detto questo, il nuovo blocco: "ha stabilito un vincolo di destinazione sulla liquidità generata in favore della Regione Calabria a beneficio dei creditori muniti di titolo; né parimenti ha fornito percorsi di tutela alternativa, finendo per subordinare il pagamento dei fornitori a eventuali e discrezionali determinazioni amministrative, delle quali costituisce esempio la delibera n. 346 del 21 febbraio 2023 emanata dal Commissario straordinario dell’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza, di cui fa menzione l’ordinanza di rimessione, giustamente escludendo che essa potesse in qualche modo incidere sulla rilevanza e sulla fondatezza delle sollevate questioni di legittimità costituzionale della norma censurata". Nel dispositivo si legge ancora: "L’art. 2, comma 3-bis, del d.l. n. 169 del 2022, come convertito, ponendo per la durata di un anno il divieto di intraprendere o proseguire azioni esecutive nei confronti degli enti del servizio sanitario della Regione Calabria e stabilendo per lo stesso tempo l’inefficacia dei pignoramenti già attuati, ha così di fatto svuotato di effettività i titoli esecutivi giudiziali conseguiti nei confronti delle amministrazioni sanitarie debitrici, incidendo significativamente sui giudizi esecutivi pendenti, senza controbilanciare tali effetti processuali con risorse e disposizioni di carattere sostanziale che potessero garantire in sede concorsuale il soddisfacimento dei crediti oggetto dei titoli esecutivi azionati. In tal senso, la disposizione censurata contrasta con l’art. 24 Cost., in quanto vanifica gli effetti della tutela giurisdizionale già conseguita dai creditori commerciali delle aziende sanitarie, nonché con l’art. 111, secondo comma, Cost., avendo il legislatore creato una fattispecie di ius singulare che determina lo sbilanciamento delle posizioni processuali delle parti, esentando quella pubblica dagli effetti pregiudizievoli della condanna giudiziaria". (g.r.)
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