Avv. Rocca (MF Crotone) Presenta un Seminario Giuridico sul “Nuovo Processo Civile”
L’Avv. Salvatore Rocca, ha organizzato un Seminario Giuridico in modalità webinar per giorno 19 e 20 giugno 2025 accreditato dal CNF, attraverso il Protocollo di Movimento Forense con il riconoscimento di 6 Crediti formativi validi per la formazione continua obbligatoria degli Avvocati e praticanti abilitati, verrà affrontata la delicata tematica relativa al Nuovo Processo Civile introdotto con la riforma Cartabia.
L’Avv. Rocca, precisa che verranno nel dettaglio affrontate le seguenti tematiche: L'uso dell'intelligenza artificiale nell'attività giudiziale, sviluppo: gli obblighi deontologici e di diligenza professionale degli avvocati, il divieto (?) per i giudici pendente l'AI act-il manifesto in tema di Ai dell'associazione; patrocinio a spese dello Stato e passaggio da siamm a spedigius; la mediazione civile telematica secondo la riforma Cartabia; legal tech, automatizzazione e protezione dati; Notifiche digitali-Unep; notifiche degli atti previdenziali accennando l'atp visto che è riportato in locandina con cenni su come l'INPS stia facendo i primi approcci con l' I.A. Breve intervento; la Giustizia Telematica , punti di forza e criticità del "nuovo modo di svolgimento del processo".
L’Avv. Rocca precisa che verranno affrontati anche gli argomenti relativi alla semplificazione degli adempimenti a carico delle parti e delle cancellerie "In ottica di incremento della digitalizzazione del processo, sono stati rimossi i richiami ai fascicoli e agli atti cartacei e consolidata la modalità a mezzo PEC delle comunicazioni, anche di cancelleria (art. 136 c.p.c.). È stato inoltre abrogato l’obbligo di redazione manuale della nota di iscrizione a ruolo, che è ora sostituita dal deposito di file xml tramite compilazione dei campi presenti nel fascicolo informatico ed è stato eliminato l’obbligo di comunicazione del numero di fax negli atti introduttivi.
Notifica a mezzo PEC da parte dell’ufficiale giudiziario: semplificazione della disciplina Il decreto correttivo è intervenuto anche sulla disciplina della notificazione a mezzo PEC a cura dell’ufficiale giudiziario (art. 149 bis c.p.c.). Quest’ultimo può, quindi, trasmettere all’indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario, in alternativa alla copia informatica dell’atto sottoscritta con firma digitale, il c.d. “duplicato informatico” (II comma)
Il perfezionamento della notifica è cristallizzato, per il notificante, al momento della consegna degli atti all’ufficiale giudiziario mentre, per il destinatario con la ricevuta di consegna (III comma). Se la notifica non può essere eseguita o non ha avuto esito positivo per cause imputabili al destinatario (VII comma), l’ufficiale giudiziario è tenuto a depositare l’atto in un’apposita area web e a rilasciare contestuale dichiarazione sulla sussistenza dei presupposti per procedere con questa speciale modalità. L’area web è gestita dal Ministero della giustizia ed è accessibile al destinatario tramite codice fiscale. La notifica si intenderà perfezionata al momento dell’accesso del destinatario all’area o, in mancanza, al decimo giorno dal deposito.
Diversamente, se l’invio della notifica via PEC non va a buon fine per causa non imputabile al destinatario si dovrà procedere alla notificazione nelle forme tradizionali".
I “correttivi” all’art. 171 bis c.p.c.. "Il legislatore ha riscritto la norma sulle verifiche preliminari ex art. 171 bis, al fine di chiarire alcuni nodi interpretativi sorti all’indomani dell’entrata in vigore della Riforma Cartabia e di garantire una maggiore certezza circa l’effettivo svolgimento delle verifiche da parte del giudice. Secondo la nuova formulazione, il giudice è tenuto dapprima ad accertare la regolare instaurazione del contraddittorio (II comma) e, solo una volta che tale verifica è completata con esito positivo, sottopone alle parti le questioni rilevabili d’ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione (III comma). Il legislatore introduce un ulteriore elemento di novità nell’ipotesi in cui il giudice adotta uno dei provvedimenti necessari per integrare il contraddittorio.
In tali casi, infatti, il giudice è tenuto a svolgere nuovamente le verifiche preliminari, entro il termine di 55 giorni prima del nuovo giorno di udienza fissata per la comparizione parti, al fine di appurare che le prescrizioni impartite siano state effettivamente adempiute. Ancora, sempre al fine di approdare alla prima udienza di comparizione parti solo quando la causa è stata correttamente instradata, il legislatore ha anticipato al momento delle verifiche preliminari, la valutazione sulla competenza per materia, valore e territorio di cui all’art. 38 c.p.c. nonché la valutazione sull’eventuale conversione del rito, con conseguente abrogazione dell’art. 183 bis c.p.c. che individuava nell’udienza di comparizione parti il momento per provvedervi. Infine, il legislatore all’ultimo comma dell’art. 171 bis ha chiarito che i termini per il deposito delle memorie integrative di cui all’art. 171 ter iniziano a decorrere solo quando il giudice, all’esito di tutte le verifiche, emette il decreto con il quale conferma o differisce l’udienza indicata in citazione" . Al termine del Seminario verranno rilasciati gli attestati di partecipazione.
Testata giornalistica registrata presso il tribunale di Catanzaro n. 4 del Registro Stampa del 05/07/2019.
Direttore responsabile: Enzo Cosentino. Direttore editoriale: Stefania Papaleo.
Redazione centrale: Via Cardatori, 9 88100 Catanzaro (CZ).
LaNuovaCalabria | P.Iva 03698240797
Service Provider Aruba S.p.a.
Contattaci: redazione@lanuovacalabria.it
Tel. 0961 873736