Crotone, revocata dopo quasi 30 anni la sorveglianza speciale a Salvatore Castiglione

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  15 giugno 2026 16:55

Il Tribunale di Crotone ha disposto la revoca della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nei confronti di Salvatore Castiglione, accogliendo l'istanza presentata dalla difesa e ritenendo cessata la sua pericolosità sociale attuale.

Il provvedimento è stato adottato dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Crotone, presieduta dal giudice Edoardo D'Ambrosio, a conclusione di un procedimento volto a verificare la persistenza dei presupposti che avevano portato all'applicazione della misura nel novembre del 1997.

A sostenere la richiesta di revoca sono stati gli avvocati Giuseppina Gangi del Foro di Palermo e Francesco Sirianni del Foro di Crotone, che hanno evidenziato come la misura fosse stata concretamente eseguita soltanto per circa un anno, tra il 2006 e il 2007, essendo stata successivamente sospesa a causa dei lunghi periodi di detenzione dell'interessato.

Nel corso dell'istruttoria, la difesa ha sottolineato il lungo percorso di risocializzazione compiuto da Castiglione durante la detenzione, documentato dalla partecipazione a percorsi formativi, dall'ottenimento di benefici penitenziari e dallo svolgimento di attività lavorative sia all'interno degli istituti di pena sia nella fase di graduale reinserimento sociale.

Determinante, secondo il Tribunale, è stato il considerevole lasso di tempo trascorso dall'applicazione della misura di prevenzione. I giudici hanno rilevato che Castiglione è rimasto detenuto per oltre trent'anni e che, nel corso di tale periodo, non sono emersi elementi concreti in grado di dimostrare la permanenza di collegamenti con ambienti criminali o mafiosi.

Nella motivazione del decreto viene richiamato il consolidato orientamento della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione secondo cui la pericolosità sociale deve essere verificata non soltanto al momento dell'applicazione della misura, ma anche quando questa deve essere eseguita, soprattutto dopo lunghi periodi di detenzione finalizzati alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato.

I giudici hanno inoltre osservato che le informazioni raccolte nel corso dell'aggiornamento istruttorio non hanno evidenziato nuovi coinvolgimenti dell'interessato in attività criminali. Né risultano carichi pendenti o violazioni delle prescrizioni concesse nel tempo dagli organi di sorveglianza.

Particolare rilievo è stato attribuito alla condotta mantenuta durante la detenzione, ai benefici ottenuti dalla magistratura di sorveglianza e all'attività lavorativa intrapresa nel percorso di reinserimento, elementi che, secondo il collegio, attestano il superamento della condizione di pericolosità sociale.

Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha ritenuto insussistenti i presupposti per il ripristino della misura di prevenzione e ha disposto la revoca della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno applicata nel 1997, ordinando la trasmissione del provvedimento agli uffici competenti per l'immediata esecuzione.


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