La VII sezione del Consiglio di Stato in sede Giurisdizionale -Roma – ha accolto con ordinanza n. 3645/2023 il ricorso presentato dagli avvocati Francesco Pitaro e Giancarlo Pitaro difensori dei genitori di una giovane alunna non ammessa a frequentare la classe successiva dell’I.C. Di Bona di Cutro.
La giovane alunna, gravata da disturbi specifici nell’apprendimento (dsa/bes), è stata bocciata per cumulo di insufficienze e non ammessa alla successiva seconda media.
Il Consiglio di Stato ha accolto tutte le tesi sostenute nel ricorso dagli Avv.ti Francesco Pitaro e Giancarlo Pitaro avverso la bocciatura della giovane alunna secondo i quali la non ammissione della piccola alunna alla classe successiva è da imputare alla sola inerzia della Scuola nel non aver approvato in modo tempestivo né eseguito il c.d. Piano didattico personalizzato per venir incontro alle difficoltà oggettive della giovane e sostenere e integrare l’apprendimento scolastico di quest’ultima con metodologie e verifiche differenti rispetto a quelle utilizzate per gli altri compagni di classe.
Nello specifico, il Consiglio di Stato ha statuito che “gli oggettivi ritardi del sistema sanitario e della scuola frequentata nel certificare le difficoltà di apprendimento dell’alunna, segnalate fin dal mese di settembre, e nel pianificare e svolgere le necessarie misure compensative, previste dal piano approvato solo a febbraio e della cui attuazione non si hanno evidenze; e considerato che le descritte inadeguatezze non possono pregiudicare il diritto allo studio ed all’integrazione sociale costituzionalmente riconosciuti ad ogni persona…accoglie l’appello”.
Il Consiglio di Stato ha, inoltre, ordinato al Ministero dell’Istruzione e del merito di provvedere e vigilare anche mediante la nomina di Ispettori sia alla rivalutazione della ammissione della giovane alunna alla classe successiva sia alla: “predisposizione e costante esecuzione anche mediante adeguate risorse organizzative di un piano didattico personalizzato per l’intera durata del prossimo anno scolastico”.
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