di GABRIELE RUBINO
Le misure del Decreto Calabria, la normativa speciale per la sanità regionale, sono state prorogate. A sorpresa, rispetto al comunicato del Consiglio dei ministri dello scorso 4 maggio (quando il provvedimento fu licenziato), nel testo pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale le regole non resteranno in vigore fino al prossimo 11 novembre, bensì fino al 31 dicembre 2023. La proroga, dunque, è superiore ai sei mesi inizialmente preventivati.
Oltre a una norma sulle unità del personale Agenas, viene anche stabilito che gli attuali commissari straordinari di Asp e aziende ospedaliere decadranno se non confermati entro sessanta giorni dall'entrata in vigore dello stesso. Questo significa che ci vuole un atto esplicito (di conferma) del commissario ad acta Roberto Occhiuto e comunque possono essere mantenuti anche i vertici non presenti nell'elenco nazionale dei direttori generali che, nonostante il ritocco previsto dal Milleproroghe, ancora non è stato aggiornato.
Spunta poi una norma sugli stipendi dei sub-commissari (che era stato oggetto di un emendamento al Decreto Bollette poi non approvato), con cui lo si equipara al compenso spettante ai direttori generali secondo la normativa regionale.
Di seguito il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale
1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 196, le parole: «di 6 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023». Con riferimento alle misure di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, gli effetti delle disposizioni di cui al primo periodo operano limitatamente alle unita' con contratto di lavoro flessibile in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. I Commissari straordinari, nominati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, decadono, ove non confermati con le procedure di cui al medesimo articolo 2, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai subcommissari spetta un compenso non superiore a quello stabilito dalla normativa regionale per i direttori generali degli enti del servizio sanitario».
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