"Ultimamente nella città di Catanzaro si sta assistendo ad una sorta di tiro al bersaglio contro i Dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi, cercando di scaricare responsabilità che appartengono ad altri, nello specifico all’Ente locale (Comune) e ASP, Dirigenti scolastici solamente “rei” di applicare le normative comunitarie e nazionali per quanto attiene la gestione del servizio mensa nelle scuole. Da ieri si è aggiunto l’avvocato Francesco Pitaro, il quale dall’alto della sua “autorevolezza forense” diffida “l’Istituto Comprensivo “Catanzaro Nord Est Manzoni”, in persona del Dirigente scolastico, in carica p.t., entro e non oltre 48 ore dal ricevimento del presente atto, a ritirare e/o annullare e/o revocare, anche in via di autotutela, l’atto/circolare N. 17 del 21/9/2023”. È bene precisare che la circolare in questione non riguarda il servizio mensa cittadino, tema su cui in questi giorni si discute su tutti i mezzi di informazione, bensì regolamenta l’introduzione di alimenti in occasione delle feste. Se solo l’avv. Pitaro avesse letto o quantomeno dato anche uno sguardo fugace alla circolare n. 17 del 12/09/23, avrebbe colto tutto ciò".
Lo riporta in una nota stampa il presidente della Struttura ANP di Catanzaro, Domenico A. Servello.
"Ricordando la frase di Andreotti “A pensar male si fa peccato ma spesso si indovina”, sorge spontaneo un dubbio: l’avv. Pitaro o non ha letto affatto la Circolare, o non ne ha compreso il contenuto, oppure, pur avendone compreso il senso, è alla ricerca di una misera visibilità, sfruttando un tema che è di estrema attualità nella città di Catanzaro.
L’avv. Pitaro, da “uomo di legge”, dovrebbe convenire che i Dirigenti scolastici, come funzionari dello Stato devono limitarsi solamente ad applicare la normativa vigente e non hanno certo il potere di interpretarla e tanto medo di disapplicarla.
La circolare n. 17 del 21/09/23 del Dirigente prof. Comerci ha solamente sintetizzato ed applicato quanto previsto dalla normativa europea, il Regolamento UE n. 852/2004 relativo all’igiene sui prodotti alimentari e dalle disposizioni del MIM (Linee Guida per l’educazione alimentare nella scuola italiana del 2018).
Infatti, tale normativa è stata pensata ed emanata anche in funzione di un fattore determinante, l’aumento delle intolleranze e delle allergie alimentari; l’avv. Pitaro dovrebbe sapere che in Italia è severamente proibita l’introduzione di cibo artigianale a scuola per utilizzo collettivo, e in generale di alimenti di cui non si può risalire alla provenienza o alle proprietà degli ingredienti presenti, le modalità di conservazione e altri fattori determinanti per la sicurezza alimentare.
Crediamo che l’avv. Pitaro concordi con questa organizzazione sindacale che la somministrazione di alimenti e bevande nella scuola implica un vigoroso richiamo a tutta l’utenza e al personale scolastico non solo normativo, sulla sicurezza e igiene degli alimenti, ma anche sui temi legali al diritto alla salute, costituzionalmente tutelato all’art. 32 e alla sicurezza alimentare, per favorire il benessere delle alunne e degli alunni a scuola, in un percorso scolastico sinergico con le famiglie in grado di contemperare lo stretto legame tra l’Istituzione scolastica e il diritto di istruzione, educazione e salute dei minori.
Al di là delle infondate diffide o del pensiero dell’avv. Pitaro, l’Italia, infatti, ha dovuto uniformarsi alla normativa europea applicando il Regolamento UE n. 852/2004 “Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari”, adottato il 29 aprile 2004, nota al grande pubblico come “Legislazione alimentare”. Il citato regolamento fissa i requisiti generali in materia d’igiene alimentare. È uno dei quattro regolamenti comunitari costituenti il cosiddetto “pacchetto igiene“, regolamenti (CE) 852, 853, 854, 882/2004, e Direttiva 2002/99. I regolamenti europei, come è noto, è una fonte di diritto derivato dai Trattati comunitari ed è un atto normativo avente portata generale, vincolante e obbligatorio in tutti i suoi elementi contenuti, direttamente applicabile una volta pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, negli Ordinamenti degli Stati membri ai sensi dell’art. 288, par. 2 del Trattato sul funzionamento dell’UE.
È indubbio che il Dirigente scolastico prof. Comerci ha l’obbligo di agire “secundum legem” e non “secundum” diffide che non hanno alcun fondamento giuridico.
E spiace notare e non è comprensibile, anzi forse è comprensibilissimo, che l’avv. Pitaro tenga ancora in piedi una diffida basata su una distorta lettura della Circolare n. 17 del 21/09/2023, con la quale NON “si inibisce l’introduzione nel plesso scolastico di pasti dall’esterno in violazione di diritti primari e fondamentali e costituzionali” ma si regolamenta l’introduzione di alimenti dall’esterno, alimenti a consumo collettivo, (se non la merenda assegnata dai genitori), al fine di evitare spiacevoli conseguenze legate a casi di allergie e intolleranze e si fa divieto di festeggiare a scuola compleanni e ricorrenze personali, che comportino consumo di alimenti da parte degli alunni prodotti artigianalmente da genitori o da esercenti attività commerciali.
Pertanto, a tutela del buon nome del Dirigente scolastico prof. Giulio Comerci, questa organizzazione sindacale invita l’avv. Pitaro a rettificare, entro 48 ore, quanto pubblicato sugli organi di stampa in merito alla presunta illegalità e illegittimità della Circolare n.17 pubblicata dall’Istituto scolastico Comprensivo “Catanzaro Nord-Est-Manzoni” a firma del proprio Dirigente prof. Giulio Comerci.
Con avvertenza che, decorso inutilmente il tale termine, sarà adita la competente Autorità Giudiziaria a tutela del buon nome del Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Nord-Est-Manzoni” prof. Giulio Comerci".
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