“Nel corso di ben otto anni l’estensore dell’articolo avrebbe avuto il tempo per accorgersi che la denuncia della Elky sas riguardava un furto asseritamente perpetrato dal 2010 fino al 2016, quindi di valore notevole che, la parte civile patrocinata dall’avv. Giuseppe Fonte, ha quantificato in € 250.000.
Senonché, come sarebbe stato facile rilevare dalla semplice lettura del dispositivo di sentenza, il Tribunale ha ritenuto di accogliere l’eccezione difensiva, formulata dall’avv. Nunzio Raimondi dichiarando non doversi procedere nei confronti del dott. Rizzo in ordine ai fatti contestati antecedentemente al 21.10.2016, perché l’azione penale non doveva essere iniziata per difetto di querela.
Se ne deve dedurre che, contrariamente a quanto si omette di precisare nell’articolo, il dott. Rizzo non è stato dichiarato colpevole del reato a lui ascritto “in epoca anteriore sino al 21.10.2016” (così la contestazione) – e, quindi, non è stato ritenuto responsabile degli ingenti danni richiesti dalla parte civile -, bensì unicamente per il “fatto contestato in data 21.10.2016” (così il dispositivo di sentenza), ovvero in relazione al ritrovamento di n. 17 confezioni di farmaci (alcuni in blister), presso la propria abitazione.
La circostanza, risibile (il valore complessivo della merce non supera i € 600) (e di cui l’opinione pubblica avrebbe dovuto essere informata), sarà opportunamente contestata con l’impugnazione della sentenza in grado di appello atteso che il ritrovamento stesso non è stato ritenuto riconducibile al predetto furto dalla stessa P.G. operante.
Peraltro la condanna al risarcimento del danno è stata rinviata alla sede civile nella quale si dovrà tener conto del solo fatto, minimo, sul quale è intervenuta la condanna.
Inoltre il Tribunale ha significativamente disatteso la richiesta di provvisionale (per l’ingente somma di € 100.000) avanzata dalla difesa di parte civile.
Sicuramente si tratta di un grande successo giudiziario della costituita parte civile, meritevole dell’attenzione mediatica che è stata riservata allo stesso.
Giova in ultimo precisare che la prima e fondamentale garanzia di credibilità dell’ordinamento penale democratico italiano è costituita dalla presunzione di non colpevolezza, la quale resiste rispetto alle sentenze di primo grado proprio in ragione dei rimedi previsti dalla legge per la sua riforma.
Il dott. Francesco Pio Rizzo è un presunto innocente e la presentazione di tale stimato professionista quale un callido criminale è assolutamente gratuita e chiaramente offensiva della sua reputazione e del suo decoro pubblico e personale.
E’ preciso dovere del difensore correggere le omissioni e le imprecisioni contenute in notizie diffuse sulla stampa, quando queste siano idonee a cagionare un danno reputazionale del proprio assistito”.
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