di PAOLO CRISTOFARO
Continua lo scontro in sede legale tra le amministrazioni pubbliche e la società "Sirmi S.r.l.", che avrebbe dovuto realizzare la discarica in località "Battaglina", tra i comuni di Borgia e San Floro, nel Catanzarese, dopo la revoca delle autorizzazioni e lo stop alla costruzione dell'impianto, in seguito a proteste di cittadini e associazioni. Sono state emesse dal Tar, con data 3 febbraio 2023, ben 4 sentenze sfavorevoli rispetto ai ricorsi tentati dalla ditta. La "Sirimi", stavolta, si era appellata contro la Regione Calabria, la Provincia di Catanzaro e i Comuni di Borgia e San Floro. Il Tar ha dichiarato inammissibili i ricorsi contro Regione e Provincia, improcedibile quello contro Borgia e ha rigettato quello contro San Floro.
Già a settembre scorso vi era stato uno scontro legale dopo il riconoscimento effettivo degli usi civici gravanti sull'area dove sarebbe dovuta sorgere la discarica e dove invece ora rimane solo un buco enorme. Il Commissario Regionale per la liquidazione degli usi civici, Fabrizio Cosentino, aveva affermato infatti, la natura di uso civico dei suoli (di proprietà del Comune di Borgia ma siti nel territorio del Comune di San Floro) su cui era stato autorizzato ed avviato l’intervento.
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I RICORSI CONTRO LA REGIONE CALABRIA E LA PROVINCIA - I primi due ricorsi, dichiarati inammissibili, sono stati avanzati dalla "Sirim" (difesa dagli avvocati Lazzaro DI Trani e Bice Annalisa Pasqualone) contro la Regione Calabria (difesa dal legale GIuseppe Naimo) e contro la Provincia di Catanzaro (difesa da Roberta Chiarella e Federica Pallone). La ditta, alla luce dell'annullamento dell'autorizzazione V.I.A./AI.A del 15 luglio 2015, ha agito contro l'Ente regionale chiedendo di ritirare dunque in autotutela anche le autorizzazioni paesaggistiche per le società che hanno realizzato parchi eolici e fotovoltaici nelle aree del medesimo terreno.
Il ricorso è stato appunto dichiarato improcedibile (presidente: Giancarlo Pennetti; estensore: Arturo Levato), poiché è stato sottolineato che "affinché sussista la legittimazione a ricorrere in capo a un soggetto, è necessario che egli sia titolare di una situazione giuridica soggettiva qualificata" e rimarcato che "il diniego dell'esercizio della podestà di autotutela involge provvedimenti autorizzativi rilasciati a società terze e dal cui ipotetico annullamento d'ufficio l'esponente, la quale non è un ente deputato alla tutela ambientale, non conseguirebbe alcuna utilità".
IL RICORSO CONTRO IL COMUNE DI BORGIA - Il ricorso della ditta contro il Comune di Borgia è stato dichiarato improcedibile, anche se il Comune non si è costituito in giudizio. La "Sirim", in questo caso, chiedeva l'annullamento della deliberazione della giunta comunale del 2014 con la quale era stata dichiarata l'inefficacia della convenzione del 2008 stipulata per la realizzazione dell'impianto. Per il Tar alla dichiarazione di inefficacia della convenzione è seguita, da parte del Comune, la volontà di risoluzione completa della convenzione stessa e pertanto vi sarebbe carenza d'interesse rispetto al primo atto di inefficacia, venendo meno la stessa convenzione.
IL RICORSO CONTRO IL COMUNE DI SAN FLORO - Il ricorso contro il Comune di San Floro (difeso dall'avvocato Luigi Sciumbata) è stato invece rigettato. All'Ente la ditta contestava l'annullamento del permesso a costruire concesso nel 2010. Per il Tar il ricorso è infondato poiché "va disattesa la censura con cui è prospettata la violazione delle garanzie procedimentali" dato che "il provvedimento impugnato è stato infatti preceduto dalla determinazione di sospensione del titolo edilizio".
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