La segreteria nazionale del Snap ha scritto al Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Vittorio Pisani di Roma, al Ministero dell’Interno ufficio per le Relazioni Sindacali Vice Prefetto Maria De Bartolomeis. Oggetto della lettera "l'interrogazione parlamentare relativa al 18° corso ispettori. Disparità di trattamento nell’ambito dei concorsi interni della Polizia di Stato".
La lettera
"La scrivente Segreteria Nazionale SNAP, in relazione alle procedure concorsuali della Polizia di Stato inerenti la progressione interna di carriera, ha avuto modo di rilevare una evidente disparità di trattamento ponendo a confronto il concorso interno per vice sovrintendente rispetto al medesimo da vice ispettore. Come noto, l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 28 della legge n. 668 del 1986, colloca in aspettativa speciale il personale vincitore del concorso interno per vice ispettore.
Secondo l’interpretazione data dalla nostra Amministrazione, l’aspettativa speciale de qua, è meramente funzionale alla frequentazione del corso previsto per i vincitori del concorso interno per vice ispettore, al quale hanno volontariamente partecipato, conseguendo, al termine, la prima assegnazione nella nuova qualifica, con novazione del rapporto, essendo già dipendenti della Polizia di Stato. E’ incontrovertibile che, trattandosi di un concorso interno, e non di un concorso pubblico per esterni alla Polizia di Stato, l’aspettativa speciale risulta incompatibile con lo status già posseduto di appartenente all’Amministrazione.
Stesso dicasi per la “novazione del rapporto lavorativo” in quanto è illogico prevedere che, una promozione ad una qualifica superiore, venga inquadrata come novazione del rapporto di lavoro anziché come una vera e propria progressione interna. Si sottolinea che, nel caso di specie, non è previsto alcun periodo di prova come diversamente contemplato per i vincitori della procedura concorsuale pubblica per esterni; in sostanza difetta l'animus novandi.
Non si può neppure sposare la tesi dell’Amministrazione secondo cui, la citata aspettativa speciale, sia finalizzata a “tutelare” il dipendente dalla perdita del lavoro, in caso di mancato superamento del corso da ispettore. Il collega che partecipa ad un concorso interno per la progressione in carriera mantiene, con ogni evidenza, gli stessi diritti e le stesse prerogative già acquisiti; la progressione di carriera interna non può, e non deve, divenire allo stesso tempo una “promozione” da un lato e dall’altro un grave pregiudizio alla propria sfera giuridica soggettiva dei diritti.
Aldilà del politichese, questa O.S. ritiene meramente “strumentale” il voler creare “ad hoc” questa interpretazione normativa, dalla quale deriva il mancato riconoscimento dei medesimi diritti che, viceversa, vengono riconosciuti ai vincitori del concorso interno per vice sovrintendente della Polizia di Stato. Ci riferiamo al riconoscimento dei seguenti benefici economici e non previsti dalle seguenti norme: indennità di trasferimento, ex legge n. 86 del 2001; riconoscimento del congedo straordinario per trasferimento, ex art. 15 del D.P.R. n. 395/95; retrodatazione nel grado al momento della vacanza organica o, quantomeno, al momento di pubblicazione del bando di concorso.
Per le ragioni a monte sinteticamente indicate, questa O.S. SNAP, ha interessato il collega ed onorevole del Movimento 5 Stelle, Dr. PENZA Pasqualino, il quale ha dimostrato, sin da subito, grandissima disponibilità e sensibilità alla tematica, presentando una “interrogazione parlamentare a risposta scritta” avente n°4-02535 del 20-03-20241.
Per lo SNAP è imprescindibile il riconoscimento dei diritti dei colleghi e pertanto, l’intento di questa nostra azione sinergica con l’onorevole PENZA, è quello di far riconoscere al 18° corso per vice ispettori della Polizia di Stato, ed ai futuri corsi, i benefici a monte indicati".
Interrogazione a risposta scritta presentata da Penza Pasqualino il 20/03/2024:
"Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che: il 19 luglio 2023, è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno – supplemento straordinario n. 1/28, la graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso interno per titoli ed esami per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza datato 31 dicembre 2020; di conseguenza, il «18° corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato», della durata di tre mesi, rivolto a 2721 unità, è stato svolto dall'11 settembre 2023 al 10 dicembre 2023; l'applicabilità dell'aspettativa speciale, come previsto dall'articolo 28 legge n. 668 del 1986 ai partecipanti del 18° corso di formazione per vice ispettori, evidenzia diversi aspetti chiave: a) l'aspettativa speciale non si limita solo ai bandi specificamente menzionati nella legge, ma si estende anche ai concorsi interni, garantendo la conservazione del posto di lavoro per i dipendenti della Polizia di Stato che non superano il corso per il ruolo superiore; b) vi è una distinzione tra «l'avanzamento», inteso come ricollocazione in un rango superiore attraverso concorso, e la «progressione», ovvero il passaggio alla qualifica immediatamente superiore. Il superamento del corso per vice ispettore è considerato un avanzamento che modifica il rapporto di lavoro; c) durante il corso, si interrompe il rapporto di servizio ma non quello d'impiego, creando una doppia posizione giuridica per i dipendenti: una di «allievo» e una di «agente/sovrintendente»; è chiaro che non esiste disparità di trattamento tra i partecipanti ai corsi per vice ispettori e quelli per vice sovrintendenti riguardo all'indennità di missione e all'applicabilità dell'aspettativa speciale; secondo l'interpretazione del Ministero, l'aspettativa speciale non si estenderebbe al 18°
corso per vice ispettori, essendo questo basato su un concorso interno non coperto esplicitamente dall'articolo 28 legge n. 668 del 1986; si evidenzia ad avviso dell'interrogante un'incoerenza tra l'applicabilità dell'aspettativa speciale ai concorsi interni e la limitazione dell'istituto solo a certi ruoli, escludendo quelli accessibili esclusivamente dall'interno; si concretizza inoltre, sempre secondo l'interrogante, una disparità nel trattamento dell'anzianità di servizio tra i partecipanti al corso per vice sovrintendenti e quelli per vice ispettori, con un pregiudizio significativo per questi ultimi in termini di anziana persa –: se il Ministro interrogato intenda intervenire al fine di attribuire al 18° corso per vice ispettori e ai concorsi futuri l'indennità prevista dalla legge n. 86 del 2001 (indennità di trasferimento), nonché il riconoscimento del congedo straordinario per trasferimento ex articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995; se il Ministro interrogato intenda assumere le iniziative di competenza per riconoscere, al fine di attribuire al 18° corso per vice ispettori e ai concorsi futuri, la retrodatazione nel grado (parimenti a quanto avviene per i concorsi interni per vice sovrintendente) al momento della vacanza organica o, in alternativa, al momento di pubblicazione del bando di concorso".
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