L’Avvocatura dello Stato di Catanzaro si è costituita, nell’interesse del
Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del settore
sanitario della Regione Calabria, dell’Università degli Studi Magna Graecia di
Catanzaro e delle altre Amministrazioni statali resistenti, nei due giudizi instaurati
dinanzi al T.A.R. Calabria, Catanzaro, dalla C.I.S.L. Federazione Medici Calabria e
Federazione territoriale Medici di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, nonché da
alcuni medici ospedalieri dipendenti dell’ex Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio,
per l’annullamento del D.C.A. 15 marzo 2023 n. 83, che approva il Protocollo tra
Regione Calabria e Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro e rende
efficace la fusione tra le due Aziende catanzaresi (Pugliese-Ciaccio e Mater Domini).
L’Avvocatura dello Stato ha, in particolare, eccepito l’inammissibilità del ricorso
proposto dalla C.I.S.L., per evidente conflitto con gli interessi di una parte della
categoria rappresentata per statuto, ossia con i medici ospedalieri dipendenti dalla
ex A.O.U. Mater Domini, in quanto il sindacato ricorrente sostiene l’inesistenza di
tale Azienda per mancato riconoscimento statale.
Infatti, ove la tesi dell’inesistenza sostenuta dalla C.I.S.L. venisse accolta dal
Tribunale amministrativo, ne conseguirebbe la nullità dei contratti di lavoro
stipulati dai medici dipendenti dell’ex A.O.U. Mater Domini, in quanto intercorsi
con Ente inesistente, con conseguente obbligo per la Pubblica Amministrazione di
dichiararne cessata l‘efficacia.
Tale esito, che sarebbe inevitabile ove si seguisse la tesi del sindacato ricorrente,
confligge chiaramente con gli interessi dei medici dipendenti dell’ex AOU Mater
Domini – anch’essi iscritti e comunque statutariamente rappresentati dal medesimo
sindacato ricorrente – che finirebbero per perdere la posizione lavorativa.
L’Avvocatura dello Stato ha altresì eccepito dinanzi al Tribunale amministrativo
la carenza di legittimazione del sindacato ricorrente, spettando tale legittimazione
solo alla Confederazione di appartenenza, organo alla quale compete
statutariamente la rappresentanza in materia di politica regionale, anche al fine di
evitare contrasti con gli interessi di altre Federazioni aderenti, ossia, nel caso di
specie, la Federazione Università della medesima C.I.S.L.
La violazione da parte del sindacato ricorrente dello statuto fondativo della
stessa C.I.S.L. determina, secondo la difesa erariale, l’inammissibilità del ricorso.
L’Avvocatura dello Stato ha pure evidenziato al Tribunale amministrativo un
altro profilo di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, in quanto il
sindacato ricorrente non indica nessuna disposizione del Protocollo d’intesa che
possa concretamente ed effettivamente “penalizzare” i medici ospedalieri
dipendenti dell’ex Azienda Pugliese-Ciaccio.
La mancanza di qualsiasi pregiudizio per i medici ospedalieri è confermata
dall’adozione da parte del Commissario ad acta, proprio a seguito della stipula del
Protocollo d’intesa, delle nuove linee guida sull’atto aziendale di cui al D.C.A. n. 161
del 14 giugno 2023, che hanno notevolmente ampliato il numero delle strutture
dell’A.O.U. Dulbecco, passando, quelle complesse, da 72 a 102 e, quelle semplici, da
95 a 124.
L’Avvocatura dello Stato ha altresì evidenziato al Tribunale amministrativo
come il sindacato ricorrente abbia omesso di impugnare le precedenti linee guida
approvate con D.C.A. n. 54 del 16 febbraio 2023, anteriori al Protocollo d’intesa,
che avevano invece ridotto considerevolmente le unità operative complesse e
semplici assegnate all’A.O.U. rispetto a quelle esistenti prima della fusione.
Secondo l’Avvocatura dello Stato il ricorso proposto dai singoli medici
ospedalieri risulta, invece, irricevibile per tardività, essendo stato proposto quando
il termine di impugnazione previsto dalla legge (sessanta giorni) era già
ampiamente scaduto, essendo il Protocollo oggetto di impugnazione pubblicato sul
sito web dell’Amministrazione in data 15 marzo 2023.
In ogni caso, nel merito, l’Avvocatura dello Stato ha dedotto che la tesi della
inesistenza dell’ex Azienda Ospedaliera Universitaria Mater Domini sia priva di
qualsiasi fondamento giuridico, risultando l’Azienda a suo tempo validamente
costituita, in quanto la disciplina normativa dell’epoca (1994) attribuiva alle regioni
(e non allo Stato) il potere di costituzione delle Aziende e prevedeva che le regioni
possono costituire in Azienda i presidi ospedalieri in cui insiste la prevalenza del
percorso formativo del triennio clinico delle facoltà di medicina e chirurgia (art. 5,
lett. c, della legge n. 517/1993), proprio come accaduto per l’ex A.O.U. Mater Domini.
Di conseguenza, non rileva l’art. 8, d.lgs. 517/1999, richiamato dal sindacato
ricorrente, che disciplina il caso, del tutto diverso, della costituzione ex novo di una
A.O.U. e non può applicarsi ad una Azienda (la ex Mater Domini) costituita nel 1994
mediante trasformazione di un presidio ospedaliero in cui si svolgeva il percorso
formativo del triennio clinico delle facoltà di medicina e chirurgia.
Infine, secondo l’Avvocatura dello Stato, l’istanza di sospensione dell’efficacia
del Protocollo avanzata dal sindacato e dai medici ospedalieri ricorrenti contrasta
chiaramente con il preminente interesse generale alla continuità nell’erogazione
dell’assistenza sanitaria, in quanto la fusione tra le Aziende è stata resa operativa
già da alcuni mesi.
La sospensione degli atti impugnati dalle associazioni sindacali, ha evidenziato
l’Avvocatura di Stato, comporterebbe la retrocessione di tutta l’attività
amministrativa finora svolta dall’A.O.U. “Dulbecco”, gettando nel caos le attività
assistenziali e pregiudicando in maniera insostenibile la collettività tutta.
La camera di consiglio per la decisione sull’istanza di sospensione
dell’esecuzione del Protocollo d’intesa impugnato si terrà domani, 12 luglio 2023.
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