Hanno proposto un ricorso rivolto all'annullamento del verbale di proclamazione degli eletti delle ultime consultazioni per il rinnovo degli organi della Regione Calabria.
Due cittadini elettori hanno chiesto al Tar della Calabria (che ha fissato l'udienza di discussione al 23 settembre 2020) di sollevare la questione di legittimità costituzionale della legge elettorale calabrese con riferimento a tre aspetti: la soglia di sbarramento per le coalizioni all'8%, ritenendola eccessivamente elevata; l'esenzione per le liste espressione di partiti già rappresentati in Parlamento o in Consiglio regionale dall'onere di raccogliere le firme; il mancato adeguamento della Regione Calabria alle norme sul riequilibrio di genere nel sistema elettorale.
Un ricorso contro il quale gli avvocati Giuseppe Pitaro e Gaetano Liperoti, costituendosi nell'interesse dei consiglieri regionali Francesco Pitaro, Luigi Tassone e Flora Sculco, hanno argomentato in 21 pagine di memoria.
"Il ricorso è manifestamente inammissibile, anzi tutto per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo. Ciò che i ricorrenti fanno valere nell’odierno giudizio è - si legge nella memoria - la tutela di un diritto soggettivo perfetto, che si afferma leso dalla non conformità a Costituzione della legge regionale che disciplina le modalità di svolgimento delle elezioni. Tutte e tre le censure formulate nel ricorso, infatti, non riguardano la corretta esplicazione del procedimento elettorale, bensì contengono doglianze rivolte unicamente avverso l’attività legislativa della Regione Calabria, che avrebbe leso – a parere dei ricorrenti – il diritto costituzionale al voto libero ed eguale ovvero il principio di pari opportunità nell’accesso alle cariche elettive".
Del resto, "anche analizzando dettagliatamente il contenuto del ricorso, non emerge una prospettazione di parte su come andrebbe corretto il risultato elettorale né si deduce perché dalla presenza di una norma (ipoteticamente) incostituzionale dovrebbe derivare l’annullamento del verbale di proclamazione degli eletti".
Un ricorso, si legge ancora nella memoria che "si appalesa irricevibile sotto due profili. la tardività del deposito e la tardività rispetto alla conoscenza degli atti effettivamente lesivi".
E' inoltre, "inammissibile in quanto, al momento in cui sono state indette le elezioni regionali, mediante il provvedimento di convocazione dei comizi elettorali ai sensi dell’art. 1-bis, L.R. n. 1/2005 (Decreto del Presidente della Giunta regionale della Calabria del 25 novembre 2019, n. 322) erano già note a tutti i cittadini elettori le modalità procedimentali attraverso cui si sarebbe articolato il procedimento elettorale, ivi comprese le norme che oggi i ricorrenti ritengono essere illegittime. E l'L’inammissibilità del ricorso discende anche per la mancata evocazione in giudizio di tutti i candidati appartenenti a liste provinciali che hanno ottenuto almeno un seggio in esito alle consultazioni elettorali del 26 gennaio 2020".
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