Il dipendente era difeso dall'avvocato Francesco Pitaro
13 febbraio 2023 18:36Ha partecipato al concorso indetto dall’Aterp e, tuttavia, è stato escluso dallo stesso sul presupposto di non aver trasmesso la domanda di partecipazione attraverso un proprio indirizzo pec.
Il dipendente Cataldo Bonessi, pertanto, ha impugnato, con il patrocinio dell’Avv. Francesco Pitaro, dinanzi il Tar Catanzaro, la graduatoria, il verbale di esclusione e la clausola del bando.
Nel ricorso l’Avv. Francesco Pitaro ha sostenuto che “il ricorrente ha regolarmente trasmesso la domanda attraverso il suo indirizzo pec … che la clausola del bando non ha previsto l’esclusione dalla selezione e che, in ogni caso, ove la clausola avesse previsto l’esclusione, trattasi di clausola manifestamente contra legem che deve essere annullata anche perché in contrasto con il principio del favor partecipationis che deve orientare le pubbliche selezioni”.
Il Tar Catanzaro con sentenza N. 206/2023 ha accolto in pieno il ricorso dell’Avv. Francesco Pitaro annullando l’esclusione del ricorrente, la graduatoria e statuendo l’obbligo per l’Aterp di procedere a nuova formulazione della graduatoria previa valutazione della domanda del ricorrente. Il Tar ha pure condannato l’Aterp al pagamento delle spese di giudizio.
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