Approda nelle aule del Tribunale Amministrativo la vicenda del vincolo sull’ex Cinema Orso di Catanzaro Lido. I legali Alfredo Gualtieri e Demetrio Verbaro della società privata (Accademia srl), che si aggiudicato il bene all'asta, contestano le condotte della Soprintendenza e quelle del Comune di Catanzaro che vorrebbe esercitare il diritto di prelazione. In sostanza, la vendita al privato si sarebbe perfezionata prima degli atti degli altri enti.
La Società Accamedia, aggiudicataria al “terzo incanto”, dell’immobile messo all’asta dalla Soget, per un credito avanzato nei confronti della proprietà dal Comune, ha chiesto ai Giudici di annullare il decreto del 13 dicembre 2022 con cui il Segretariato Regionale per la Calabria del Ministero della Cultura ha dichiarato l’immobile denominato “Cinema Orso” “di interesse particolarmente importante” e lo ha “sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute” nel decreto legislativo 22.1.2004, n. 42, nonché di annullare ogni atto istruttorio della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Catanzaro e Crotone e tutti gli atti del Comune di Catanzaro, sia di richiesta di apposizione del vincolo, sia di esternazione della volontà di esercitare la “prelazione” sull’acquisto dell’immobile.
La difesa della aggiudicataria Accamedia, affidata agli Avvocati Alfredo Gualtieri e Demetrio Verbaro del Foro catanzarese, nell’articolato ricorso, dopo aver ripercorso tutto l’iter che ha portato alla vendita all’asta del bene, avviato il 14 luglio 2022 con la comunicazione del concessionario della fiscalità locale che si sarebbe proceduto ad un “primo incanto”, poi seguito da un “secondo” e da un “terzo”, poi aggiudicato il 16 novembre 2022, seguito dal decreto di trasferimento dell’immobile da parte del Giudice delle Esecuzioni del 22/12/2022, l’apposizione del vincolo che trae origine dalla richiesta formulata dal Comune di Catanzaro al fine di poter esercitare la prelazione sul bene, richiesta, quella del Comune, “palesemente illegittima in quanto frutto di un comportamento contraddittorio ed illogico da parte dell’Amministrazione comunale di Catanzaro, violativo di tutti i canoni di comportamento di buona amministrazione e sintomatico di sviamento di potere”.
Il bene (ex cinema Orso) è stato messo in vendita all’asta per effetto di un credito avanzato dallo stesso Comune di Catanzaro, superiore a 300 mila euro (procedura immobiliare n. 13/2021) e lo stesso Comune, pertanto, quale soggetto creditore (unico creditore), era a piena conoscenza della procedura, peraltro ritualmente affissa all’Albo del Comune e presso il Tribunale competente.
In tale sua veste di creditore, per divenire agevolmente proprietario del bene, il Comune avrebbe o potuto richiedere l’assegnazione diretta del bene, ovvero in alternativa inserirsi nella procedura (andata deserta per i primi due incanti) formulando una propria offerta.
In entrambi i casi si sarebbe trattato di operazioni a costo zero, che avrebbero garantito al Comune l’immediata proprietà senza pregiudicare diritti altrui.
Ed invece, per perseguire lo stesso obiettivo di divenire proprietario, “il Comune ha scelto una strada non solo tortuosa, ma anche palesemente ingiusta perché compromissoria dei diritti acquisiti da altri soggetti quali partecipanti e vincitori dell’avviso pubblico di vendita”.
Un comportamento definito “inaccettabile” dai legali di Accamedia, perché il Comune ben sapeva che in tal modo l’aggiudicatario – appena il tempo di divenire proprietario – sarebbe stato “espropriato”, per cui stimolando e portando avanti la procedura ai fini del successivo acquisto per prelazione del bene, “ha ‘usato’ la vendita immobiliare per fini diversi da quelli propri, disinteressandosi dei diritti altrui e, anzi, strumentalizzandoli ai propri fini, violando canoni fondamentali di buona fede, trasparenza, proporzionalità”.
Secondo gli Avvocati Alfredo Gualtieri e Demetrio Verbaro, oltre alla violazione anche della procedura da seguire per la mancata comunicazione preventiva ai soggetti pregiudicabili dal vincolo, mancano i presupposti voluti dalla legge per la dichiarazione dell’ “interesse culturale” dell’immobile”, poiché il “rudere” (così definito non dalla ricorrente o dai suoi difensori ma dalla stessa Soprintendenza nella sua relazione) non ha alcun pregio artistico né, tampoco, caratteristiche storiche. Il fabbricato principale, sempre secondo quanto scrive la Soprintendenza, è classificato come cinematografo cittadino (a seguito di una ristrutturazione) nel 1953, successivamente abbandonato e lasciato alle intemperie del tempo, dal 1979 in poi.
È proprio la descrizione contenuta nella relazione ministeriale che rende palese l’assenza dei presupposti per la dichiarazione d’interesse culturale.
Ed invero, rispetto ad un immobile che, sulla base di quanto emerge dalla relazione ministeriale, risulta francamente difficile immaginare un “interesse culturale”:
- non è “storico” perché risulta edificato solamente nel 1900 (tra il 1900 e il 1922);
- è stato distrutto dai bombardamenti e ricostruito ex novo nel 1953;
- che dal 1979 è stato abbandonato;
- che è un uno “stato di rudere” (così testualmente definito nella relazione ministeriale) come tale inutilizzabile.
Anche nelle motivazioni del Ministero si cerca di focalizzare l’aspetto sulla base “emozionale”, vale a dire su quello che il luogo (rectius: l’area) ha costituito negli anni 50; ma, appunto, è una mera memoria, un ricordo di quello che è stato, che opera a livello “evocativo” ed astratto e non materiale, come poesia del ricordo piuttosto che come “bene” oggettivo.
Così facendo, secondo i difensori di Accamedia, si amplia troppo il concetto di bene culturale, che in tal modo “perde ogni collegamento con il ‘bene’ materiale a favore del luogo astratto (dell’area e dell’aria) quando in realtà la base dell’interesse dev’essere sempre e solo la ‘cosa’”.
Le foto allegate nella relazione della Soprintendenza mettono in luce un “immobile allo stato di rudere” che non può evocare un bel nulla proprio perché non più esistente.
Ma, concludono i due Legali, persino a prescindere dall’illegittimità del decreto appositivo del vincolo, in ogni caso il medesimo è improduttivo di effetti nei confronti della società ricorrente, anche ai fini della prelazione intimata ed anticipata nelle intenzioni dal Comune di Catanzaro.
La procedura di vendita immobiliare è stata trascritta in data 25 gennaio 2022 nei registri immobiliari la procedura immobiliare, il verbale di vendita immobiliare al terzo incanto è del 16 novembre 2022 ed il decreto di trasferimento dell’immobile da parte del Giudice delle Esecuzioni è del del 22/12/2022.
Il decreto di apposizione del vincolo n. 254 del 13 dicembre 2022 è stato trasmesso ad Accamedia S.r.l. solo in data 10 gennaio 2023, mentre lo stesso decreto risulta trascritto il 23 dicembre 2022, vale a dire dopo oltre un mese dall’aggiudicazione ed il giorno successivo al decreto di trasferimento del Giudice del 22 dicembre 2022.
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