False attestazioni di titoli formativi a Vibo: la Cassazione annulla l’ordinanza del Tdl per Christian Piscitelli

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images False attestazioni di titoli formativi a Vibo: la Cassazione annulla l’ordinanza del Tdl per Christian Piscitelli
La Suprema Corte di Cassazione
  22 ottobre 2021 15:30

La Corte di Cassazione, Sezione Sesta, accogliendo il ricorso proposto dall’avvocato Valerio Murgano (redatto unitamente alla dottoressa Danila Scicchitano), ha annullato l’ordinanza del Tribunale del Riesame per insussistenza di gravità indiziaria nei confronti di Christian Piscitelli, indagato per i reati di cui agli articoli 416, commi 1 e 5, c.p. (capo A) “con il ruolo di organizzatore, con compiti di fornire una struttura organizzativa al sodalizio, di coordinamento con gli altri sodali (…), nonché il reperimento dei mezzi necessari alla realizzazione del programma criminoso, in particolare con la funzione di fungere da intermediario e prestanome per consentire a Piscitelli Maurizio di poter conseguire i profitti illeciti dell’attività criminosa, anche avvalendosi di legami “Massonici, allo scopo di commettere più reati contro la Pubblica Amministrazione, in particolare reati di corruzione, abuso d’ufficio, falsità ideologica commessa da Pubblico Ufficiale in atti pubblici, con la compravendita di migliaia di master, 24 cfu per l’insegnamento ed abilitazioni Lim, Tablet, Pekitetc.. n ; articolo 319 c.p. (capo D) quale “concorrente necessario estraneo, per il tramite dell’Accademia Fidia e della S.S.M.L. Don Calarco, stipulavano un accordo occulto con un'associazione, (…) attribuivano il 20% del ricavo di ogni titolo falsamente emesso a favore dell’associazione”; art. 319 c.p. (capo E) quale “…concorrente necessario estraneo, per il tramite dell’Accademia Fidia e la S.S.M.L Don Calarco, elargivano 300 attestazioni per master in realtà mai frequentati a Piscitelli Christian affinché questi li vendesse onde consegnare il ricavato a Piscitelli Maurizio”; art. 81 c.p.v., 110, 323 e 479 c.p. (capo O) “quale concorrente necessario estraneo, facente parte dell’associazione di cui al capo A, richiedeva a Licata Davide Pietro il rilascio delle false attestazioni a favore dei richiedenti…”; art.648 ter.1 c.p. (capo W)“… impiegavano e sostituivano in varie società loro intestate, nelle quali comunque, vantano partecipazioni pro quota, il denaro e le utilità provenienti… dall’emissione delle false certificazioni”.

La Cassazione ha annullato in relazione al Capo W (autoriciclaggio del denaro e delle utilità provenienti dall’emissione delle false certificazioni al fine di ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa),nonché in merito alle esigenze cautelari e ha, altresì, dichiarato l’inammissibilità del ricorso proposto dal PM, confermando l’insussistenza di gravità indiziaria dei Capi D(accordo corruttivo con il Pubblico Ufficiale per l’attribuzione del ricavato della vendita delle false certificazioni) ed E  (corruzione finalizzata al rilascio e la vendita dei falsi certificati per master mai frequentati).    

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La vicenda: Il 24 febbraio 2021 il G.i.p. del Tribunale di Vibo Valentia aveva emesso ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Piscitelli Christian,

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A seguito di istanza di riesame avanzata ex art. 309 c.p.p., il Tribunale della Libertà di Catanzaro aveva parzialmente rivalutato il quadro indiziario posto a sostegno della misura cautelare, annullando l’ordinanza in relazione ai capi d’incolpazione D) ed E) e, contestualmente, ne confermava la sussistenza per gli altri capi d’incolpazione, ritenendo di adeguare la misura in atto attraverso l’applicazione della misura meno afflittiva degli arresti domiciliari.

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A seguito della predetta Ordinanza del TDL di Catanzaro, la Procura della Repubblica di Vibo Valentia ha proposto ricorso per Cassazione sul presupposto che il provvedimento fosse illegittimo nella parte in cui aveva escluso la sussistenza dei Capi D) ed E) per il Piscitelli Christian.

Nel contempo, la difesa di Piscitelli, rappresentato e difeso dall’avvocato Valerio Murgano, ha impugnato davanti alla Corte di Cassazione l’ordinanza del TDL sostenendo l’insussistenza di gravità indiziaria per tutti i capi contestati e l’assenza assoluta di esigenze cautelari che giustificassero l’applicazione di qualsiasi misura. Inoltre, la difesa ha  chiesto l’inammissibilità del ricorso del PM, poiché proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità.

 

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