La Corte d’Appello di Catanzaro ha depositato la motivazione della sentenza del 14 gennaio 2026 con la quale, pronunciandosi su un caso di dichiarazione mendace finalizzata all’ottenimento del patrocinio a spese dello Stato (reato punito con la pena della reclusione da 1 a 5 anni), ha dichiarato il fatto non punibile ai sensi dell’art. 131-bis c.p., in quanto di particolare tenuità e carattere occasionale.
Con tale decisione, i giudici di secondo grado hanno riformato integralmente la sentenza di primo grado, accogliendo l’appello proposto dall’avvocato Vitaliano Leone, con la quale il Tribunale di Catanzaro aveva condannato l’imputata A.A. alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione.
La vicenda sottoposta all’esame della Corte traeva origine da una richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata dall’imputata nel gennaio 2020, nella quale era stata omessa l’indicazione dei redditi percepiti dalla figlia convivente relativi all’anno di imposta 2018. In particolare, nell’istanza era stato dichiarato un reddito familiare complessivo pari a euro 7.540,00, a fronte di un reddito effettivo accertato in euro 13.293,28, valore superiore al limite massimo di euro 12.526,73 previsto dalla legge per l’accesso al beneficio.
Nel proporre appello, la difesa aveva sollecitato il riconoscimento della speciale causa di non punibilità per la tenuità e occasionalità del fatto, evidenziando la minima offensività della condotta e la marginalità dello scostamento reddituale rispetto alla soglia normativa prevista per il patrocinio a spese dello Stato.
La Corte d’Appello di Catanzaro, condividendo tali argomentazioni, ha ritenuto che la condotta contestata, pur sussumibile nella fattispecie incriminatrice, fosse connotata da una ridotta lesività e da un carattere episodico, tale da giustificare l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. e la conseguente declaratoria di non punibilità.
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