Marino e Colica: "Occorre battersi con fermezza contro l'esproprio del diritto alla partecipazione nel processo che non è dato formale astratto ma un vissuto fatto di confronto vero e diretto tra le parti processuali"
29 maggio 2020 18:17Il presidente dell’assemblea dell'Associazione nazionale forense di Catanzaro, l'avvocato Roberto Colica e il segretario politico dell'ATA Catanzaro (l'Associazione Territoriali Aderente), l'avvocato Pietro Marino, ritengono necessario che il tribunale di Catanzaro riattivi in sicurezza le attività giudiziarie e l’attivazione dei processi, al fine di ripristinare la partecipazione attiva nelle udienze.
L'avvocato Marino, ricorda che "al fine di far fronte all’emergenza sanitaria, da Covid 19, il legislatore ha disposto la sospensione di tutte le attività giudiziarie, salvo quelle urgenti, e dei relativi termini processuali, dapprima sino al 15 aprile 2020 (ex art. 83, commi 1 e 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27) e poi sino all’11 maggio 2020 (ex art. 36 d.l. 8 aprile 2020, n. 23, poi abrogato dal d.l. 30 aprile 2020, n. 28). In secondo luogo, ha stabilito (ex art. 3, comma 1, lett. i) d.l. n. 28/2020) la riduzione dell’attività giudiziaria sino al 31 luglio 2020. Pertanto, si sono venuti a creare due periodi: il primo (16 aprile-11 maggio 2020) in cui potrà essere svolta esclusivamente l’attività giudiziaria d’urgenza; il secondo (12 maggio-31 luglio 2020), in cui la trattazione delle udienze avverrà in misura ridotta".
"Per disciplinare - aggiunge - lo svolgimento dell’attività processuale così distinta, nel rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie del Ministero della salute, il legislatore ha autorizzato i capi degli uffici giudiziari ad adottare delle misure organizzative sia per l’individuazione degli affari urgenti da trattare (art. 83, comma 6, d.l. n. 18/2020), sia per regolare lo svolgimento delle udienze civili, con modalità diverse dalla presenza fisica all’interno dell’ufficio, idonee a garantire il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti e degli ausiliari del giudice (ex art. 83, comma 7, lett. f), lett. h) e lett. h-bis) d.l. n. 18/2020). Con riferimento al Tribunale, si deve richiamare il provvedimento organizzativo sulla redatto sulla base delle “Linee-guida agli Uffici giudiziari in ordine all’emergenza” del 26 marzo 2020 del Consiglio Superiore della Magistratura". Al termine della prima fase della pandemia da COVID-19 e alla ripresa dell’ordinaria attività processuale, il legislatore sarà perciò chiamato a far tesoro dei risultati che emergeranno dall’applicazione nei vari uffici giudiziari delle misure emergenziali adottate.
"Occorre chiarire al più presto l'equivoco - spiega il presidente dell’Assemblea, avvocato Roberto Colica - i protocolli sottoscritti anche dal nostro COA che sono serviti a gestire l'organizzazione della giustizia nel periodo più critico dell'emergenza non possono continuare a governare il processo nella fase 2 di apertura generalizzata delle attività. Occorre richiedere al legislatore disattento che, anche in momenti di emergenza, deve fornire gli strumenti per consentire di applicare compiutamente le norme processuali che sono di garanzia del cittadino impedendo, tra l'altro, che provvedimenti estemporanei dei giudici, resi ad libitum, si sostituiscano alle norme dei codici di rito con l'unico fine di marginalizzare la funzione di garanzia degli avvocati nel processo civile, penale, amministrativo, tributario etc".
Infine Mario e Colica affermano che "occorre battersi con fermezza contro l'esproprio del diritto alla partecipazione nel processo che non è dato formale astratto ma un vissuto fatto di confronto vero e diretto tra le parti processuali perché attraverso la dialettica dal vivo e dall'interlocuzione scaturisce la verità".
Insomma, l’ANF stante la riapertura di tutte le attività della società civile richiede che anche quella giudiziaria, con le salvaguardie dovute, venga ripresa.
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