Ferie ai Docenti, NeoDS segnala alla Corte dei Conti: "Questione distorta, rilevanza erariale"

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Corte dei Conti
  29 agosto 2024 11:05

Riceviamo e pubblichiamo la nota a firma del Gruppo NeoDS 2017.

"Il Gruppo NeoDS 2017 ha inviato una relazione alla Corte dei Conti su taluni articoli di stampo sindacale che danno informazioni fuorvianti (talora con tono minaccioso verso i dirigenti che non fanno come dicono loro) sulla modalità di fruizione delle ferie dei docenti durante l’attività didattica, con il rischio di un consistente danno erariale. E con l’aggravante di citare sentenze il cui testo è spesso e volentieri distorto perché difforme da quanto essi affermano. 

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La norma è chiarissima, come spiega la Corte d’Appello di Perugia nella sentenza n°106/2019 (https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:EU:f92cc245-ac97-48f2-a7df-b282a0b32a96), allegata alla segnalazione. 

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Secondo certi articoli (segnalati alla Corte dei Conti) i docenti a tempo indeterminato avrebbero diritto a fruire di 6 giorni di ferie durante l’attività didattica anche con oneri aggiuntivi, se fruiti come giorni di permesso per motivi personali, in aggiunta ai 3 giorni annui previsti per motivi personali/familiari. Cioe`, a loro dire, sarebbe ancora in vigore pienamente l’art. 15, c.2 del CCNL 2006/09, che al secondo periodo prevede:” Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma”. 

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Le cose non stanno piu` cosi` da quando e` entrato in vigore l’art.1 della legge 228/2012, che, di fatto, ha abrogato il secondo periodo dell’art.15, c.2 del CCNL 2007, disponendo, al comma 54, che le ferie dei docenti devono essere fruite durante i periodi di sospensione della didattica e al massimo sei giorni di ferie possono essere fruiti nei rimanenti periodi dell’anno scolastico ma solo a condizione che non vengano determinati oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. 

Il comma 56 precisa, inoltre, che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.

Di conseguenza, la disposizione dell’art. 15, c.2 contrastante con l’art.1 e` stato disapplicata dal 1° settembre 2013. 

Per correttezza, si precisa che non tutti i comunicati sindacali sono sullo stesso tenore di quelli sopra citati, in quanto in altri casi l’informazione data e` conforme alla legge (es. https://uilscuolavenezia.altervista.org/it/normativa/1659-legge-di-stabilita-2282012-e- fruizione-delle-ferie.html). 

Infine, ci piace riportare un passaggio della Corte d’Appello di Perugia, che rigetta l’appello di un docente che riteneva di aver diritto a sei giorni di ferie per motivi personali senza il limite della mancanza di oneri. 

Corte d’Appello di Perugia: “5. Nel merito l’appello è infondato. Il ricorrente sostiene che egli aveva il diritto di usufruire fino a sei giorni di ferie per motivi personali o familiari, ai sensi dell’art.15, c2 del CCNL 2007, senza il limite della mancanza di oneri per la finanza pubblica, in quanto su tale disciplina non avrebbe inciso il comma 54 della legge n. 228/2012, riguardante la sola disposizione generale sulle ferie del personale scolastico di cui all’art.13, c.9 del CCNL 2007. Tale assunto non è condivisibile. Ed infatti, il comma 54 dell’art.1 della 228/2012 stabilisce che: “il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato ed alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”. Va poi sottolineato che il comma 56 dell’art.1 della legge 228/2012 stabilisce che: “le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1 settembre 2013

Tra le clausole che vanno disapplicate rientra indubbiamente quella di cui all’art.15, c.2 del CCNL del 2007, che consentiva al dipendente, per motivi familiari e personali, documentati anche mediante una semplice autocertificazione, di usufruire (oltre che di tre giorni di permesso) fino a sei giorni di ferie nel corso dell’anno scolastico, prescindendo dalle condizioni previste dall’art.13 comma 9 dello stesso CCNL del 2007, ossia dalla possibilità di sostituzione del docente senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. A tale interpretazione deve pervenirsi in aderenza al chiaro disposto normativo che non consente più la distinzione tra ferie per motivi personali e/o familiari e ferie in senso stretto ai fini della fruizione delle stesse durante il periodo dedicato alle attività didattiche e subordina, in ogni caso (con espressa previsione di disapplicazione delle clausole contrattuali contrarie), la fruizione delle ferie durante il periodo delle lezioni, degli scrutini, degli esami di Stato e delle attività valutative, alla condizione che sia possibile sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”. 

 

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