Girifalco. Dipendente assegnato alla custodia cimiteriale con delibera retrodatata. Nuova Era: “E’ un atto nullo”

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on whatsapp
images Girifalco. Dipendente assegnato alla custodia cimiteriale con delibera retrodatata. Nuova Era: “E’ un atto nullo”
Scicchitano e Ferraina
  18 ottobre 2021 16:04

di MASSIMO PINNA

Il gruppo consiliare “Nuova Era Girifalco”, interviene sul caso di un dipendente comunale part-time al quale è stata affidata fino al 31 dicembre, la custodia cimiteriale.

Banner

Ma ecco il punto sollevato dai consiglieri comunali Carolina Scicchitano e Elisabetta Ferraina, nella apposita interrogazione al sindaco Pietrantonio Cristofaro.

Banner

Nel documento, inviato anche al prefetto di Catanzaro, Maria Teresa Cucinotta, si solleva “un vizio di forma del procedimento avviato che potrebbe comportare la nullità degli atti amministrativi”.

Banner

Insomma, una gran confusione.

Ecco i rilievi della vertenza. La delibera di giunta comunale, la n° 149 del 09/08/2021 avente per oggetto: “Gestione del Cimitero Comunale – assegnazione dipendente matricola n° 07 quale custode cimiteriale ed aumento temporaneo delle ore di lavoro” è stata pubblicata sull’albo pretorio dopo oltre due mesi, ovvero lo scorso 13 ottobre.

Nuova Era ricorda a proposito come “la legge sulla trasparenza amministrativa n.33/2013, impone criteri precisi di trasparenza alla P.A. che riteniamo solo parzialmente soddisfatti dall’albo pretorio on line del Comune di Girifalco, in cui molto spesso vengono pubblicate delibere e determine sprovviste di allegati sostanziali o vengono integrate successivamente alla pubblicazione dell’atto o come  in tale fattispecie addirittura la delibera viene pubblicata sull’albo dopo DUE MESI abbondanti dell’avvenuta delibera, a tal fine si chiede quale ne sia stata la causa ostativa della mancata pubblicazione”.

E aggiungono “in linea generale, si ritiene possibile l’incremento dell’ampiezza percentuale di un rapporto di lavoro costituito a part time, a condizione, innanzitutto, che vi sia l’accordo del dipendente. In tal caso, occorrerà rifarsi alle regole contrattuali in materia, ovvero procedere alla stipula di un nuovo contratto individuale di lavoro; esso dovrà contenere, ai sensi dell’art. 53, comma 11, del CCNL anzi richiamato, l’indicazione dell’inizio della nuova articolazione oraria del rapporto, la durata della prestazione lavorativa, la collocazione/articolazione temporale puntuale dell’orario e, naturalmente la durata del contratto medesimo. Le parti si daranno reciprocamente atto che, al raggiungimento del predetto termine contrattuale, torneranno a osservare la disciplina del contratto individuale di lavoro a part time originario, costituito a tempo indeterminato”.

Inoltre “per completezza, si segnala la possibilità dell’utilizzo di altro strumento contrattuale, che parrebbe poter rispondere, in alternativa e in modo probabilmente più lineare, alle esigenze di copertura di una vacanza per un periodo piuttosto breve: trattasi del lavoro supplementare, regolato dall’art. 55, commi da 2 a 6, del ridetto CCNL 21/05/2018. Il lavoro supplementare è ammesso (comma 3) per specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili e improvvise”.

Dunque, considerando che i rapporti di lavoro sono sempre costituiti e regolati da contratti individuali e dalle norme derivanti dai contratti collettivi nazionali vigenti e che  - in questo caso  - non si è proceduto alla stipula del contratto di lavoro integrativo e alla  comunicazione obbligatoria agli enti preposti (INPS, INAIL, DTL, CPI COMPETENTE) dell’aumento delle ore a full time, Scicchitano e Ferraina  ravvisano   “un vizio di forma del procedimento avviato che potrebbe comportare la nullità degli atti amministrativi”.

Infine “è altrettanto abnorme - sottolineano - che si vada a stipulare in tempi successivi un contratto di lavoro che avrebbe efficacia retroattiva e, considerate le indiscusse capacità del dipendente interessato, si sarebbe auspicato, invece, che lo stesso  - concludono - fosse destinatario di un aumento di ore definitivo (da 24 a 30) posto che, verso altri dipendenti, l’amministrazione ha ritenuto di procedere in tal senso!”.

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner