Giudice di pace di Frosinone annulla sanzione per mancato rispetto delle misure anti-Covid: "I Dpcm non possono limitare la libertà dei cittadini"

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Il tribunale di Frosinone

Un atto amministrativo non può costringere i cittadini in casa. Lo stato di emergenza non esiste in Costituzione. Si apre, insomma, uno scenario nuovo, inedito. Potenzialmente dirompente. Sul diritto, l’economia, la società italiana, rimettendo in discussione praticamente sei mesi di vita nazionale.

  04 agosto 2020 15:20

di MASSIMO PINNA

Una sentenza che rimette in discussione mesi di decreti, circolari, ordinanze e quant’altro. Il giudice di pace di Frosinone ha, infatti, dichiarato illegittime le misure anti Covid. Il caso concreto si presenta attraverso un ricorso ad una sanzione comminata proprio per mancato rispetto delle misure prese contro il Coronavirus. Il dispositivo e la sostanza della decisione è che la sanzione è annullata in quanto tutto l’assunto normativo dello stato di emergenza Covid è illegittimo. Perchè dichiarare lo stato di emergenza attraverso lo strumento del Dpcm, i decreti del presidente del consiglio dei ministri, è lesivo dell’ordinamento giuridico nazionale. Insomma, non si possono limitare le libertà costituzionale con lo strumenti del Dpcm. Si tratta di un atto amministrativo che come tale, secondo il giudice di Frosinone, non ha e non può avere effetti così limitanti sulla vita delle persone. E di conseguenza, sempre nel caso specifico deciso dal giudice di Frosinone, nessuna sanzione è valida essendo stato comminata sulla base di un atto illegittimo.

Una sentenza che apre uno scenario nuovo, inedito. Potenzialmente dirompente. Sul diritto, l’economia, la società italiana, rimettendo in discussione praticamente sei mesi di vita nazionale.

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Si tratta della sentenza numero 516/20, dell’udienza del 15, depositata il 29 luglio scorso dal giudice di pace di Frosinone, avvocato Emilio Manganiello.

Che non si ferma, nella motivazione, alla natura di atto amministrativo non valido per limitare la libertà.

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Manganiello va oltre. Argomenta, infatti, che lo stato di emergenza non esiste in Costituzione. Semmai, lo stato di guerra. Arrivando, come si può facilmente leggere, a paragonare questi provvedimenti a quello adottati da stati autoritari, comunque non democratici, come la Cina.

Ecco alcuni passaggi fondamentali del dispositivo che sarà oggetto con ogni probabilità di accesi confronti se non scontri politici.

“La dichiarazione adottata dal Consiglio dei ministri il 31.1.2020 è illegittima, perché emanata in assenza di presupposti legislativi, in quanto nessuna fonte costituzionale o avente forza di legge ordinaria attribuisce il potere al Consiglio dei ministri di dichiarare lo stato di emergenza a rischio sanitario. Pertanto , poiché gli atti amministrativi, compresi quelli dell’alta amministrazione, come lo stato d’emergenza sono soggetti al principio di legalità, la delibera del Cdm frl 31.1.2020 è illegittima perché emessa in assenza dei relativi poteri del Cdm della Repubblica italiana di dichiarare lo stato di emergenza sanitaria. Da ciò consegue la illegittimità di tutti gli atti amministrativi conseguenti, come il Dpcm invocato dal verbale qui opposto, con conseguente dovere del giudice di pace, quale giudice ordinario, di dusapplicare la dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria e il dpcm attuativo ai sensi dell’articolo 5 della legge . 2248 del 1865”.

Ed ancora, Manganiello scrive che “nell’ordinamento giuridico italiano, l’ordine di rimanere nella propria abitazione non può essere imposto dal legislatore, ma solo dall’autorità giudiziaria con atto motivato. Del resto – si legge ancora – tali illegittime misure di sanità pubblica sono state recepite dal Dpcm sul modello di quelle adottate in Stati non democratici, come la Cina, che hanno un ordinamento costituzionale autoritario giuridicamente imcompatibile con il nostro ordinamento costituzionale, fondato su garanzie individuali inviolabili, ignote agli ordinamenti autoritari e agli esperti sanitari di quei paesi e del nostro, in quanto non competenti in diritto costituzionale”.





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