Giungato all'Avvocatura regionale, la Cassazione rimette al Tribunale ordinario

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  26 gennaio 2023 19:27

Torna alle decisioni del Giudice ordinario la "vicenda Giungato".

La Suprema Corte ha, infatti, da ultimo respinto il ricorso della Regione Calabria, in merito alla nomina di Maria Maddalena Giungato a Coordinatrice dell'Avvocatura Regionale, rimettendo la controversia al Tribunale Ordinario. 

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Vittoria per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro, in persona del presidente pro-tempore avvocato Massimo Gimigliano e difeso dagli avvocati Vincenzo Agosto e Crescenzio Santuori, e per il ricorrente avv. Paolo Falduto, dipendente dell'Avvocatura regionale sostenuto ad adiuvandum dall’Unione Avvocati Enti Pubblici (UNAEP), che avevano al tempo impugnato in via d'urgenza il decreto del presidente della Giunta Regionale con cui l'avv. Giungato era stata nominata -ex art. 10 comma 2  l.reg. 7/1996 ed "in assenza di preventivo avviso" - Coordinatrice dell'Avvocatura Regionale. 

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Dal decreto di nomina in poi, al via le contestazioni di diritto, fino alla decisione della Cassazione.

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Instaurato il contraddittorio, nella resistenza in entrambi i giudizi della Regione Calabria, assumendo questa la legittimità del decreto impugnato e del rapporto contrattuale instaurato con l'avv. Giungato, il giudice adito nell'agosto 2020 riuniti i ricorsi sospendeva l'efficacia del decreto di nomina e ordinava all'Ente di conferire l'incarico tramite regolare procedura selettiva. 

Di lì l'articolata vicenda, fino alla decisione della Suprema Corte che, infine, ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario avanti al quale vanno rimesse le parti anche quanto alle spese del giudizio di Cassazione. 

Secondo la Cassazione "deve ritenersi che la controversia rientra nella giurisdizione ordinaria, senza che rilevi in contrario la soggettiva prospettazione della pretesa giudiziale effettuata dalla ricorrente come richiesta di conferma di atti amministrativi, anche di macro-organizzazione, perchè tali atti vengono letti come meri "atti amministrativi presupposti". 

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