Nel chiedere al Garante dei Detenuti di Catanzaro cosa si intende per Giustizia Riparativa, Luciano Giacobbe ci spiega che: “la giustizia riparativa è un programma il cui obiettivo è il raggiungimento di un esito riparativo, ovvero un accordo finalizzato alla riparazione dell’offesa, idoneo a rappresentare l’avvenuto riconoscimento reciproco – inteso come riconoscimento della vittima e responsabilizzazione del soggetto indicato come reo – nonché la possibilità di ricostruire la relazione tra i partecipanti. L’esito riparativo può essere sia simbolico, come ad esempio delle scuse formali, o materiale, come ad esempio un risarcimento del danno”.
Il Garante evidenzia che alla giustizia riparativa è possibile accedere per tutte le fattispecie di reato, a prescindere dalla gravità, in ogni stato e grado del procedimento penale. Ovviamente il programma di giustizia riparativa è possibile qualora il Giudicante ritenga che lo svolgimento di tale programma possa essere utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato per cui si procede, e qualora ciò non comporti un pericolo concreto per gli interessati e/o per l’accertamento dei fatti.
Una volta terminato il programma, il Giudice acquisisce la relazione trasmessa dal mediatore, contenente la descrizione delle attività svolte nonché l’esito riparativo. Qualora il programma sia stato svolto e vi sia stato esito riparativo, il Giudice potrà valutarlo ai fini dell’art.133 c.p. come circostanza attenuante ex art.62 comma 1 n. 6 c.p., ai fini della concessione della sospensione condizionale della pena o come remissione tacita della querela. A riguardo, per quanto concerne le tempistiche di attuazione della normativa circa la Giustizia Riparativa, Giacobbe evidenzia che la disciplina del d.lgs. 150/2022 è entrata in vigore il 30 dicembre 2022 ma entro il 30 giugno 2023 debbono essere adottati ancora due decreti attuativi. La normativa di riferimento, per quanto concerne i profili di interesse, si trova agli artt. 59 (formazione), 60 (requisiti per l’iscrizione all’albo dei mediatori), 63 (centri), 67 (finanziamento) e 92 e 93 (norme transitorie) del d.lgs. n. 150/2022. Il Garante ci spiega che è prevista la nomina di una Conferenza nazionale presieduta dal Ministro della Giustizia e una serie di Conferenze locali con competenza legata al distretto della Corte d’Appello. I costituendi centri verranno istituiti presso gli enti locali e saranno le Conferenze locali ad individuare, mediante Protocolli di intesa, uno o più enti locali cui affidare l’istituzione e la gestione dei centri. Quindi un coordinamento a livello nazionale, ma poi vi sarà un’articolazione a livello locale.
Ecco che il Garante comunale delle persone private della libertà personale di Catanzaro si fa promotore affinché le conferenze a livello locale vengano costituite e si attivino nel breve periodo quantomeno per la ricognizione dell’esistente. Giacobbe ritiene che le Conferenze locali, prima ancora di interessarsi della costituzione dei centri, debbano fare un primo passo fondamentale, anche in assenza dei decreti attuativi, per portare avanti in prima battuta un’opera di ricognizione dei servizi di giustizia riparativa rispetto alle realtà già esistenti nell’individuazione dei mediatori. Si tratta di mappare l’esistente, sostiene Giacobbe, anche questa attività deve intervenire entro giugno 2023 in quanto funzionale a individuare i soggetti già dotati di esperienza. Essi confluiranno in un primo elenco di nomi da iscriversi nel costituendo albo dei mediatori di cui all’art. 60, da cui gli enti locali potranno attingere per la prima apertura dei centri. E’ l’art. 93 ad individuare tre diverse situazioni: soggetti con: a) una formazione di RJ e esperienza almeno quinquennale presso soggetti specializzati; b) una formazione teorica e pratica, seguita da tirocinio (equivalente o superiore a quella di quella richiesta dal decreto n.150) con necessità di una prova pratica valutativa; c) dipendenti presso ussm e uepe con adeguata esperienza quinquennale. I due decreti da adottarsi entro fine giugno riguardano, spiega Giacobbe: 1. l’istituzione dell’albo dei mediatori e la definizione dei criteri per l’iscrizione e la cancellazione dall’albo; le c.d. incompatibilità e i requisiti di onorabilità; quelli che sono i criteri per i c.d. formatori dei centri che dovranno svolgere la c.d. formazione pratica che il decreto fissa a 2/3 della formazione complessiva (il restante terzo è formazione teorica e spetterà alle Università). 2. La definizione delle forme e dei tempi della formazione pratica e teorica dei nuovi mediatori nonché le modalità della prova finale teorico-pratica del corso di formazione.
È importante, sostiene Giacobbe, che le persone detenute abbiano piena informazione al possibile accesso ai programmi riparativi (di RJ) anche attraverso attività di sensibilizzazione e in collaborazione con le direzioni delle strutture di pena.
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