Giustizia, Ventura: "Votare NO è la scelta giusta per impedire l’affermazione di un pericoloso disegno"

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images Giustizia, Ventura: "Votare NO è la scelta giusta per impedire l’affermazione di un pericoloso disegno"
Sabatino Nicola Ventura

  04 marzo 2026 11:07

di SABATINO NICOLA VENTURA

A fine ottobre 2025, con il voto favorevole del Senato, è stato approvato il disegno di legge intitolato Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare, (conosciuto come “separazione delle carriere”).

Essendo un disegno di legge di revisione costituzionale, che introduce modifiche alla stessa, approvato dal Parlamento con maggioranza inferiore ai due terzi, non consente per legge la sua automatica entrata in vigore. Ma, a seguito dei passaggi previsti dalla normativa, sarà necessario il voto degli elettori che potranno esprimere in un referendum confermativo (in questo caso il prossimo 22 e 23 marzo.

La legge, dicono chi l’ha voluta, realizza: due diversi percorsi professionali di giudici e pubblici ministeri; Istituisce due distinti Consigli Superiori della Magistratura; Istituisce l’Alta Corte Disciplinare.

Vediamo di cosa si tratta.

La parte più significativa della riforma è contenuta negli articoli 3 e 4. Gli altri articoli sono il loro risultato.

L’art. 3 sostituisce essenzialmente l’art. 104 della Costituzione.

Di seguito riporto quello attuale, scritto con altro carattere:  La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.

Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione. Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

Il nuovo testo dell’art. 104 si legge invece (scritto con altro carattere):

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ed è composta dai magistrati della carriera giudicante e dalla carriera requirente.

Il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente sono presieduti dal presidente della Repubblica.

Ne fanno parte di diritto, rispettivamente, il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione. Gli altri componenti sono estratti a sorte, per un terzo, da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e di avvocati con almeno quindici anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione, e per due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, nel numero e secondo le procedure previste dalla legge.

Ciascun Consiglio elegge il proprio vicepresidente fra i componenti designati mediante sorteggio dall’elenco compilato dal Parlamento in seduta comune.

I componenti designati mediante sorteggio durano in carica quattro anni e non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva.

I componenti non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

È da rilevare che solo in Italia si procederà per sorteggio, mortificando pienamente l’intento della Costituzione che punta sulla qualità alta. Il sorteggio, cosa gravissima, si effettuerà su nominativi ben precisi individuati dal Parlamento (in concreto saranno scelti dalla maggioranza. Guarda caso dal Governo in carica, oggi, dalla destra di Meloni. Chi sarà fittiziamente eletto (in concreto nominato) risponderà ovviamente alla maggioranza in Parlamento. Il potere politico assumerà, ovviamente, il controllo della magistratura.

L’art. 4 sostituirà in toto l’art. 105 della Costituzione che attualmente dispone: Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.

Il nuovo disegno, recita:

Spettano a ciascun Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme sull’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati.

La giurisdizione disciplinare nei riguardi dei magistrati ordinari, giudicanti e requirenti, è attribuita all’Alta Corte Disciplinare.

L’Alta Corte è composta da quindici giudici, tre dei quali nominati dal presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio e tre estratti a sorte da un elenco si soggetti in possesso dei medesimi requisiti, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione, nonché da sei magistrati giudicanti e tre requirenti estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità.

L’Alta Corte elegge il presidente tra i giudici nominati dal Presidente della Repubblica o estratti a sorte dall’elenco compilato dal Parlamento in seduta comune.

I giudici dell’Alta Corte durano in carica quattro anni. L’incarico non può essere rinnovato.

L’ufficio di giudice dell’Alta Corte è incompatibile con quelli di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, di un Consiglio regionale e del Governo, con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni altra carica e ufficio indicato dalla legge.

Contro le sentenze emesse dall’Alta Corte in prima istanza è ammessa impugnazione, anche per motivi di merito, soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte, che giudica senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata.

La legge determina gli illeciti disciplinari e le relative sanzioni, indica la composizione dei collegi, stabilisce le forme del procedimento disciplinare e le norme necessarie per il funzionamento dell’Alta Corte e assicura che i magistrati giudicanti o requirenti siano rappresentati nel collegio.

Troviamo al primo comma due cambiamenti: primo, ogni CSM deciderà autonomamente della materia che l’articolo tratta; secondo i due CSM non hanno più possibilità sull’azione disciplinare.

Chi avrà, allora, competenza sull’azione disciplinare? La integrazione all’articolo lo va a illustrare: istituzione di un apposito organo, l’Alta Corte Disciplinare, che sarà composta da 15 giudici (tre scelti dal Presidente della repubblica “tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio”). Altri 3, in possesso dei medesimi requisiti, estratti a sorte da una lista di candidati precedentemente eletti dal Parlamento. Degli altri 9 membri mancanti, 6 dovranno essere magistrati giudicanti e 3 magistrati requirenti, sorteggiati fra coloro che abbiano svolto solo funzioni di legittimità (giudici di Cassazione, della Procura generale presso la Corte di cassazione), non quelli che esaminano il merito dei fatti.

Con una Corte autonoma, quale obiettivo si prefigge di raggiungere? Quello di non mettere a rischio l’indipendenza, scongiurando che il potere di punire diventi uno strumento di pressione. Secondo i promotori, affidando la disciplina ad una struttura autonoma, si otterrebbe una chiara imparzialità. Ma in effetti, la struttura disciplinare è fortemente inserita nel corpo del CSM da essere eletta dai suoi membri. Riproduce esattamente lo stesso equilibrio togati/laici del CSM stesso.

L’Artico 1 interviene sull’articolo 87, modificando il decimo comma, perché risulti che i CSM sono due. Il Presidente della Repubblica […] presiede il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente).

L’articolo 2 agisce sull’articolo 102 della Costituzione, sul primo comma, citando la separazione delle carriere (“La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario, le quali disciplinano altresì le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti”).

L’articolo 5 agisce sull’articolo 106 della Costituzione e attribuisce ai pubblici ministeri la possibilità, eccezionale, di accedere “per meriti insigni” al ruolo di giudice di legittimità, specificando che la nomina spetta al consiglio superiore giudicante.  Secondo i presentatori, la modifica avrebbe l’intento di “confermare l’assoluta autonomia della carriera dei magistrati requirenti rispetto a quella dei giudicanti”.

Il primo comma dell’articolo 107 della Costituzione è modificato dall’articolo 6, decidendo che le competenze riconosciute al CSM singolo sono ora ripartite tra i due Consigli superiore (magistratura giudicante e quella requirente). Vale anche per l’articolo 7, che modifica l’articolo 110 della Costituzione.

Da ultimo, l’articolo 8 inoltra le regole ultime, precisando che la nuova legge (se vincerà il SI) entrerà in vigore al termine delle definizioni conseguenziali.  Quanto scritto è il contenuto della riforma. La narrazione dei proponenti (la maggioranza di destra) offre una narrazione bugiarda sulla sostanza della riforma costituzionale.

Una prima considerazione.

La partecipazione alla stessa carriera, CSM unico, secondo i sostenitori della riforma, determina nel giudice una considerazione di riguardo verso il pubblico ministero. È un argomento abbondantemente superato: le sentenze dimostrano, una su due da torto al PM. In ogni caso, sarà necessario valutare le principali argomentazioni dei sostenitori del SI, e accertare se vi è corrispondenza nelle nuove norme

La decantata separazione delle carriere è in grande parametro, un’operazione accademica, perché due CSM corrisponde alla soppressione dell’autorità del CSM. Il “riequilibrare” il sistema, in verità realizza un rafforzamento del pubblico ministero.

La centralità della riforma sono gli articoli 3 e 4. L’articolo 3 prevede due CSM separando, ritengo in parvenza, la Magistratura giudicante da quella requirente (carriera dei giudici e carriera dei pubblici ministeri) È bene precisare che la separazione delle carriere in sostanza esiste già: dal 2015 al 2024 (circa 15 anni), hanno scelto funzioni diverse soltanto 362; nel 2024, su circa 9.000 magistrati, i passaggi di funzione sono stati 42, lo 0,48%. È, anche, da ricordare che la riforma Cartabia, 2022, consente il passaggio, una sola volta durante la vita lavorativa, e implica l’obbligo di cambiare distretto di Corte d’appello.

La creazione di due CSM, bisogna tenere conto, non garantisce autonomia della Magistratura, ma il contrario. Il CSM dei pubblici ministeri rafforzerebbe il potere dei PM.

Scrive il Magistrato Gerardo Colombo, “L’unità della magistratura e l’unità del Consiglio superiore con il suo ruolo di indirizzo e di orientamento sul piano professionale e deontologico contribuiscono a mantenere fortemente ancorato il pubblico ministero a un ruolo giurisdizionale, che con un CSM separato rischia di perdersi o di diminuire. Si consideri che, oggi, il Consiglio superiore della magistratura conta, tra i suoi 30 membri, un massimo di 7 pubblici ministeri e un minimo di 13 giudici: la cultura professionale del giudice è quindi rappresentata assai più ampiamente rispetto alla cultura alla cultura professionale del pubblico ministero. Con l’introduzione di due distinti CSM, invece, i pubblici ministeri avrebbero un proprio organo indipendente”.

La destra assicura che la riforma della giustizia votata dal Parlamento avrà una qualità proficua. Ma, ritengo, per come vedremo, gli effetti saranno molto negativi.

Dicono i sostenitori della riforma che un solo CSM per giudicanti e requirenti comporta, da parte del giudice una “benevolenza” verso il pubblico ministero. (ma la realtà dei dati dice che il giudice sentenzia diversamente dalle richieste del PM più di una volta su due).

La separazione delle carriere, fiore all’occhiello dei sostenitori del SI, è in sostanza un atto meramente formale. Infatti, creare due CSM comporterà il disfacimento dell’autorità del CSM. Non ci sarà alcun “equilibrio” ma un rafforzamento del PM.

L’articolo 3 divide in due il CSM (magistratura giudicante e magistratura requirente) con carriere separate. Bisogna subito dire che la separazione di fatto esiste già, per come prima spiegato.

La creazione di due CSM non è vero che rafforza l’autorità della magistratura perché istituisce il CSM dei pubblici ministeri, dalla cultura professionale omogenea, profondamente autocelebrativa, irrobustendo dunque, per come facilmente intuibile, il potere dei PM.

L’unità della magistratura (ruolo d’indirizzo, di orientamento sul piano professionale e deontologico) contribuisce a mantenere ancorato il PM a un ruolo giurisdizionale, che con un CSM separato rischia di perdersi o di venir meno. Il Consiglio superiore della magistratura oggi conta di 30 membri dei quali massimo 7 sono i PM e un minimo di 13 sono giudici. La cultura professionale del giudice è rappresentata più ampiamente rispetto alla cultura professionale del PM. Con la introduzione di due distinti CSM, il PM, con un organico indipendente, si determinerebbe una stramberia: il potere del PM avrebbe una sua autonomia, una sua autogestione e perciò sarebbe enormemente più forte. Viene smascherata la persuasione che questa riforma pareggerebbe il rapporto per compiere la transizione da sistema inquisitore a sistema accusatorio (passeremmo da un processo in cui il giudice conduce l’indagine e ricerca la verità a un processo in cui la verità si costruisce nel dibattimento tra accusa e difesa davanti a un giudice terzo, con maggiore garanzia per l’imputato. Ma tale credo è smentito. Il pubblico ministero, grazie al suo accresciuto potere, sarebbe in condizione, come mai prima, di agire indisturbato, tanto che il confronto tra PM e avvocato della difesa sarà sbilanciato a favore del primo. Infatti, per tentare di recuperare una parità con i pubblici ministeri, gli avvocati dovrebbero conseguire, per ottenere un procedimento corretto, già dalle indagini preliminari, il riconoscimento dal giudice di provvedimenti intrusivi (sequestri, perquisizioni, intercettazioni, e così via) uguali a quelli utilizzati dal PM: andrebbe tolta al PM l’esclusività di questa facoltà).

Il PM e gli avvocati difensori dovrebbero “giocare” ad armi pari già dalle indagini, è infatti in questa fase che c’è disparità tra le parti, e non nel dibattimento. Questa disparità, che la riforma non sana, non ci darà un giudice più forte, ma a un PM più forte. Sarà necessario prevedere forme di responsabilità degli uffici del PM. Non potrà essere sopportato un potere troppo grande e senza controlli di responsabilità. L’autonomia dei PM che comporterà più potere, dovrà essere precisamente circoscritta e sotto controllo. Questo potere, ritengo furbescamente inserito, una volta passata la riforma richiederà, guarda caso, un intervento diretto del Governo per imporre un controllo. Ma sarà, anche, necessario, chiedere al potere politico la definizione delle priorità e dei limiti alla repressione penale. Cosa che implicherebbe il coinvolgimento dell’Esecutivo. È bene ricordare che la Costituzione obbliga l’azione penale. Infatti, il PM deve rassegnare al giudice ogni notizia di reato a sua conoscenza, senza selezionare quale fatto perseguire. Il giudice deciderà se procedere o archiviare. Una selezione, dunque, esiste già, da imputare, purtroppo, alle esigue risorse (scarso numero di magistrati, di dirigenti, di funzionari, d’impiegati, ecc.); ma il PM, oggi, che appartiene allo stesso ordine dei giudici, allo stesso CSM, fa sì che la scelta resta incardinata nell’ambito più generale degli indirizzi oggettivi.

Il giorno in cui il PM sarà un organo separato (proprio CSM) con un ampio potere d’iniziativa, diverrà opportuno renderlo responsabile sulla scelta dei reati da perseguire e quelli da lasciare perdere, e chi dovrà, a quel punto, avere l’“onere” della scelta? La politica. Quale l’ovvio passaggio successivo? Sicuramente non sarà possibile che il PM persegua solo i reati che il Governo o il Parlamento individueranno come prioritari, quanto non consentire che si inizi l’azione penale quando ciò sarebbe male accetto al potere. Quale la conseguenza? Pubblici Ministeri più esposti al controllo politico. Premessa di una mescolanza tra potere giudiziario e potere esecutivo.

È possibile, tranquillamente, affermare che la separazione delle carriere, per come disposte in questa riforma è una lusinga per ingannare, per come è un’illusione la considerazione dell’autonomia della Magistratura.

I magistrati non potranno più scegliere i propri rappresentanti (art. 3 della riforma) perché la nomina dei membri dei due CSM avverrà per sorteggio fra i magistrati delle rispettive tipologie. Anche i membri laici saranno sorteggiati, ma da una lista predisposta dal Parlamento. È questa, ritengo, una mortificazione. Infatti, nessun’altro ordine professionale, societario, ecc. è nominato per sorteggio. Anche in un condominio qualsiasi carica è elettiva. In ogni caso questa procedura non toglierebbe potere alle cosiddette “correnti” che, comunque, non sono un’associazione a delinquere.

Le correnti hanno svolto un ruolo importante nella definizione delle interpretazioni e procedure volte ad avvicinare il diritto penale ai principi della Costituzione.

L’articolo 4 toglie ai due CSM la facoltà di decidere sull’azione disciplinare, trasferendola a un nuovo organo, l’Alta Corte. Questa è una scelta che mette sotto scacco della politica la magistratura. Nell’attuale CSM il rapporto togati/laici è di 20/10, nell’Alta Corte sarebbe 9/6. Il rischio è di accrescere l’influenza politica sull’organo di disciplina (una funzione importante dell’autogoverno della magistratura).

Quanto è contenuto nella riforma voluta dalla destra, renderà, pertanto, difficile fare fronte alle pressioni politiche. Questa riforma della giustizia è punitiva della Magistratura. La riforma non aiuta ad attuare la Costituzione, ma a modificarla.

La riforma della giustizia, questa voluta dalla destra, dovrà avere una lettura politica più complessiva. Infatti, è parte di altre due proposte di riforma, il cosiddetto “premierato” e la legge elettorale. L’obbiettivo della destra è chiaro: modificare sostanzialmente la Costituzione per affidare un ampio potere all’Esecutivo, rendendolo totalmente libero di agire senza dover dare conto ad altre istituzioni.

Votare NO è la scelta giusta per impedire l’affermazione di questo pericoloso disegno. 

  


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