"Si ritiene necessario un chiarimento vista la confusione creata sul punto da gran parte della stampa che – fin dai giorni precedenti la pubblicazione del decreto – ha annunciato che il Dpcm avrebbe “obbligato i bambini sopra i sei anni ad indossare le mascherine sempre, anche al banco e nonostante il rispetto di tutte le altre disposizioni di sicurezza previste dal CTS e dal Ministero dell'Istruzione”. Poiché fino a prova contraria in questo Paese i giornalisti non sono fonti del diritto, mentre lo sono i Dpcm, riteniamo sia opportuno leggere i Dpcm stessi e non solamente gli articoli delle diverse testate giornalistiche", esordiscono così gli Avvocati per la Libertà nazionale nell'elaborato scritto per fare chiarezza sull'uso delle mascherine al banco, all'indomani del nuovo Dpcm.
"Il testo del nuovo DPCM 3 novembre 2020 non comporta affatto l'obbligo per i bambini della scuola primaria di tenere la mascherina al banco: questo perché, come negli analoghi decreti che lo hanno preceduto, all'art. 1 comma 1 precisa che vi è l'obbligo in generale di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso, ma “con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande”. Questa frase significa che l'obbligo appena imposto (quello di tenere la mascherina sempre al chiuso) non modifica i protocolli e le linee guida già approvati per “le attività economiche, produttive, amministrative e sociali nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande”, che rimangono vigenti e non sono “toccati” dalla nuova norma", questo uno dei punti analizzati dagli Avvocati.
"Questa, oltre ad essere una interpretazione molto chiara di per sé, è supportata espressamente dallo stesso Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, che ha ritenuto opportuno emanare una nota informativa a seguito del Decreto Legge 7 ottobre 2020 che prevedeva che tra le misure dei successivi Dpcm avrebbe potuto esserci l'obbligo “di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilità di prevederne l’obbligatorietà dell’utilizzo nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, e in tutti i luoghi all’aperto allorché si sia in prossimità di altre persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli anticontagio previsti per specifiche attività economiche, produttive e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande”. Il Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, per evitare che gli Istituti erroneamente interpretassero l'obbligo di mascherine al chiuso imposto dai futuri DPCM come un'imposizione che riguardasse anche gli studenti durante la loro permanenza a scuola, in deroga ai protocolli approvati, ha emesso una nota dove ha chiarito che il decreto pone l'obbligo di avere sempre la mascherina al chiuso ma "comunque con salvezza dei protocolli e linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali”. Prosegue dunque la nota specificando che
"sono confermate le disposizioni impartite con il “Protocollo di sicurezza 0-6”, il “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico” e il decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 recante “Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”, da leggersi alla luce del verbale del CTS n. 104 del 31 agosto 2020 il quale precisa: “Rimarcando l’importanza dell’uso di dette mascherine, si specifica che: - Nell’ambito della scuola primaria, per favorire l’apprendimento e lo sviluppo relazionale, la mascherina può essere rimossa in condizioni di staticità (i.e. bambini seduti al banco) con il rispetto della distanza di almeno un metro (n.d., cd. “rima buccale”, ovvero distanza di un metro tra bocca e bocca) e l’assenza di situazioni che prevedono la possibilità di aerosolizzazione (es. canto)”.
La nota informativa qui citata è reperibile all'indirizzo https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/allegati/Nota%20Uso%20delle%20mascherine.pdf", si continua a leggere nell'elaborato degli Avvocati.
"Il nuovo Dpcm 3 novembre 2020 parla di scuola primaria anche all'art. 1, comma 9, lettera s), dove dispone che “L’attività didattica ed educativa per la scuola dell’infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie”. Questa frase è stata quella che probabilmente ha indotto tanti giornalisti a titolare “il nuovo Dpcm impone l'obbligo di mascherina anche al banco per i bambini dai sei anni in su”. Tuttavia questa loro interpretazione non ha alcun fondamento giuridico: l'art. 1 comma 9 lettera s) del Dpcm 3 novembre 2020 da' semplicemente indicazione di mantenere aperte le scuole dell'infanzia e primarie; non è in alcun punto disposta la deroga ai protocolli specifici approvati per la scuola dal Ministero dell'Istruzione sulla base delle indicazioni del CTS. Anzi, all'art. 1 comma 1, come abbiamo notato prima, è espressamente dichiarato che tali protocolli sono fatti salvi. - gli Avvocati poi concludono- Dunque, per quanto riguarda l'uso della mascherina alla scuola primaria, nulla cambia: si continuano a rispettare le disposizioni già approvate quali igienizzazione delle mani e degli ambienti, misurazione della febbre, distanziamento, ecc".
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