Green pass Italia obbligatorio anche sul posto di lavoro a partire da oggi, venerdì 15 ottobre. Al via, quindi, i controlli nel pubblico e privato per accertarsi del rispetto delle regole e linee guida stabilite nel Dpcm siglato dal premier Mario Draghi.
Ecco cosa cambia, in base al decreto legge pubbicato in Gazzetta Ufficiale contenente le misure "misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante
l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde Covid 19 e il rafforzamento del sistema di screening"
LAVORO PUBBLICO: Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, tutto il personale delle amministrazioni pubbliche, quello delle Autorita' amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per la societa' e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d'Italia, nonche' degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale, per entrare nei luoghi di lavoro dovra' possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde. Il pass e' obbligatorio anche per tutti quei soggetti che, a qualsiasi titolo, svolgono la propria attivita' lavorativa, di formazione o di volontariato nella pubblica amministrazione anche sulla base di contratti esterni nonche' per tutti i soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice. Gli organi costituzionali, ciascuno nell'ambito della propria autonomia, dovranno adeguare il proprio ordinamento alle disposizioni previste. Sono esentati dall'obbligo tutti coloro che non possono vaccinarsi per motivi di salute. La verifica del rispetto delle norme spetta ai datori di lavoro che dovranno definire, entro il 15 ottobre, le modalita' operative per l'organizzazione delle verifiche. Queste ultime potranno essere definite con delle linee guida adottate dal presidente del Consiglio su proposta dei ministri della pubblica amministrazione della salute. Chi non avra' il green pass e' considerato assente ingiustificato dal lavoro: non scattera' la sospensione ma ci sara' il blocco dello stipendio, senza pero' conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto del lavoro. Per chi viene trovato al lavoro senza il certificato e' prevista una sanzione da 600 a 1.500 euro. Per i datori di lavoro che non controllano o che non predispongono le misure organizzative, la sanzione va da 400 a mille euro.
MAGISTRATI: Il pass sara' obbligatorio per accedere a tribunali e uffici giudiziari anche per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e onorari, i componenti delle commissioni tributarie. Anche in questo caso il controllo spetta al datore di lavoro: chi e' senza pass risulta assente ingiustificato e si vedra' sospeso lo stipendio. Per chi viene trovato senza la certificazione scatta l'illecito disciplinare, sanzionato, per i magistrati ordinari, ai sensi dell'articolo 12 comma 1 del decreto 23 febbraio 2006 n.109, ossia con l'irrogazione di una sanzione non inferiore alla censura, e per tutti gli altri secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza. Dall'obbligo sono esclusi avvocati e gli altri difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, i testimoni e le parti del processo. L'esclusione, dice la relazione illustrativa al decreto "deriva dall'esigenza di chiarire che l'intervento intende regolare solo il rapporto tra l'amministrazione e i suoi dipendenti".
LAVORO PRIVATO: L'obbligo del green pass e' esteso a chiunque svolge una attivita' lavorativa nel settore privato, anche sulla base di contratti esterni. Come nel pubblico, le verifiche spettano ai datori di lavoro - che dovranno definire le modalita' organizzative entro il 15 ottobre - e per chi non e' in possesso del certificato ci sara' l'assenza ingiustificata e di conseguenza il blocco dello stipendio, ma non la sospensione. Per le imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro potra' sospendere il lavoratore e sostituirlo, per un periodo non superiore a 10 giorni rinnovabili per una sola volta, dunque per un massimo di 20 giorni. Anche nel privato, chi e' senza il pass sul posto di lavoro rischia una sanzione da 600 a 1.500 euro mentre per i datori di lavoro la sanzione puo' andare da 400 a mille euro.
TAMPONI A PREZZO CALMIERATO: Fino al 31 dicembre, chi non puo' vaccinarsi potra' fare il tampone gratis - e per questo il decreto stanzia 105 milioni - mentre per tutti gli altri il costo sara' di 15 euro, che scende a 8 per i minori di 18 anni. Le farmacie aderenti al protocollo sono tenute ad applicare i prezzi calmierati e per chi non si adegua sono previste sanzioni da mille a 10mila euro e la chiusura dell'attivita' per massimo 5 giorni. Il prezzo calmierato e' assicurato anche da tutte le strutture sanitarie convenzionate, autorizzate o accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale e autorizzate dalle regioni.
AI GUARITI PASS DOPO PRIMA DOSE VACCINO: il decreto stabilisce che chi guarisce dal Covid e fa una dose di vaccino avra' il green pass subito dopo la somministrazione e non dovra' attendere 15 giorni come era previsto fino ad oggi. Viene anche disposto il rilascio del certificato verde anche a coloro che, positivi al virus passati 14 giorni dalla prima dose o a seguito del completamento del ciclo vaccinale, siano successivamente guariti.
NUMERO UNICO 1500: Per avere informazioni sul green pass ci sara' un unico numero, il 1500. Il decreto abolisce la dicotomia tra il numero 800 91 24 91, per l'assistenza tecnica per l'acquisizione dei certificati verdi, e il 1500, relativo alle informazioni su aspetti sanitari e il rilascio dell'authcode.
Sanzioni.
Come si legge ancora sul sito del governo, il lavoratore pubblico o privato "è considerato assente ingiustificato, senza diritto allo stipendio, fino alla presentazione del Green pass; nel caso di aziende con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta". Nel caso in cui il lavoratore acceda al luogo di lavoro senza Green pass, "il datore di lavoro deve poi effettuare una segnalazione alla Prefettura ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa. Infatti il lavoratore che accede al luogo di lavoro senza Green pass è soggetto, con provvedimento del Prefetto, a una sanzione amministrativa che va da 600 a 1.500 euro. Vengono poi applicate anche le sanzioni disciplinari eventualmente previste dai contratti collettivi di settore". Oltre alla retribuzione, "non sarà più versata al lavoratore senza Green pass qualsiasi altra componente della retribuzione, anche di natura previdenziale, avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione delle ferie e comportano la perdita della relativa anzianità di servizio". E quali sanzioni rischia il datore di lavoro che non effettua le verifiche previste per legge? "Il datore di lavoro che non controlla il rispetto delle regole sul Green pass - si legge nelle Faq - è punito con una sanzione amministrativa che va da 400 a 1.000 euro".
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