E’ ormai questione nota, essendo stata oggetto di cronaca delle ultime settimane, che le Commissioni Parlamentari nn. 6 e 11 hanno approvato, in data 1 dicembre 2021, un emendamento al D.L. 146/2021 che nei prossimi giorni passerà al vaglio dalla Camera dei Deputati dopo il via libera del Senato.
La misura legislativa, ove dovesse ricevere l’assenso della Camera, comporterebbe, con riferimento alla sola Regione Calabria, la sospensione delle azioni esecutive, avviate o da avviare, da parte dei creditori nei confronti degli enti facenti parte del Servizio sanitario regionale fino al 31 dicembre 2025.
La ratio è chiara: non aggravare il debito della già disastrata Sanità calabrese a discapito, però, dei legittimi creditori delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere.
Il citato emendamento, poi, s’inserisce nel solco di quanto già previsto all’art. 117, comma 4, del D.L. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”) che, in un primo momento, ha sospeso le azioni esecutive promosse dai creditori nei confronti degli enti facenti parte del Servizio sanitario nazionale sino al 31 dicembre 2020, per poi essere prorogato, con il successivo D.L. 183/2021, sino al 31 dicembre 2021.
Senonché proprio tale misura, ora prevista per la sola Regione Calabria, è stata dichiarata dalla Consulta, con sentenza del 7 dicembre 2021 n. 236, costituzionalmente illegittima.
Il Giudice delle leggi, che in un primo momento aveva ritenuto “costituzionalmente tollerabile” il blocco delle azioni esecutive per un periodo di tempo limitatissimo (circa sette mesi) al fine di contrastare la pandemia da Covid-19, ha definito “sproporzionata e irragionevole” la proroga della sospensione delle azioni esecutive per un periodo di tempo più lungo (circa un anno) poiché gravemente lesiva del diritto di tutela giurisdizionale di cui all’art. 24 della Costituzione e del principio della “parità delle parti” di cui all’art. 111 della Costituzione.
L’AIGA Sezione di Catanzaro ritiene, pertanto, che l’emendamento sia a rischio di frizione con quanto enunciato dalla Corte Costituzionale nella recentissima sentenza sopra menzionata e lesivo dei principi costituzionali che la stessa ha inteso tutelare.
Si ritiene, infatti, che l’emendamento in discorso, la cui ratio, a differenza della sospensione delle azioni esecutive prevista nel Decreto Rilancio, è estranea all’attuale emergenza sanitaria connessa alla pandemia da Covid-19, non tenga sufficientemente conto dell’interesse dei creditori che verrebbe nuovamente “sacrificato”, questa volta per un periodo ben più lungo (cinque anni), a fronte dell’interesse pubblico, anch’esso certamente rilevante, di non aggravare il debito della Sanità calabrese.
Tanto ancor di più perché, la medesima misura, era già stata prevista dalla della l. 220/2010 (nel testo modificato dall'art. 17, co. 4, lett. e del d.l. 98/2011, conv. l. 111/2011) per cui, nelle Regioni già commissariate, in quanto sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari (tra cui era già stata inserita la Regione Calabria) non potevano essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali o ospedaliere sino al 31/12/2012 ed i pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalle Regioni alle aziende sanitarie, effettuati prima della data di entrata in vigore del d.l. 78/2010 (conv. L. 122/2010) non avevano effetti sino al 31 dicembre 2012 (entrambi i termini sono stati successivamente prorogati fino al 31 dicembre 2013) e ciò con il medesimo fine, ovverosia quello di risanare i disavanzi del Servizio sanitario.
Misura che, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 186 del 3 luglio 2013, ha già dichiarato costituzionalmente illegittima ritenendola iniqua nei confronti delle aziende creditrici della sanità pubblica per le medesime ragioni richiamate nella già citata sentenza n. 236 del 7 dicembre 2021 e, più precisamente, il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, i principi del giusto processo, nonché l’espresso rifiuto di norme dal carattere eccezionale che determinino un ingiustificato squilibrio tra le parti in gioco.
In conclusione, AIGA Sezione di Catanzaro, non può che associarsi alle perplessità già espresse dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catanzaro, invitando le istituzioni forensi a riporre sull’argomento la massima attenzione ed auspicando che il Legislatore faccia un passo indietro così da scongiurare l’approvazione di un emendamento che, oltre a pregiudicare nuovamente gli interessi dei creditori, rischia concretamente di essere tacciato d’incostituzionalità.
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