Il Comune di Isola Capo Rizzuto informa i cittadini stranieri sul diritto di voto per le prossime elezioni amministrative

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Un immagine di scheda elettorale
  06 settembre 2019 13:28

 In relazione alle prossime consultazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio Comunale che si terranno il 10 novembre prossimo, il comune di Isola Capo Rizzuto informa che i cittadini stranieri dei paesi dell'Unione Europea residenti a Isola di Capo Rizzuto, possono esercitare il diritto di voto per l'elezione diretta del Sindaco, del Consiglio Comunale e dei Consigli Circoscrizionali presentando   apposita  domanda  al  Sindaco del  Comune di Isola di Capo Rizzuto. I requisiti per avere il diritto al voto sono:  avere la cittadinanza di uno dei ventisette Paesi aderenti all'Unione Europea; essere iscritti all'Anagrafe della Popolazione Residente del Comune di Isola di Capo Rizzuto o averne fatto richiesta. La domanda di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte può essere presentata in qualsiasi momento e,in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale, non oltre il 5°giorno successivo all'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali non oltre il 30 settembre 2019.

Per la domanda va utilizzato il modello disponibile presso l'Ufficio Elettorale e sul sito del Comune di Isola di Capo Rizzuto che deve contenere i seguenti dati: cognome e nome; luogo e data di nascita; cittadinanza; attuale residenza nonché l'indirizzo nello stato di origine. Se la domanda è accolta gli interessati riceveranno la tessera elettorale con l'indicazione del seggio ove recarsi a votare, qualora, invece, non fosse accolta, l'interessato può fare ricorso secondo la vigente normativa.

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Per i cittadini dell'Unione che intendono presentare la propria candidatura a Consigliere comunale devono produrre all'atto del deposito della lista dei candidati, oltre alla documentazione richiesta per i cittadini italiani anche: dichiarazione contente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello Stato di origine; attestato in data non anteriore a tre mesi dell'autorità amministrativa competente dello Stato membro d'origine, dal quale risulti che l'interessato non è decaduto dal diritto di eleggibilità. I cittadini inclusi nelle liste aggiunte, vi restano iscritti fino a quando non chiedano di essere cancellati o fino a che non ne siano cancellati d'ufficio.

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