
Con due diverse sentenze depositate nella giornata di oggi il Consiglio di Stato ha azzerato i vertici della Procura della Repubblica e del Tribunale di Crotone.
I giudici amministrativi hanno infatti annullato la delibera con la quale il plenum del Csm nel dicembre 2024 aveva nominato il magistrato Domenico Guarascio alla guida dell’ufficio inquirente e requirente crotonese.
Allo stesso tempo hanno annullato la delibera con la quale, nel febbraio 2025, il consiglio superiore aveva nominato presidente del Tribunale Maria Luisa Mingrone, che aveva già guidato lo stesso Tribunale dal settembre 2008 al settembre 2015.
Quanto alla Procura della repubblica il ricorso avverso la nomina di Guarascio, con un’esperienza di quasi dieci anni alla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, è stato presentato da Antonio Bruno Tridico, magistrato con maggiore anzianità di servizio, attualmente sostituto procuratore a Cosenza, a detta del quale il Csm non avrebbe adeguatamente considerato la pluralità delle esperienze professionali maturate nel corso di una carriera più lunga e articolata, sviluppata in diversi settori della giurisdizione e caratterizzata anche da attività in materia civile, esecutiva, di sorveglianza e misure di prevenzione. Una tesi tuttavia rigettata dal Tar del Lazio che aveva respinto il suo ricorso, oggi accolto invece dal Consiglio di Stato.
Per i massimi giudici amministrativi il criterio previsto dalla normativa interna del Csm impone una valutazione complessiva delle esperienze professionali e non consente che un unico segmento della carriera, pur prestigioso, diventi il fattore esclusivo o prevalente della scelta. Da qui la decisione di accogliere l’appello di Tridico e l’obbligo per il Csm di procedere a una nuova comparazione tra i due candidati.
La nomina di Maria Luisa Mingrone a presidente del Tribunale di Crotone è stata impugnata da Massimo Forciniti, ex presidente di sezione dello stesso Tribunale, a detta del quale Mingrone non era legittimata a partecipare al bando considerato che la legge prevede il principio di temporaneità degli incarichi direttivi, i quali possono essere rinnovati “per un’ulteriore sola volta”.
Anche in questo caso il ricorso era stato rigettato dal Tar Lazio, sul presupposto che in realtà Mingrone non aveva completato per intero gli otto anni previsti per ricoprire gli incarichi di vertice ma aveva lasciato Crotone prima della scadenza. Tesi ribaltata ora dal Consiglio di Stato che, nell’accogliere l’appello di Forciniti, ha stabilito il principio secondo cui il divieto di riassegnazione scatta automaticamente a seguito del provvedimento di conferma “per una sola volta”, indipendentemente dalla durata effettiva in mesi o anni del secondo mandato.
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