Un lotto su 9 totali, impugnato che di fatto "trascina" tutta la gara verso l'annullamento come deciso il 18 marzo dal Consiglio di Stato. E ora tutte le ditte che avevano partecipato chiedono alla Regione Calabria di annullare l'intera procedura. Perché di fatto il verbale della Commissione era unico per tutti i lotti così come la Commissione.
Tutto parte dalla gara per l’affidamento del servizio di lavaggio, noleggio e sterilizzazione della biancheria per tutte le strutture sanitarie ed ospedaliere della Regione per un importo di circa 40 milioni di euro. Correva l'anno 2018 e il bando era indetto della Stazione Unica Appaltante presso la Regione Calabria.
La gara
La gara divisa appunto in 9 lotti, veniva aggiudicata con unico decreto il 29 aprile 2020 a quattro distinte ditte, servizi ad oggi, non ancora affidati, mancando la sottoscrizione dei relativi contratti. Era stato dopo l’adozione di tale provvedimento, che le altre ditte non aggiudicatarie, avevano, con diverse diffide inviate all’Ente appaltante, segnalato gravissimi motivi di illegittimità nella procedura di gara e che, pertanto, la stessa doveva essere annullata in via di autotutela.
I vizi di illegittimità
Tra questi, due vizi, in particolar modo, erano così gravi da inficiare l’intera procedura di gara: la circostanza che il presidente della Commissione di gara non fosse stato scelto tramite sorteggio così come previsto dalla legge e, che il segretario verbalizzante della commissione di gara coincidesse con il Presidente della Commissione di gara e non fosse, così come previsto dalla legge, soggetto terzo a garanzia del suo ruolo di certificatore imparziale dell’operato della Commissione.
Nonostante ciò la Regione era andata avanti, non tenendo in alcuna considerazione le illegittimità. E, alla luce di ciò, una delle aziende non aggiudicatarie, per il lotto di propria partecipazione, aveva adito i giudici amministrativi : un iter terminato con la sentenza definitiva del Consiglio di Stato, depositata in data 18 marzo 2021, che ha sancito l’illegittima nomina del Presidente della commissione di gara (unica per tutti i lotti) e nominata con unico atto, e accogliendo anche il secondo motivo ricorso, sanciva anche l’illegittima nomina del Segretario verbalizzante non essendo figura terza perché, fatto coincidere con il Presidente della Commissione.
Una pronuncia che le aziende non aggiudicatarie hanno "girato" alla SUA, al presidente della Regione, al Commissario per la Sanità, e a tutti i direttori generali e/o commissari delle Aziende sanitarie ed ospedaliere chiedendo l’annullamento in autotutela per tutti i lotti della gara, e ciò per due ordini di ragioni.
Le ragioni per le quali si chiede l'annullamento
La prima giuridica: l’atto di nomina della commissione di gara (unico per tutti i lotti) quando viene dichiarato illegittimo in modo definitivo dal Consiglio di Stato produce la nullità di tutti gli atti derivati, consequenziali ad esso, tra cui il verbale di aggiudicazione del 20 aprile 2020, anche questo, unico per tutti i lotti. La seconda etica: allorquando viene sancita l’illegittima nomina di una commissione di gara per il mancato rispetto da parte della Regione Calabria delle norme che regolano la nomina del Presidente della Commissione di gara, a causa della mancanza del sorteggio per come previsto, e l’illegittima nomina del segretario verbalizzante perché coincidente con il Presidente (non sorteggiato) e non soggetto terzo per come, anche qui, previsto dalla legge, si comprende facilmente come tutto il procedimento di gara si sia svolto al di fuori delle regole e non solo giuridiche. Ed infatti, non è giusto che una Commissione illegittima determini l’affidamento di una gara di 40 milioni di euro.
Sarebbe sufficiente anche l’ombra del mero sospetto a giustificare l’annullamento di una gara, aggiungendo - cosa non di poco conto - che esiste la sentenza del Consiglio di Stato che conferma quanto sostenuto dalle imprese non aggiudicatarie fin dal primo momento e rappresentato con plurimi atti di diffida. Senza dimenticare che la Commissione ha omesso di escludere una delle ditte aggiudicatarie in quanto non ha rilevato che il progetto tecnico di quest’ultima anziché essere formato da 36 pagine (a pena di esclusione per come previsto nel disciplinare) era formato da 63 pagine, e che al momento della presentazione del progetto di gara una delle ditte ha dichiarato, sotto la propria penale responsabilità, di non avere commesso gravi illeciti professionali, a differenza di quanto facilmente rilevabile a mezzo internet.
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