Il Consiglio regionale approva la legge sull'integrazione degli ospedali di Catanzaro

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Domenico Tallini
  28 aprile 2020 00:20

In sordina e dopo oltre dieci ore di dibattito in Aula, passa la (nuova) legge sull’unificazione degli ospedali Catanzaro. La prima, di un anno fa, era stata impugnata dal governo nazionale. Adesso il secondo tentativo (LEGGI QUI L’ANTICIPAZIONE).

Sono intervenuti Francesco Pitaro (gruppo misto) che ha fatto notare come la legge sia un fatto “epocale”, pur ricordando che a suo avviso potrebbe esserci il rischio “procedurale” per il fatto che la proposta non è arrivata dal commissario ad acta. Timore che, il firmatario del provvedimento, Domenico Tallini, ha provato a stemperare dicendo che il testo votato è stato avallato dagli stessi commissari Cotticelli e Crocco, che in questa occasione non dovrebbe remare contro. Il provvedimento è stato accolto con soddisfazione da Filippo Mancuso (Lega) e Baldo Esposito (Cdl). La legge è stato emendata rispetto alla versione originale, aggiungendo che il protocollo d’Intesa fra Università e Regione sarà firmato anche dal presidente della Regione, oltre che dal commissario ad acta e dal rettore dell’Umg. Di seguito il testo

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  1. Al fine di migliorare l'offerta assistenziale e l'ottimizzazione delle risorse l'Azienda Ospedaliera "Pugliese - Ciaccio" di Catanzaro è integrata con l'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Mater Domini" di Catanzaro ed assume la denominazione di Azienda Ospedaliero-Universitaria "Mater Domini - Pugliese Ciaccio".
    L'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Mater Domini - Pugliese Ciaccio" ha sede in Catanzaro, ha personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale ai sensi della vigente normativa e subentra nelle funzioni e nei rapporti giuridici attivi e passivi dell'Azienda Ospedaliera "Pugliese - Ciaccio" e dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria "Mater Domini".
    3. Sono organi dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria "Mater Domini-Pugliese Ciaccio" il Direttore Generale, il Collegio sindacale e l'Organo di indirizzo.
    4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con Protocollo d'intesa, definito ai sensi dell'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999 (Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell'Articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419) sottoscritto dal Rettore dell'Università degli Studi Magna Graecia, dal
    Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro del disavanzo della spesa sanitaria della Regione Calabria (e dal Presidente della Giunta Regionale, questo è l’emendamento), sono definiti i rapporti tra la Regione Calabria e l'Università Magna Graecia di Catanzaro in materia di attività integrate di didattica, ricerca e assistenza. Il protocollo d’intesa, cessato il commissariato ad acta per il Piano di rientro del disavanzo sanitario, potrà essere propostoe sottoscritto dal Rettore dell’UGM di Catanzaro e dal Presidente della Giunta Regionale.
    5. L' atto aziendale, adottato dal Direttore Generale entro sessanta giorni dalla nomina, definisce l'assetto organizzativo dell'Azienda Ospedaliero Universitaria "Mater Domini – Pugliese Ciaccio" secondo il modello dipartimentale e disciplina, sulla base dei principi e dei criteri stabiliti nel protocollo d'intesa di cui al comma 3, la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei dipartimenti assistenziali e di quelli ad attività integrata e individua le strutture complesse che li compongono, indicando quelle a direzione ospedaliera e quelle a direzione universitaria.

  2. (Misure di adeguamento)
    1. Entro e non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Calabria (B.U.R.C.) del Protocollo di Intesa di cui all'articolo 1 della presente legge, il Presidente della Giunta Regionale provvede, d'intesa con il Magnifico Rettore dell'Università degli Studi Magna Graecia, alla nomina del direttore generale dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria
    "Mater Domini - Pugliese Ciaccio", secondo le modalità di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell'Articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419).
    2. Dalla data di insediamento del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria "Mater Domini - Pugliese Ciaccio" sono soppresse l'Azienda Ospedaliera "Pugliese Ciaccio" e l'Azienda Ospedaliero - Universitaria "Mater Domini".
    3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i direttori generali dell'Azienda Ospedaliera "Pugliese Ciaccio" e dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria "Mater Domini" provvedono alla ricognizione del personale, di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e del contenzioso pendente, nonché alla redazione degli inventari dei beni mobili ed immobili e svolgono ogni altra attività necessaria per l'attuazione della presente legge, senza oneri a carico del bilancio regionale.  

 

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