Il Garante della Privacy: "Il datore di lavoro non può acquisire i nomi di chi si vaccina"
17 febbraio 2021 20:40di SARAH YACOUBI*
In queste settimane si è discusso molto sulla possibilità per il datore di lavoro possa licenziare i dipendenti che rifiutano di farsi somministrare il vaccino anti Covid. All'interno di questo dibattito interviene in modo netto il Garante della Privacy rispondendo ad una FAQ e quindi rafforzando le tesi di chi aveva sollevato dubbi sulla possibilità per i datori di imporre la vaccinazione (e di sanzionare con il licenziamento l’eventuale rifiuto). La linea guida, secondo quanto dichiara la stessa Autorità, è quella di prevenire possibili trattamenti illeciti di dati personali, anche nel contesto di emergenza creatosi con la pandemia. Non si può licenziare il dipendente che rifiuta di vaccinarsi. La risposta è molto netta e non ammette equivoci: il datore di lavoro non può chiedere ai propri dipendenti di fornire informazioni sul proprio stato vaccinale o copia di documenti che comprovino l'avvenuta vaccinazione anti Covid.
Di seguito il documento del Garante.
Il datore di lavoro può chiedere ai propri dipendenti di vaccinarsi contro il Covid per accedere ai luoghi di lavoro e per svolgere determinate mansioni, ad esempio in ambito sanitario? Può chiedere al medico competente i nominativi dei dipendenti vaccinati? O chiedere conferma della vaccinazione direttamente ai lavoratori? A queste domande ha risposto il Garante per la privacy con le Faq pubblicate sul sito
www.gpdp.it.
L’intento dell’Autorità è quello di fornire indicazioni utili a imprese, enti e amministrazioni pubbliche affinché possano applicare correttamente la disciplina sulla protezione dei dati personali nel contesto emergenziale, anche al fine di prevenire possibili trattamenti illeciti di dati personali e di evitare inutili costi di gestione o possibili effetti discriminatori.
La tutela dei dati personali
Nelle Faq è spiegato che il datore di lavoro non può acquisire, neanche con il consenso del dipendente o tramite il medico compente, i nominativi del personale vaccinato o la copia delle certificazioni vaccinali. Ciò non è consentito dalla disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro né dalle disposizioni sull’emergenza sanitaria.
Il consenso del dipendente non può costituire, in questi casi, una condizione di liceità del trattamento dei dati. Il datore di lavoro può, invece, acquisire, in base al quadro normativo vigente, i soli giudizi di idoneità alla mansione specifica redatti dal medico competente.
Il Garante ha chiarito inoltre che – in attesa di un intervento del legislatore nazionale che eventualmente imponga la vaccinazione anti Covid quale condizione per lo svolgimento di determinate professioni, attività lavorative e mansioni – nei casi di esposizione diretta ad “agenti biologici” durante il lavoro, come nel contesto sanitario, si applicano le disposizioni vigenti sulle “misure speciali di protezione” previste per tali ambienti lavorativi (art. 279 del d.lgs. n. 81/2008). Anche in questi casi, solo il medico competente, nella sua funzione di raccordo tra il sistema sanitario e il contesto lavorativo, può trattare i dati personali relativi alla vaccinazione dei dipendenti.
Il datore di lavoro deve quindi limitarsi attuare, sul piano organizzativo, le misure indicate dal medico competente nei casi di giudizio di parziale o temporanea inidoneità.
*PRIVACY CONSULTANT