Il Movimento Forense di Crotone presenta un convegno sulla Mediazione civile come mezzo alternativo di risoluzione delle controversie

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  06 giugno 2020 11:05

Il Movimento Forense di Crotone in collaborazione con ISCO ADR e l’università Niccolò Cusano di Crotone presenterà giorno 11 giugno alle ore 15:30 con modalità telematica un Convegno sulla Mediazione Civile, evento accreditato e patrocinato dal Coa di Crotone, ci sarà per i saluti il Presidente Avv. Tommaso Vallone, introdurrà l’evento l’Avv. Rosina LOMBARDO, il moderatore sarà L’Avv. Salvatore ROCCA, con la presenza del direttore della Università Niccolò CUSANO di Crotone il dott. Cav. Leonardo Maria ROCCA, come relatori ci saranno il Notaio Claudio BRUNO, il dott. Pasquale PENZA Presidente Isco adr e la dott.ssa Elvira Giannattasio, formatore presso il Ministero di Giustizia 

L'Avv. Rocca, precisa e sottolinea che la normativa sulla mediazione civile e commerciale  introdotta dal d.lgs 28/2010 in vigore dal 20.03.2010 e successivamente modificata dal d.l. 69/2013 convertito in legge 9/8/2013 n, 98 in  vigore dal 21 settembre 2013,  all’art 5 prevede la obbligatorietà dell’esperimento della procedura di mediazione per coloro i quali intendono esercitare in giudizio un’azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato ,affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

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L’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata di Ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata ma non ancora conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’art 6; allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. L’istanza di mediazione deve essere presentata ad una sede che corrisponda alla competenza territoriale del giudice che dovrebbe essere investito della causa..

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Vi è da dire la norma condiziona la procedibilità della domanda giudiziale ,e non la instaurazione  del processo, al tentativo di mediazione di guisa chè ove si versi in materie soggette alla mediazione preventiva obbligatoria, in tutti i casi in cui vi sia l’introduzione di nuove domande, e quindi anche di domande riconvenzionali, è  da ritenersi obbligatorio l’esperimento del tentativo di mediazione. Ciò posto  ci porta in ogni caso a dedurre che nella ipotesi in cui introdotta la domanda giudiziale senza il preventivo esperimento della procedura di mediazione ,si verifica una ipotesi di improcedibilità della domanda e non anche  in una ipotesi di improponibilità della stessa, con la conseguenza che una volta sanata tale condizione( per iniziativa della parte o su ordine del giudice) il giudizio può validamente proseguire. Ciò non avviene invece nelle ipotesi in cui la legge commina al  mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione la proponibilità stessa della domanda giudiziale come nelle controversie in materia agraria ;infatti l’art 46 della legge 203/82  prevede da parte del giudice la declaratoria di improponibilità e improcedibilità della domanda in assenza del preventivo tentativo obbligatorio di conciliazione da svolgersi dinanzi all’Ispettorato Agrario.

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E’ importante evidenziare inoltre che  il comma 6 dell’art 5, equipara l’istanza di mediazione alla domanda giudiziale ai fini della decorrenza dei termini di prescrizione e dell’impedimento della decadenza, con la precisazione che la domanda di mediazione  impedisce la decadenza una sola volta.

Pertanto chi intende promuovere una domanda giudiziale in via principale o in riconvenzionale  al fine di ottenere una pronunzia dichiarativa di acquisto della proprietà per usucapione di un bene immobile o di altro diritto reale di godimento su beni immobili, deve obbligatoriamente e preventivamente proporre dinanzi ad uno degli Organismi abilitati dal Ministero della Giustizia, domanda di mediazione.

L’art 11 del d.lgs 28/2010 come modificato dalla legge 98/2013 al comma 3 prevede che se è raggiunto l’accordo amichevole, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall’art 2643 cod.civ., per procedere alla trascrizione dello stesso, la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Il successivo art 12  riconosce efficacia esecutiva agli accordi di mediazione qualora tutte le parti aderenti alla procedura siano assistite da un avvocato. In tale circostanza saranno gli stessi avvocati ad attestare che l’accordo sottoscritto è conforme alle norme imperative e che non è contrario all’ordine pubblico. In questo caso l’accordo costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna o rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale.

L’art 84 bis  del d.l. 21 giugno 2013 n. 69 convertito in legge 9 agosto 2013 n. 98 ha introdotto una importante innovazione concernente l’art 2643 cod.civ., che viene modificato con l’aggiunta di un comma 12 bis, che consente la trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari degli accordi di mediazione che accertano l’usucapione.  In base alla predetta norma ,il  verbale di mediazione purchè sottoscritto da tutti gli avvocati delle parti e dal mediatore e con la indispensabile autentica delle firme da parte di un Notaio ,costituisce titolo idoneo alla trascrizione del trasferimento dell’immobile e ad accertare l’acquisto della proprietà in capo alla parte che vantandone titolo ha azionato la procedura di mediazione in contraddittorio con tutti coloro che risultavano essere formalmente proprietari.

Non vi è dubbio che il verbale di accordo raggiunto in sede di mediazione tra chi pretende di avere acquistato il bene per intervenuta usucapione e colui o coloro i quali risultavano essere i formali proprietari del bene stesso, non puo’ che avere effetti negoziali. Di guisa chè il diritto di proprietà che nasce da tale tipo di accordo non puo’ essere a titolo originario ma solo ed unicamente a titolo derivato.

La stessa norma nel statuire la trascrizione dell’accordo così intervenuto per rendere la necessaria pubblicità legale ,lo colloca  tra quegli atti elencati nell’art 2643 cod civ  i cui effetti della pubblicità sono regolati dai principi contenuti negli artt 2644 e 2650 cod civ. Di contra la sentenza con cui il giudice dichiara essersi verificata l’acquisizione per usucapione del bene viene trascritta a norma dell’art 2651 cod civ.

La questione non è di poco conto atteso che nella ipotesi di accordo raggiunto in sede di mediazione e trascritto in virtù del comma 12 bis dell’art 2643 ,questo al pari di un qualsiasi altro atto negoziale è opponibile solo alle parti che hanno partecipato al negozio traslativo, mentre la sentenza dichiarativa dell’usucapione trascritta a norma dell’art 2651 cod civ ha efficacia erga omnes e per questo opponibile a tutti.

Alla luce delle considerazioni innanzi esposte assume quindi grande rilevanza verificare gli effetti di una acquisizione di bene per usucapione ottenuto in forza di un accordo di  conciliazione o in  forza di sentenza. Appare utile e di grande attualità riportare qui di seguito le motivazioni  contenute in una recente sentenza resa in data 12.11.2015,dalla Corte di Appello di Reggio Calabria secondo la quale la pronunzia giudiziale di accertamento dell’usucapione contiene un accertamento valevole “erga omnes” nel senso che la valutazione giuridica del rapporto operata dal giudice che ha pronunziato la sentenza, pur non esplicando tra la parte ed il terzo rimasto estraneo al giudizio la forza di giudicato nell’aspetto tipico considerato dall’art 2909 cod.civ fa parte tuttavia di quell’affermazione di obiettiva verità i cui effetti anche i terzi sono tenuti a subire(Cass.10435/2003,Cass,7557/2003 conf Trib catania 1/3/2012,Trib di Roma 8.2.2012).Cio’ detto è pur vero che nelle more il quadro normativo è mutato, avendo l’art 84 bis del d.l. 21 giugno 2013 n. 69,conv in legge 9 agosto 2013 n. 98,modificato l’art 2643 cod.civ, nel senso da includere tra gli atti soggetti a trascrizione gli accordi di mediazione che accertano l’usucapione con la sottoscrizione del processo verbale autenticato da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. La nuova disciplina, tuttavia, non è suscettibile di condurre ad una diversa soluzione  della controversia, e cio’ in quanto, sia che si ritenga che il comma 12 bis non abbia fatto altro che esplicitare una soluzione interpretativa già evincibile dal sistema, sia che si concluda che la norma sia del tutto innovativa e che il verbale di conciliazione sia divenuto solo ora trascrivibile, resta fermo che lo stesso non è comunque assimilabile, quanto agli effetti, alla sentenza di accertamento dell’usucapione, la cui trascrizione è disciplinata dall’art 2651 cod.civ. Ed infatti all’acquisto a titolo di usucapione accertato con sentenza, che come è noto è un acquisto a titolo originario, non si applica il principio della continuità delle trascrizioni sancito dall’art 2650 cod.civ. e la trascrizione della relativa sentenza, ai sensi dell’art 2651 cod.civ.ha valore di mera pubblicità notizia

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