"Il silenzio dell'imputato è un diritto. Ma quando tace il collaboratore di giustizia, può diventare una colpa?"

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images "Il silenzio dell'imputato è un diritto. Ma quando tace il collaboratore di giustizia, può diventare una colpa?"


  29 ottobre 2026 12:41

di MARIA CLAUDIA CONIDI RIDOLA*

 

Un articolo pubblicato da Altalex il 28 ottobre 2026, dal titolo «Riparazione per errore giudiziario: il silenzio dell'imputato non esclude il diritto all'indennizzo», offre lo spunto per una riflessione che riguarda un aspetto delicato del processo penale: il significato attribuito al silenzio di chi viene interrogato e le conseguenze che possono derivarne.

La Cassazione, nella vicenda richiamata dalla testata, affronta il tema della riparazione per ingiusta detenzione, ribadendo l'importanza di non attribuire automaticamente un significato sfavorevole alla scelta dell'imputato di avvalersi della facoltà di non rispondere. Tacere non significa ammettere la propria colpevolezza. È l'esercizio di un diritto di difesa che non può diventare, per il solo fatto di essere esercitato, un elemento pregiudizievole.

Ma cosa accade quando a tacere è un collaboratore di giustizia?

Qui il quadro si complica. Il collaboratore è sottoposto a obblighi specifici, previsti dalla normativa speciale, che richiedono di riferire tempestivamente e compiutamente le informazioni in suo possesso. La violazione di tali obblighi può avere conseguenze importanti, fino a incidere sulla permanenza nel sistema di protezione.

Il problema nasce quando il silenzio viene interpretato come reticenza senza distinguere tra chi non vuole riferire ciò che sa e chi, semplicemente, non sa cosa riferire.

Può accadere, infatti, che un collaboratore non risponda perché non ricorda un fatto, perché non ne ha conoscenza oppure perché non è in grado di fornire indicazioni precise e attendibili. In questi casi, una risposta incerta o frammentaria potrebbe compromettere la sua credibilità più di quanto possa fare una mancata risposta.

Il collaboratore non può essere costretto, neppure indirettamente, a colmare con supposizioni ciò che non appartiene al suo patrimonio conoscitivo. La collaborazione si fonda sulla verità e sulla verificabilità delle dichiarazioni, non sulla necessità di rispondere sempre e comunque.

Eppure, nella pratica, può accadere che una mancata risposta alle domande del pubblico ministero venga interpretata come un atteggiamento reticente o come un comportamento incompatibile con gli obblighi assunti. Non si tratta di un rischio puramente teorico: valutazioni di questo tipo possono concorrere a determinare la perdita del programma di protezione, con conseguenze gravissime per persone che hanno scelto di rompere con il proprio passato criminale, spesso esponendo a pericoli anche i propri familiari.

È proprio qui che la questione diventa particolarmente spinosa.

Il collaboratore, certamente, non può invocare il diritto di difesa come una formula generale per sottrarsi agli obblighi previsti dalla legge. Se tace intenzionalmente su fatti che conosce e sui quali è tenuto a riferire, la sua condotta può assumere una rilevanza negativa. Ma altra cosa è attribuire una responsabilità a chi non ha risposto perché non ricordava, non conosceva i fatti o non era in condizione di fornire indicazioni attendibili.

La differenza è sostanziale e dovrebbe essere oggetto di un accertamento rigoroso, fondato sulle circostanze concrete, sulla natura delle domande e sulle effettive conoscenze del dichiarante. Non si può presumere la reticenza dove potrebbe esserci soltanto l'impossibilità di rispondere.

A rendere ancora più delicata la questione è la difficoltà di contestare valutazioni che attengono al giudizio dell'autorità giudiziaria sulla condotta collaborativa. Quando queste valutazioni si riflettono sulle determinazioni relative alla protezione, non sempre è possibile ottenere, attraverso il giudice amministrativo, un riesame del merito delle valutazioni giudiziarie che ne costituiscono il presupposto. Il sindacato del TAR, infatti, incontra limiti precisi e non può trasformarsi in una revisione delle valutazioni riservate all'autorità giudiziaria.

È un terreno nel quale la tutela effettiva dei diritti rischia di diventare particolarmente difficile, proprio quando le conseguenze per l'interessato sono più pesanti.

Occorre allora ricordare un principio che non dovrebbe essere mai dimenticato: il collaboratore di giustizia, pur essendo destinatario di obblighi specifici derivanti dalla scelta compiuta, rimane titolare di diritti soggettivi che non vengono cancellati dall'assunzione di quegli obblighi.

La collaborazione non determina una rinuncia generale alle garanzie riconosciute dall'ordinamento. Non trasforma la persona in un soggetto tenuto a rispondere comunque, né autorizza a considerare ogni silenzio come una violazione. Gli obblighi di collaborazione devono essere rispettati, ma anche interpretati alla luce dei diritti fondamentali di chi li assume.

La riflessione suggerita dall'articolo di Altalex, pur riferendosi alla riparazione per ingiusta detenzione, offre quindi l'occasione per interrogarsi su un problema più ampio. Le posizioni dell'imputato e del collaboratore non sono giuridicamente sovrapponibili, perché differenti sono gli obblighi che gravano su quest'ultimo. Tuttavia, la presenza di obblighi speciali non può giustificare automatismi interpretativi che attribuiscano al silenzio un significato negativo senza verificarne le ragioni.

Il silenzio non è sempre innocente, ma non è neppure sempre colpevole. La differenza sta nelle circostanze concrete e nella possibilità effettiva di riferire ciò che viene chiesto.

Perché la collaborazione con la giustizia deve essere un percorso fondato sulla verità, non una condizione nella quale si è indotti a parlare anche quando non si sa cosa dire, per paura che tacere possa costare la libertà, la

 protezione e, talvolta, la sicurezza propria e dei propri familiari.

*Avvocato

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