Il Tar decide: legittime le nomine ed efficaci gli organismi eletti Camera di commercio di Catanzaro  

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  17 marzo 2021 11:41

Legittime le nomine ed efficaci gli organismi eletti Camera di commercio di Catanzaro.  

La prima sezione del Tribunale amministrativo regionale ha  dato ragione alla Camera di commercio di Catanzaro presieduta  da Daniele Rossi che con Tommasina Lucchetti, Francesco Viapiana, Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Catanzaro. I giudici amministrativi hanno, con la sentenza di oggi, accolto le tesi difensive di Danilo Sorrenti e Michele di Donna.  

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“In accoglimento dei primi e secondi motivi aggiunti, annulla il  Decreto del presidente della Giunta Regionale n. 117/2018 e la presupposta nota n. 144173 del 18.4.2018 del Ministero dello Sviluppo economico, dichiarando efficace la nomina degli organi di cui al Decreto. n. 87/2017 e tutti i successivi atti posti in essere dal lì nominato Consiglio”, scrivono il Tar mettendo un punto sull'annosa vicenda. 

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Una vicenda che inizia nel 2015 quando con le deliberazioni dei Consigli delle Camere di Commercio di Catanzaro, n. 4 del 17.3.2015, di Vibo Valentia, n. 5 del 10.3.2015, e di Crotone, n. 8 del 17.3.2015, veniva avviato il procedimento di accorpamento volontario dei due enti in applicazione dell’art. 1, comma 5, l. n. 580/1993. Seguiva il decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 6.8.2015, con il quale veniva istituita la nuova Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia e, nel contempo, nominato il Commissario ad acta per la definizione della composizione del nuovo Consiglio camerale che il  31.3.2016, avviava le procedure regolamentari per la sua costituzione e,  in attesa dell’istituzione della nuova Camera accorpante, con decreto del Presidente di G.R. per la Calabria prot.
n. 12 dell’8.2.2017 si disponeva la decadenza del Consiglio della Camera di Commercio di Catanzaro e la nomina del dott. Giorgio Sganga quale Commissario straordinario. 

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Il  Commissario straordinario con successiva determinazione n. 9 del 28.3.2017, dava impulso alla procedura di ricostituzione del Consiglio camerale, approvando la norma statutaria concernente la sua composizione aggiornata cui seguiva il decreto del Presidente di G.R. per la Calabria prot. n. 71 del giorno 1.8.2017 di. determinazione del numero dei rappresentanti del Consiglio camerale, ai sensi dell’art. 9 del d.M. n. 156/2011. Venivano acquisite le designazioni riservate alle Organizzazioni imprenditoriali e sindacali, nonché alle Associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e ai Presidenti degli Ordini professionali, con D.P.G.R. n. 87 del 7.9.2017 veniva disposta la nomina dei componenti e la convocazione della prima seduta del Consiglio della Camera di Catanzaro per il giorno 18.9.2017. Il provvedimento è stato poi modificato dal successivo decreto presidenziale n. 89 del 20.9.2017, con esclusivo riguardo alla data di prima convocazione, così posticipata al 28.11.2017. Il 28.11.2017 si insediava il nuovo Consiglio camerale nominato con il decreto n. 87/2017, il quale procedeva all’elezione del Presidente (il 4.12.2017), nonché dei membri della Giunta camerale (l’11.12.2017). 

Dopo la descritta conclusione della procedura di rinnovo dell’organo consiliare, con i decreti prot. n. 122 del 28.11.2017 e n. 123 del 29.11.2017, il Presidente della Giunta regionale per la Calabria ha disposto, rispettivamente, la sospensione degli effetti e l’annullamento d’ufficio del D.P.G.R. n. 87 del 7.9.2017, nonché del successivo decreto presidenziale di differimento n. 89/2017, recependo le indicazioni contenute nelle note  522509 del 28.11.2017 e  528936 del giorno 1.12.2017, della Direzione generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa tecnica del Ministero dello Sviluppo economico, con il quale, ai sensi dell’art. 4, d.m. 8.8.2017, si è disposto che: “… il procedimento di ricostituzione del consiglio della camera di commercio di Catanzaro non può pertanto ritenersi concluso alla data del 19 settembre u.s. con la sola adozione del D.P.G.R. n. 87/2017”. Il richiamato articolo 4 aveva disposto “Per le camere di commercio interessate dall’accorpamento di cui all’allegato B) le eventuali procedure di rinnovo dei rispettivi consigli sono interrotte a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto o comunque non sono avviate dopo tale data e i relativi organi delle medesime camere continuano ad esercitare tutte le loro funzioni fino al giorno dell’insediamento del consiglio della nuova camera di commercio”. Con sentenza 13.12.2017, n. 261, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 4, d.lgs. n. 219/2016, nella parte in cui ha disposto che il decreto ministeriale ivi previsto: “… deve essere adottato ‘sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano’, anziché previa intesa con detta Conferenza”. 

I provvedimenti presidenziali 122 del 28.11.2017 e 123 del 29.11.2017 sono stati impugnati con il ricorso introduttivo per violazione dell’art. 12, legge n. 580/1993; eccesso di potere per erronea applicazione dell’art. 4, comma 1 del d.M. 8.8.2017, travisamento dei presupposti, difetto d’istruttoria e di motivazione, irragionevolezza, contraddittorietà e illogicità manifeste. Con nota prot. n. 144173 del 18.4.2018, la competente Direzione generale del Ministero dello Sviluppo economico, avuto specifico riguardo all’avvenuta elezione del Presidente della Camera di commercio di Catanzaro (del 4.12.2017), ha comunicato che:- “… il procedimento di ricostituzione del consiglio della camera di commercio di Catanzaro non poteva ritenersi concluso alla data del 19 settembre con la sola adozione del D.P.G.R. n. 87/2017, con la conseguenza che ai sensi del comma 1 dell’articolo 4 del decreto 16 febbraio 2018 il medesimo procedimento doveva essere interrotto e il consiglio non avrebbe potuto insediarsi il successivo 28 novembre …”. Anche questa  impugnata. 

Con il decreto n. 117 del 23.10.2018, impugnato con secondo atto di motivi aggiunti, il Presidente della Giunta della Regione Calabria, ha “disposto la nomina Giuseppe Franzé  quale Commissario straordinario della Camera di Commercio di Catanzaro, conferendogli tutti i poteri del Presidente, del Consiglio e della Giunta Camerale. I ricorrenti hanno censurato il provvedimento per eccesso di potere per macroscopico travisamento dei presupposti, difetto assoluto d’istruttoria, erroneità e illogicità della motivazione, irragionevolezza e contraddittorietà manifeste.  

"Ritiene il Collegio che, difformemente dal giudizio regionale e ministeriale, la nomina dell’organo collegiale debba  perfezionare la procedura di suo rinnovo anche in difetto della sua prima convocazione/insediamento" scrivono i giudici.

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