Il Tar ha deciso: "Al laureato/professionista non si applica l'obsolescenza dei CFU"

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Tutte le Università dovranno ora cambiare i propri regolamenti

  13 novembre 2022 10:52

Decisione di portata epocale del Tar Lazio: le Università devono valutare le lauree affini e non possono impedire a laureati di accedere ad altri corsi di laurea ma non dal primo anno bensì dai successivi. Ora tutti i regolamenti degli Atenei italiani dovranno  essere cambiati.

Ma andiamo con  ordine. Il Dott. A. L. depositava ricorso innanzi al  TAR Lazio, dopo regolare notifica all’Università UNICAMILLUS e al MIUR, con assegnazione alla Sez. III, con cui si chiedeva l’annullamento, previa sospensione del provvedimento con cui, da laureato, non veniva iscritto direttamente al terzo anno del nuovo corso di laurea affine a quello già conseguito. L’Ateneo internazionale di Roma (UNICAMILLUS) rigettava l’istanza sostenendo l’obsolescenza dei CFU conseguiti nel precedente corso di laurea perché erano trascorsi più di otto anni dalla nuova richiesta di iscrizione. Il 18.05.2022 veniva fissata la discussione dell’incidente cautelare. All’esito il TAR Lazio Sez. III,  con ordinanza , pubblicata in data 23 maggio 2022, accoglieva la domanda cautelare, fissando contestualmente il merito per l’udienza del 09.11.2022.  

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L’Ateneo internazionale romano interponeva atto di appello cautelare al Consiglio di Stato che però dava ragione alla tesi di diritto sostenuta dagli Avv.ti Antonella Mascaro e Luigi Ciambrone. Infatti l’appello veniva recisamente respinto e confermata la ordinanza cautelare di accoglimento del TAR per il Lazio. Infatti il Consiglio di Stato in data 21 luglio 2022 ha rigettato le censure di UNICAMILLUS così statuendo in parte motiva: “ Rilevato che: ad una prima sommaria delibazione risulta preferibile l’interpretazione restrittiva, che, della clausola limitativa controversa, ha offerto l’atto impugnato; ritenuto soprattutto che: – non sussiste il periculum in mora paventato dall’appellante atteso che in ogni caso qualunque decisione definitiva sarà subordinata all’esito del giudizio e in ogni caso l’ente dovrà solo procedere alla valutazione dei titoli in possesso dell’appellato; – conclusivamente non ricorrono i presupposti per concedere la chiesta tutela cautelare; – possono essere compensate le spese della presente fase …”. In data 09 novembre 2022 si è discusso il merito della causa e il TAR per il Lazio con sentenza, depositata in data 11.11.2022, ha accolto i motivi di ricorso e di quelli aggiunti con contestuale ordine all’Ateneo di procedere, per il tramite della competente commissione di valutazione, al riesame della posizione del Dott. A. L. tramite l’apprezzamento del percorso didattico formativo svolto dal medesimo. Con condanna alle spese del giudizio in virtù del principio di soccombenza.

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Il TAR per il Lazio, Sezione III, nella sua importante decisione (Sentenza del 11.11.2022) così, fra l’altro, statuisce: “… Osserva il Collegio come entrambe le disposizioni citate, tuttavia, non siano idonee a supportare il provvedimento reiettivo impugnato in quanto riferibili a fattispecie differenti rispetto alla peculiare posizione del ricorrente. Le norme in questione, infatti, si riferiscono alla posizione di soggetti che vantano lo status di “studente” e non quello di “laureato”. La posizione vantata dal dott. L., infatti, consegue all’integrale completamento del corso di studi universitario in odontoiatria (e dunque sicuramente affine a quello in medicina) all’esito del quale assumono valore legale abilitante le competenze, le conoscenze e le abilità che a tale titolo di studio si riconnettono. Il conseguimento della laurea, dunque, attesta la conclusione di un organico ciclo formativo che certifica il conseguimento di una posizione (quella di laureato) che fisiologicamente sfugge al concetto dell’obsolescenza riferibile al dettato dell’art. 149 del r.d. 1592/1933 e, a ben vedere, anche a quello recato dal regolamento didattico dell’Ateneo resistente. Il regolamento, infatti, appare replicare il contenuto del regio decreto e dunque riferirsi alla fattispecie nella quale versa lo studente (e non il laureato) e alla progressiva degradazione -per effetto del trascorrere del tempo- dei singoli tasselli formativi rappresentati dagli esami sostenuti in presenza di una prolungata interruzione del percorso di studi tale da ingenerare la dispersione delle cognizioni che, in una dimensione unitaria, devono connotare il complessivo bagaglio normativo sotteso alla frequentazione completa del corso di laurea.

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Sotto questo primo versante, assumono piena validità e vanno in questa sede confermate le osservazioni già formulate in sede cautelare stante che il diniego opposto all’istanza di ammissione ad anni successivi al primo avanzata dal ricorrente, “non sembra trovare fondamento nell’invocata previsione del Regolamento di Ateneo (art. 17), la quale non appare riferibile –ove letta congiuntamente alla disposizione di cui all’art. 149 R.D. n. 1592/1933 (parimenti richiamata dall’Università medesima)– alla situazione in cui versa parte ricorrente, i cui crediti formativi (presentati per la relativa valutazione ai fini dell’ammissione ad anni successivi al primo) ineriscono ad un percorso di studi presso una facoltà affine (nel caso di specie, in odontoiatria e protesi dentaria) completato con il conseguimento del relativo diploma di laurea (oltre a successivi master universitari), non già ad un corso di studi oggetto di sospensione e/o interruzione;” Colgono, pertanto, nel segno le censure formulate da parte ricorrente che si duole della carente istruttoria condotta e del difetto di motivazione.

L’operato della Commissione valutativa si è infatti indebitamente arrestata ad un vaglio preliminare che, nei fatti, ha determinato un arresto nel procedimento istruttorio, assumendo come dirimente il decorso di un termine superiore ad otto anni da quello afferente al conseguimento della laurea esibita e, a maggior ragione, al superamento dei singoli esami relativi a tale percorso di studi. Ma, come sopra evidenziato, tale vaglio non ha tenuto conto proprio del fatto che la Commissione non era chiamata ad esaminare il profilo di uno studente (con un percorso di studi inattivo o interrotto) ma quello di un soggetto laureato e dunque in possesso di un titolo attestante il completamento di una formazione accademica con conseguente acquisizione di conoscenze e competenze aventi valore legale. Peraltro, in disparte di tale dirimente considerazione, osserva il Collegio come, proprio la peculiare posizione del dottor L. , che dava evidenza di un progredire nella formazione (correlata al conseguimento di master e specializzazioni in scienze mediche) avrebbero ben potuto suggerire alla Commissione di valutare l’opportunità di avvalersi della deroga dettata dello stesso art. 17 comma 2 del regolamento di Ateneo ((…)“salvo che la Commissione appositamente istituita non deliberi diversamente”) che abilitava tale organo a determinarsi in senso derogatorio rispetto all’automatismo legato al decorso del termine fissato in via generale. In definitiva, l’operato dell’Ateneo appare censurabile laddove ha indebitamente sovrapposto fattispecie evidentemente differenziate (afferenti da un lato alla posizione di studenti fuori corso o inattivi o con percorsi di studi sospesi e quella di soggetti laureati che ambiscono all’implementazione del loro bagaglio culturale).

A tacer d’altro, un simile approccio interpretativo si tradurrebbe in un inefficiente utilizzo della risorsa afferente alla formazione scientifica, determinando l’insorgenza di una -quanto meno in parte- inutile duplicazione dei percorsi formativi e contrasterebbe con la ratio stessa del fluire dinamico della formazione accademica e della correlata crescita professionale che non può che passare attraverso l’adeguata valorizzazione delle competenze pregresse acquisite, soprattutto ove queste risultino consacrate in titoli di studio aventi valore legale e connotati da spiccata affinità. Per le sopraesposte considerazioni il ricorso e i motivi aggiunti siccome proposti vanno accolti e va ordinato all’Ateneo resistente di procedere, per il tramite della competente commissione di valutazione, al riesame della posizione di parte ricorrente tramite l’apprezzamento del percorso didattico formativo svolto dal ricorrente medesimo.”

L’operato dell’Ateneo UNICAMILLUS è stato censurato dai giudici del TAR Lazio, in accoglimento del ricorso dello Studio Legale Ciambrone - Mascaro & Partners ed ora anche tutti gli altri Atenei in Italia dovranno uniformarsi a tale importante ed innovativa decisione. Se non lo faranno si esporranno a migliaia di ricorsi di laureati che vogliono implementare il loro bagaglio scientifico e culturale accademico e che non possono essere equiparati alla figura dello studente che non sostiene esami da almeno otto anni. Il criterio dell’obsolescenza è stato per loro archiviato!

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