L’Amministrazione comunale di Conflenti resta in piedi.
La Prima sezione del Tar (Giancarlo Pennetti, Presidente; Arturo Levato, Primo Referendario, Estensore; Alberto Romeo, Referendario) ha respinto il ricorso del candidato sindaco non eletto (ed ex sindaco) e di alcuni consiglieri di minoranza (rappresentati e difesi dall'avv. Oreste Morcavallo) contro il sindaco eletto e i consiglieri di maggioranza (difesi dall'avvocato Alfredo Gualtieri).
"Sotto accusa" il verbale delle operazioni per l'elezione diretta del sindaco e del Consiglio comunale di Conflenti del 5 ottobre .2021, con cui è stato proclamato eletto alla carica di sindaco Emilio Francesco D'Assisi per la lista n. 1 “Uniti e Liberi” ed alla carica di Consigliere comunale Albino Stranges, Giovanna Santorelli, Federico Gallo, Giorgio Stranges, Carlo Mastroianni, Gabriele Mastroianni, Alessio Bressi per la maggioranza e per la minoranza Serafino Pietro Paola, Raffaele Mastroianni e Franco Colosimo per la lista n. 2 “Conflenti nel Cuore”.
Ma anche il verbale delle operazioni elettorali della Sezione numero 1 nella parte in cui sono stati assegnati alla lista n. 1 195 voti di lista e il verbale delle operazioni elettorali della Sez. 3 nella parte in cui sono stati assegnati alla lista n. 1 n. 196 voti di lista ed alla lista n. 2 n. 244 voti di lista e con la correzione del risultato elettorale e l'attribuzione di n. 488 voti alla lista n. 2 “Conflenti nel cuore” e di n. 473 alla lista n. 1 “Uniti e Liberi”, con la conseguente proclamazione a Sindaco di Serafino Pietro Paola ed a Consigliere comunale di Raffaele Mastroianni, Franco Colosimo, Costantino Stranges, Adelina Malavendi, Antonio Stranges, Bruno Stranges e Giancarlo Renda, per la maggioranza, e di Emilio Francesco D'Assisi, Albino Stranges e Giovanna Santorelli, per la minoranza.
"Gli esiti della verificazione - scrivono i giudici - non hanno comprovato la sussistenza dei rappresentati vizi di legittimità nella misura idonea a determinare il parziale annullamento dell’esito elettorale, con relativa sua correzione e conseguente proclamazione del deducente alla carica di Sindaco, e ciò in considerazione dei residui 2 voti di differenza tra i due candidati a Sindaco rispetto agli originari 6, che non consentono il superamento della prova di resistenza vigente in materia di contenzioso elettorale".
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