Illegittima la decadenza automatica dei direttori amministrativo e sanitario di Asp e ospedali: bocciata norma calabrese

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  18 marzo 2023 20:09

Il destino del direttore sanitario e del direttore amministrativo delle Asp o delle aziende ospedaliere calabresi non può essere 'automaticamente' legato a quello del direttore generale. Prevale il principio della continuità amministrativa. 

La Corte Costituzionale ha, con una recente sentenza, dichiarato l'illegittimità dell’art. 15, comma 5, secondo periodo, della legge della Regione Calabria 19 marzo 2004, n. 11 che per gli incarichi di direttore amministrativo e sanitario aziendale stabiliva "hanno comunque termine ed i relativi rapporti di lavoro sono risolti di diritto, nell’ipotesi di cessazione, per revoca, decadenza, dimissioni o qualsiasi altra causa, del direttore generale".

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Il giudizio di legittimità costituzionale arriva dopo la rimessione della Corte di Cassazione a seguito di una vertenza di un ex direttore amministrativo dell'Asp di Crotone. La Corte Costituzionale muovendosi da un precedente che riguardava la Regione Lazio ha ribadito del  "tutto ingiustificata, e in fondo anche contraddittoria, l’omessa considerazione delle medesime esigenze da parte della norma censurata, che stabiliva invece un mero meccanismo di decadenza automatica". E ancora: "in forza della specifica modalità con cui è strutturato il principio simul stabunt, simul cadent dall’art. 15, comma 5, secondo periodo, della legge reg. Calabria n. 11 del 2004, l’ente risulta esposto al rischio di subire un periodo di discontinuità gestionale, in ipotesi anche prolungato, in cui il vacuum finisce addirittura per riguardare tutti i tre i direttori preposti, secondo le loro rispettive competenze, al governo dell’ente stesso". Inoltre, la norme regionale viene censurata per l'assenza di una valutazione dell'operato dei due direttori per giustificarne la decadenza. 

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E anche se la sanità calabrese è commissariata per la Consulta: "l’illegittimità costituzionale dell’automatismo della decadenza degli incarichi dei direttori sanitari e amministrativi non interferisce con la particolare prospettiva in cui, in tali contesti, viene in causa il principio del buon andamento della pubblica amministrazione". 

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